T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-10-2011, n. 2485

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui gli era stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno sul presupposto che il rapporto di lavoro indicato nella richiesta fosse fittizio.

Nell’unico motivo di ricorso lamenta che gli elementi da cui la Questura ha tratto la convinzione della insussistenza del rapporto di lavoro non sono idonei a suffragare una tale conclusione.

A tal fine produce un modello unico relativo ai redditi del 2009 a dimostrazione di aver realmente lavorato per tale datore di lavoro e di aver presentato una denuncia penale per l’omesso versamento dei contributi.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

A prescindere da ogni valutazione sulla natura fittizia o reale del rapporto di lavoro con il datore di lavoro indicato, tale rapporto non risulta più in essere ed il ricorrente non ha documentato l’esistenza di un attuale occupazione lavorativa.

Manca quindi il presupposto essenziale per concedere il rinnovo richiesto, né può procedersi al rilascio di un permesso ex art. 22 D.lgs. 286\98 poiché non è dato sapere se il rapporto di lavoro si sia concluso durante la validità del precedente rapporto di lavoro.

Per equità sostanziale si dispone la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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