Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-02-2012, n. 1990

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, Rilevato che a seguito d’ispezione ordinaria è risultato che nel periodo compreso fra il 25 marzo 2003 ed il 15 settembre 2008, il dott. R.A.C.R., magistrato in servizio presso il Tribunale di (OMISSIS) con funzioni di giudice, aveva depositato 82 sentenze fuori termine, totalizzando ritardi superiori a due anni in 4 casi e ad un anno in 42;

che il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha promosso l’azione disciplinare per violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q) ed all’esito del dibattimento, la Sezione Disciplinare ha inflitto all’incolpato la sanzione della censura in quanto le ragioni da lui addotte non erano "idonee a privare di fondamento l’addebito";

che secondo il giudice a quo, infatti, nè l’elezione al Consiglio Giudiziario per il biennio 2003-2005, nè le udienze globalmente tenute, nè il carico delle assegnazioni potevano valere a giustificare "il sostanziale diniego di giustizia derivato dall’intollerabile lasso di tempo" impiegato dal dott. R. per la stesura dei provvedimenti;

che non si era, invero, trattato di numeri ed impegni assolutamente ingestibili, atteso che il ruolo aveva oscillato fra le 500 e le 550 cause, mentre le udienze si erano mantenute nella media di tre a settimana e, dunque, su livelli analoghi a quelli degli altri giudici della sezione che, dal canto loro, non erano incorsi in ritardi simili a quelli dell’incolpato, cui l’appartenenza al Consiglio Giudiziario aveva certamente comportato un aggravio di lavoro che, però, avrebbe potuto essere fronteggiato mediante la "scelta di moduli organizzativi maggiormente adeguati";

che il dott. R. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con l’unico motivo il difetto di motivazione della sentenza impugnata, che anzichè soppesare unitariamente le diverse circostanze da lui addotte a discolpa, le aveva arbitrariamente frazionate, pervenendo così ad un giudizio illogico che oltre a non tenere conto del maggiore impatto complessivo dell’insieme, ne aveva sottostimato anche le singole componenti, finendo col negare in maniera aprioristica l’efficacia impediente della partecipazione al Consiglio Giudiziario che, tutt’al contrario, aveva invece rivestito carattere straordinario ed assorbente, com’era dimostrato non soltanto dal volume dell’attività svolta, ma anche dal fatto che una volta scaduto il biennio, si era prontamente ricollocato ai vertici della produttività sezionale;

che il Ministro della Giustizia è rimasto intimato;

che con sentenze nn. 18696/18969 del 13/9/2011, queste Sezioni Unite hanno affermato il principio, che qui si condivide e ribadisce, secondo il quale in caso di mancata allegazione e accertamento di circostanze assolutamente eccezionali, il superamento di un anno nel ritardo del deposito dei provvedimenti giurisdizionali rende ingiustificabile la condotta dell’incolpato, in quanto la stesura delle decisioni non può di regola durare più del tempo ritenuto sufficiente dalla CEDU per completare l’intero giudizio di cassazione che, oltretutto, non si esaurisce nella mera scritturazione della sentenza, ma comprende anche tutta una serie di ulteriori adempimenti preliminari;

che nel caso in esame la Sezione Disciplinare ha deciso conformemente al predetto principio, in quanto dopo avere accertato l’esistenza di plurimi ritardi ultrannuali, che avevano raggiunto una punta massima di 928 giorni, è passata ad esaminare le giustificazioni fornite dall’incolpato e dopo averle distintamente valutate, ne ha escluso la complessiva rilevanza con un ragionamento che non può essere sindacato in questa sede perchè immune da vizi logici e giuridici, nonchè in linea con il numero dei ritardi, la notevole durata degli stessi ed il tipo di esimenti invocate dal dott. R.;

che il ricorso va pertanto rigettato senza necessità di alcun provvedimento sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministro e la qualità di parte in senso solo formale del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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