Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-02-2012, n. 1992 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 54 del 2003 il Tribunale del lavoro di L’Aquila dichiarava che D.G.T. aveva diritto ad essere assunto a tempo indeterminato alle dipendenze del Comune di L’Aquila a decorrere dall’1.8.01 e condannava lo stesso Comune "alle retribuzioni dovute ed al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali in favore del ricorrente" a decorrere dalla stessa data.

2.- Notificato precetto dal D.G. in data 8.7.05 per il pagamento di retribuzioni maturate nell’anno 2005 e proposta dal Comune opposizione all’esecuzione, il Giudice del lavoro dello stesso Tribunale, nella veste di giudice dell’esecuzione ex art. 618 bis c.p.c., con sentenza 16.4.07 accoglieva l’opposizione ed annullava il precetto.

3.- Riteneva il giudicante che a prescindere dalla natura dichiarativa o costitutiva del rapporto di lavoro di cui al titolo azionato, la condanna al pagamento delle retribuzioni dovute aveva solo natura risarcito ria e che il danno doveva essere contenuto nell’ambito temporale interessato dalla pronunzia, con considerazione dei fatti successivamente intervenuti che avevano ridotto l’entità del danno.

Considerato che il D.G. aveva precettato le retribuzioni a suo avviso maturate successivamente al ricorso ex art. 414 c.p.c. ed alla stessa pronunzia giudiziale e che, inoltre, aveva rinunziato all’assunzione presso il Comune, avendo nelle more egli ottenuto altra occupazione meglio retribuita, il giudice riteneva non dovute le somme richieste e, accolta l’opposizione, annullava il precetto.

4.- Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione D. G..

Risponde il Comune di L’Aquila con controricorso.

Motivi della decisione

5. Preliminarmente deve rilevarsi che dinanzi al Tribunale è stata proposta opposizione all’esecuzione, di modo deve farsi applicazione dell’ultimo periodo dell’art. 616 c.p.c. vigente all’epoca (testo introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14 con decorrenza 1.3.06), il cui ultimo periodo prevede che "la causa è decisa con sentenza non impugnabile". Non trova, invece, applicazione la disposizione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 69 che ha abrogato detto ultimo periodo, dato che il successivo art. 58 prevede che le modifiche apportate al codice di procedura civile dalla stessa legge si applicano solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

6. I motivi di ricorso possono essere sintetizzati come segue.

6.1.- Violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 2909 c.c., sostenendosi che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato fin dal 23.03.03, di modo che il suo contenuto dichiarativo non poteva essere riqualificato come costitutivo dal giudice dell’esecuzione, il quale in forza da questa erronea riqualificazione, agli effetti risarcitori, avrebbe ricollegato alla sentenza conseguenze improprie.

6.2.- Violazione dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 2932 c.c., in quanto la sentenza azionata non conteneva elementi sufficienti che consentissero la sua esecuzione in forma specifica, di modo che erroneamente il giudice avrebbe considerato costituito il rapporto di lavoro ex art. 2932 c.c. e da tale costituzione avrebbe fatto derivare l’impossibilità di proiettare gli effetti della pronunzia anche per un periodo ad essa successivo.

6.3.- Violazione dell’art. 111 Cost. in relazione al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 2 in quanto erroneamente il giudice ha ritenuto che nella specie fosse richiesta l’applicabilità dell’art. 18 della statuto dei lavoratori, senza rendersi conto che la norma era richiamata solo a titolo esemplificativo, mentre invece si riteneva richiamare solo il principio che all’inottemperanza all’obbligo di assumere da parte dell’Amministrazione dovesse necessariamente conseguire l’obbligo di risarcimento fino all’effettiva assunzione.

6.4.- Violazione degli artt. 414 e 115 c.p.c., in quanto il giudice avrebbe dato per scontata l’assunzione di altro impiego senza prova effettiva della circostanza da controparte.

7.- Trattando in unico contesto i quattro motivi, deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata risulta che il giudice adito in sede di opposizione al precetto ha disposto che l’opposizione all’esecuzione fosse trattata secondo le disposizioni previste per le controversie di lavoro, ai sensi dell’art. 618 bis c.p.c., comma 1. Nel costituirsi dinanzi al giudice del lavoro, pertanto, parte ricorrente avrebbe dovuto dare adeguata rappresentazione dei presupposti di fatto assunti e della tesi giuridica sostenuta.

Dei fatti assunti e dei contenuti della tesi sostenuta avrebbe dovuto, inoltre, dare conto nel ricorso per cassazione. Parte ricorrente, tuttavia, nonostante assuma che il giudice di merito abbia frainteso la sua difesa, non da adeguata rappresentazione nè del contenuto della prima sentenza, nè della tesi sostenuta nel giudizio di merito, di modo che non fornisce al Collegio di legittimità adeguati elementi di cognizione ai sensi dell’art. 366 c.p.c. In ragione di questa carenza, inoltre, non è possibile verificare in che misura i quesiti di diritto formulati ex art. 366 bis c.p.c. siano pertinenti con la trattazione del ricorso.

8.- Il contenuto dei motivi è, dunque, generico e li rende inammissibili, il che comporta il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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