T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-10-2011, n. 2489

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente, esercente l’attività di affissioni pubblicitarie, impugnava gli atti indicati in epigrafe con cui erano state determinate le nuove tariffe per il canone di occupazione del suolo pubblico in quanto eccessivamente onerose.

Nell’unico motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 27 D.lgs. 285\92, dell’art. 84 del regolamento unico delle entrate del Comune di Segrate, dell’art. 3 L. 241\90 e l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.

Il canone dovuto per l’occupazione del suolo pubblico è stato previsto dall’art. 27 del Codice della Strada e commisurato al valore economico del provvedimento di concessione ed al vantaggio che l’utente ne ricava e che il Comune ha determinato con l’art. 84 del Regolamento citato che ha esteso il presupposto impositivo anche agli spazi ed aree pubbliche e private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Nel determinare le tariffe non vi è mai stato alcun riferimento ai criteri indicati dalla legge per la commisurazione tanto è vero che l’aumento deliberato con i provvedimenti impugnati comporta un aumento di oltre il 1000% delle tariffe dell’anno precedente.

Inoltre non si è tenuto conto del fatto che il comma 7 dell’art. 84 del Regolamento prevedeva un aggiornamento automatico del canone nella misura del 75% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo; inoltre il criterio di commisurazione è passato dal metro quadrato al metro lineare.

Si costituiva in giudizio il Comune di Segrate chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo preliminarmente la sua inammissibilità per inosservanza del termine per l’impugnazione e per acquiescenza.

Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità poiché il ricorso è infondato nel merito.

In primo luogo va evidenziato come non sussista violazione dell’art. 27 del Codice della Strada poiché la norma attribuisce un’ampia discrezionalità al Comune nel determinare il canone di occupazione del suolo pubblico pur commisurandolo ad alcuni criteri. Laddove non vi sia una manifesta irragionevolezza delle tariffe individuate rispetto all’utile che dalla concessione può conseguire non può sindacarsi l’uso della discrezionalità amministrativa che oltretutto esprimendosi in un atto di natura regolamentare non abbisogna di particolare motivazione.

Dall’esame del provvedimento impugnato non si rileva l’imposizione di canoni eccessivi e sproporzionati rispetto all’utile che una società che opera nel campo della pubblicità può trarre dall’utilizzo dei mezzi pubblicitari su suolo pubblico.

Quanto alla paventata violazione del regolamento comunale sulle entrate deve osservarsi come la previsione di un adeguamento all’aumento del costo della vita non significa che il Comune abbia predeterminato l’uso della propria discrezionalità nello stabilire l’entità del canone, ma semplicemente che quando non si ravvisano ragioni per modificare nella sostanza le tariffe stabilite esse dovranno comunque essere parzialmente aggiornate rispetto all’aumento del prezzo dei beni al consumo per garantire il mantenimento della loro remuneratività..

Non si ravvisano pertanto elementi di illegittimità nelle delibere impugnate con conseguente rigetto del ricorso proposto.

Tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la società a presentare ricorso appare giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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