Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-02-2012, n. 1988 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, Rilevato che nell’anno 1999, l’infermiera S.T. si è iscritta al Collegio Provinciale di Napoli dell’IPASVI (Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari, Vigilatrici Infanzia); che il 24/9/2009, la spa Equitalia Polis le ha notificato cartella esattoriale per il pagamento delle quote d’iscrizione relative agli anni dal 2003 al 2008;

che con ricorso notificato in data 2-26/10/2009, la S. l’ha impugnata davanti al Giudice di pace di Napoli sostenendo, fra l’altro, che da parte sua aveva chiesto di essere cancellata fin dal marzo del 2004 e che, pertanto, si trattava di un credito insussistente, oltre che prescritto;

che mentre l’IPASVI è rimasta contumace, la spa Equitalia si è costituita eccependo l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza delle avverse doglianze;

che il giudice adito, "non essendo in contestazione" il diritto della S. alla cancellazione dall’albo, ha dichiarato prescritta la quota relativa all’anno 2003 e non dovute quelle concernenti gli anni dal 2004 in poi;

che il Collegio Provinciale dell’IPASVI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con l’unico motivo che ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, artt. 3, 5 e 11 sulla questione pregiudiziale della cancellazione o meno della S. dall’albo avrebbe potuto pronunciarsi soltanto la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

che la S. e la spa Equitalia Polis non hanno svolto attività difensiva;

che sia dall’intestazione che dal contenuto della pronuncia impugnata emerge inequivocabilmente che in relazione ai motivi esaminati ed accolti, il Giudice di pace ha qualificato l’azione della S. come un’opposizione all’esecuzione;

che ai sensi dell’art. 616 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis, il Collegio Provinciale dell’IPASVI avrebbe dovuto perciò impugnare la sentenza con l’appello e non con il ricorso per cassazione che va dichiarato, di conseguenza, inammissibile;

che non occorre provvedere sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte delle intimate.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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