T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-10-2011, n. 2486

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno fondato sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro.

Nell’unico motivo di ricorso eccepisce l’eccesso di potere per travisamento dei fatti poiché non è vero che il rapporto di lavoro non si è mai instaurato ma si è semplicemente rapidamente concluso con il licenziamento del cittadino extracomunitario come è attestato dall’esistenza di trattative per conciliare una possibile vertenza di lavoro.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato

L’esistenza di un carteggio tra il sindacato cui il ricorrente si è rivolto e l’avvocato del suo datore di lavoro, prodotto come allegato al ricorso, attesta che il rapporto di lavoro si è effettivamente instaurato anche se per breve tempo.

Ciò smentisce il presupposto di fatto su cui è fondato il provvedimento ed impone l’annullamento del provvedimento affinchè la Questura di Como verifichi i presupposti per il rilascio di un permesso in attesa occupazione che può essere concesso ai lavoratori extracomunitari che diventino disoccupati durante il periodo di validità del permesso di soggiorno.

Vista la particolarità della vicenda e la natura non chiara della causa di interruzione del rapporto di lavoro appare equo compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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