T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 20-10-2011, n. 2484

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente impugnava il provvedimento che aveva negato la conversione del permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Faceva a tal fine presente di essere venuta in Italia con permesso di studio per frequentare corsi di lingua italiana in Roma e che successivamente si iscriveva a corsi organizzati in Milano, durante la permanenza in Milano sottoscriveva un contratto di lavoro prima a tempo determinato e successivamente a tempo indeterminato con la s.r.l. D.D. e chiedeva pertanto la conversione del permesso di soggiorno negata con il provvedimento impugnato.

Nell’unico motivo di ricorso contesta la motivazione come erronea poiché il fatto che il rinnovo fosse stato presentato per frequentare un corso diverso da quello indicato nel visto di ingresso non aveva rilevanza e rileva la violazione dell’art. 14 DPR 394\99 poiché era stato richiesto per la conversione il requisito di un previo nulla osta relativo alle quote dei flussi non più previsto.

Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato.

La circostanza che nell’istanza di rinnovo sia stato indicato un corso di studi diverso da quello per cui era stata autorizzata all’ingresso in Italia non è rilevante ben potendo la ricorrente, dopo aver frequentato il primo corso, iscriversi ad altro istituto di formazione.

Quanto poi alla necessità di un previo nulla osta relativo al rispetto delle quote dei flussi, il Collegio si è già espresso in merito con la sentenza 1783\2010 che è opportuno riportare nella parte che qui rileva: "A seguito della modifica dell’art. 14 DPR 394\99 non è più necessario, per i titolari di un permesso per motivi di studio, proporre domanda di permesso di soggiorno con la procedura prevista dai decreti sui flussi e dunque non occorre la presentazione dell’istanza alla direzione provinciale del lavoro ai fini del nulla osta relativo alle quote, ma unicamente la stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo sportello unico.

Ciò è possibile perché le quote d’ingresso definite nei decreti di cui all’art. 3 comma 4 t.u. sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età (vedasi anche T.A.R. Veneto sez. III, 28 marzo 2007, n. 941).".

Il provvedimento è quindi illegittimo e va di conseguenza annullato dovendo l’amministrazione verificare se vi siano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro prescindendo dal nulla osta non più previsto come necessario..

Stante la natura particolare della vicenda appare equo disporre una compensazione delle spese ad eccezione del rimborso del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate ad eccezione del rimborso del contributo unificato ex art. 13,comma 6 bis,D.P.R. 115\02, nella somma di Euro 300.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *