T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-10-2011, n. 2488 Lavoro straordinario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha lavorato presso il Comune di Cologno Monzese fino al 31.12.1996 in qualità di coordinatore presso il locale cimitero.

In tale veste conveniva il giudizio il suo ex datore di lavoro per vedersi riconosciuta la corresponsione di ore di lavoro straordinario che non gli sarebbero state corrisposte dal maggio 1990 fino al dicembre 1996 dal momento che, a fronte di un orario settimanale previsto pari a 36 ore, egli ne aveva effettuate mediamente 70 senza che gli venissero interamente retribuite poiché in relazione alle giornate di sabato e domenica e festive la retribuzione si riduceva a quattro ore qualunque fosse stato il suo impiego per esigenze di bilancio del comune.

Il Comune di Cologno Monzese si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dello stesso ed eccependo comunque la prescrizione per le prestazioni di lavoro svolte fino al 31.12.1991 poiché trattandosi di lavoro garantito da una stabilità reale la prescrizione decorre anche in costanza di rapporto di lavoro.

Nell’imminenza dell’udienza di merito la difesa del ricorrente presentava un’istanza istruttoria per acquisire i cartellini orari del ricorrente e per assumere la testimonianza di alcuni addetti del Comune resistente.

Preliminarmente va accolta l’istanza di prescrizione per le prestazioni rese fino al 31.12.1991 poiché come è noto la prescrizione quinquennale di cui all’art.2947 c.c. quanto alle retribuzioni di soggetti che lavorano per un datore di lavoro la prescrizione decorre in costanza di rapporto di lavoro assistito da stabilità reale come affermò la Corte Costituzionale fin dalla sentenza 63 del 1966.

Per quanto riguarda il periodo successivo il Comune ha prodotto tutti i cartellini orari ancora reperibili oltre alle tabelle mensili di liquidazione dello straordinario e relativi agli anni dal 1995 al 1996 per i cartellini e dal 1994 al 1996 per le tabelle mensili.

Dall’esame di detta documentazione non si evince un’effettuazione di prestazioni lavorative in eccedenza rispetto alle ore di lavoro straordinario regolarmente retribuite e peraltro non è dato rilevare che il ricorrente prestasse la propria opera per settanta ore settimanali poiché mai tale tetto viene raggiunto nei cartellini orari forniti.

L’analisi di questi dati consente di ritenere non provate le affermazioni del ricorrente e ciò rende superfluo l’accoglimento dell’istanza istruttoria poiché non si vede come le testimonianze di impiegati potrebbero smentire inequivocabili risultanze documentali.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

Stante la natura del contenzioso e la risalenza dello stesso appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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