Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 26-05-2011) 28-09-2011, n. 35181

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.V. propone ricorso contro l’ordinanza del tribunale del riesame di Messina, che ha rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso dal gip dello stesso tribunale il 20 dicembre 2010, avente ad oggetto un appartamento, in relazione al reato di cui alla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.

Con un unico motivo di ricorso, il P. deduce manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sia con riferimento alla sussistenza di gravi indizi del reato contestato, sia con riferimento alle esigenze cautelari.

In particolare, il tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che il P. aveva acquistato l’immobile accendendo un mutuo ipotecario, in virtù di un’assunzione lavorativa ottenuta nel giugno 2008 e risoltasi nell’ottobre dello stesso anno.

Deduce poi il ricorrente la mancanza di dolo, dato che l’immobile era stato acquistato con atto pubblico soggetto a trascrizione e pertanto oggetto di pubblicità e quindi di oggettiva conoscibilità.

Per tali motivi il P.G. chiede la cassazione dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato, ai limiti dell’inammissibilità.

P.V. ha impugnato l’ordinanza del tribunale del riesame deducendo un unico motivo di censura, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E; trattasi, invero, di censura che questa Corte può esaminare limitatamente all’esistenza di un vizio della motivazione qualificabile come violazione dell’obbligo di motivare il provvedimento e cioè nei casi di motivazione inesistente o meramente apparente. E’ noto, infatti, che "In materia di misure di prevenzione, personali e patrimoniali, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 11, richiamato anche dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 5 ter, comma 2. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal comma 9 del predetto L. n. 1423 del 1956, art. 4. In questa prospettiva, rientrando pertanto, nel novero dei vizi della motivazione sindacabili in sede di legittimità, oltre il caso di mancanza della motivazione, anche le ipotesi nelle quali questa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero sia assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero, ancora, l’ipotesi in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura di prevenzione". (Cassazione penale, sez. 6, 10 marzo 2008, n. 25795). Una potenziale diversa valutazione dei fatti di causa, invece, non assume alcuna rilevanza qualora il provvedimento impugnato sia correttamente ed esaurientemente motivato. Nel caso specifico e con riferimento alle censure del ricorrente, deve rilevarsi che la corte territoriale ha svolto una specifica e congrua motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, precisando che, sebbene l’acquisto sia stato effettuato per atto pubblico, il dolo è ugualmente configurabile in quanto la conoscibilità dell’avvenuto trasferimento derivante dall’adempimento delle formalità connesse alla trascrizione non garantisce all’amministrazione finanziaria la reale conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell’interessato, che deve essere invece assicurata dalla segnalazione eseguita ai sensi della L. n. 646 del 1982, art. 30.

Nè va dimenticato che il reato previsto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, artt. 30 e 31 si consuma non solo quando si verifica l’omissione della prescritta comunicazione di variazioni patrimoniali superiori alla soglia di legge, da effettuarsi entro trenta giorni dal fatto al nucleo di polizia tributaria, ma anche quando viene omessa la comunicazione riassuntiva delle variazioni relative all’anno precedente, da presentarsi entro il 31 gennaio dell’anno successivo (Sez. 1, Sentenza n. 37515 del 22/09/2010 (dep. 20/10/2010) Rv. 248574). E nel caso di specie a fronte di un acquisto del luglio 2008, nessuna comunicazione riassuntiva risulta effettuata nel gennaio dell’anno successivo.

Ancora, non va dimenticato che la censura di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e) richiede che il vizio di motivazione risulti dal testo del provvedimento o da atti del processo specificamente indicati; nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad allegare al ricorso alcuni documenti senza spiegare per quale motivo essi si porrebbero in contraddizione con la motivazione assunta dal tribunale, sollecitando piuttosto una diversa valutazione probatoria degli stessi, che alla corte di legittimità non è consentita (tantomeno in questa sede) ove la motivazione del provvedimento gravato sia logica, coerente e sufficientemente motivata.

Quanto all’esigenza cautelare, la corte ha evidenziato che il mantenimento del sequestro è finalizzato alla confisca obbligatoria, prevista dalla citata Legge, art. 31.

Per i motivi esposti il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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