Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-02-2012, n. 1983 Procedimento disciplinare

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Svolgimento del processo

Il dr. N.F., Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, venne tratto al giudizio della Sezione disciplinare del C.S.M. per rispondere di una duplice incolpazione, da un canto quella (capo A) di aver mancato di astenersi in un procedimento nel quale uno dei difensori degli imputati era anche il suo difensore in procedimenti penali e disciplinari e, dall’altro canto, quella (capo B), prevista dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. D) ed N) nonchè dal R.D.Lgs. n. 511 del 1946, art. 18 di aver violato le disposizioni generali del P.G. per le quali il P.M. del procedimento in appello dovesse previamente informare il capo dell’Ufficio nei casi in cui avesse inteso aderire a richiesta di patteggiamento in appello comportante un abbattimento della pena al di sotto dei cinque anni di reclusione e/o nella misura superiore ad un terzo (segnatamente tal violazione essendosi realizzata in 18 procedimenti d’appello conclusi con sentenze rese tra il 1999 ed il 2008). La Sezione Disciplinare del C.S.M. con sentenza 27.7.2011 ha assolto il dr. N. dalla incolpazione sub A) della rubrica escludendo l’addebito ed ha anche assolto l’incolpato da quella sub B) limitatamente alla incolpazione di violazione dell’art. 2, comma 1, lett. D), per insussistenza nel comportamento censurato di alcuna scorrettezza nei riguardi dei colleghi, nel mentre ha affermato la sua responsabilità in ordine alla contestazione sub A) – al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. N per non avere egli ottemperato alle disposizioni del P.G. sull’obbligo di previa sua consultazione prima di accedere alle più significative richieste di patteggiamento "allargato".

Ha al proposito soggiunto la Sezione che la disposizione di previa informativa era stata legittimamente emandata onde consentire al P.G. la tempestiva, e legittima, sostituzione del P.M. d’udienza per le rilevanti esigenze di assicurare un uniforme orientamento dell’ufficio in tema di patteggiamenti. Ha aggiunto che i testimoni avevano sottolineato come, al di là del rapporto tra patteggiamenti richiesti dal dr. N. e sentenze rese, vi era un elevato numero di casi nei quali la corte di appello aveva respinto la richiesta di definizione nonostante il consenso prestato dal Sostituto Procuratore Generale. Ha pertanto irrogato al magistrato la sanzione della censura ed applicato, in ragione del clamore suscitato dalla sua condotta, la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio alla Corte di Appello di Roma. Per la cassazione di tale sentenza il dr. N. ha proposto ricorso in data 10.11.2011 censurando in unico motivo che la Sezione non avesse considerato nè la dichiarazione del P.G. M. sul fatto che il dr. N. diverse volte si fosse rivolto per le dovute informazioni a lui stesso, e non all’Aggiunto, e che non si fosse dalla Sezione considerata la documentazione rilasciata dal cancelliere dalla quale emergeva che il P.M. N. aveva aderito, dal 1999 al 2010, solo ad otto richieste di patteggiamento in appello.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, non condivisibili essendo le proposte censure, il ricorso debba essere rigettato.

La questione, fatta segno alle doglianze, delle mancate informative al P.G. da parte del Sostituto Procuratore Generale dr. N. è stata risolta dalla sezione con sintetico ma congruo richiamo tanto alla documentazione quanto alle dichiarazioni rese dai testi: il ricorrente, a sostegno della sua censura di sommarietà argomentativa, da un canto produce la dichiarazione del teste M. in data 16.4.2010 (pro tempore P.G. presso la Corte di Appello), a suo dire assai eloquente quanto sottovalutata dalla Sezione, e, dall’altro canto, allega la certificazione di cancelleria attestante il drastico ridimensionamento dei casi di assenso del P.M. alla richiesta di pena patteggiata rispetto a quanto contestato nella incolpazione.

Nè l’una nè l’altra prospettazione colgono nel segno.

Quanto alla prima prospettata carenza argomentativa, emerge in primo luogo che il documento 16.4.2010, allegato al ricorso, evidenzia bensì le dichiarazioni del Dr. M., anche riportate nell’atto di impugnazione, ma che esse appaiono di indiscutibile genericità nel delineare le circostanze – indeterminate nel numero, non meno che con riguardo alle relative vicende processuali – nelle quali il Sostituto avrebbe adempiuto all’obbligo di previa informativa .

Emerge in secondo luogo che il ricorso nulla argomenta in ordine alla portata delle dichiarazioni dei testi e della stessa deposizione resa dal dr. M. (oltre che dal dr. D.L., al dr. M. nella carica succeduto, rese alla udienza del 6.5.2011) dalle quali la Sezione ha tratto argomenti di segno nettamente opposto a quello prospettato nell’impugnazione in disamina. La Sezione ha infatti rammentato che proprio l’atteggiamento di indiscriminata apertura del dr. N. "a patteggiare in appello pene inadeguate" aveva determinato la richiesta di un intervento del P.G. a tutela della posizione dei Sostituti e che dalla osservanza della linea conseguentemente adottata, che faceva obbligo di informare il P.G. delle richieste di patteggiamento "più significative", il dr. N. si era sovente discostato pervenendosi in molti casi al rigetto della pena concordata in tal guisa da parte dei collegi di appello. E pertanto, se non appare di rilievo la documentazione della quale si lamenta la omessa compiuta valutazione, non vengono portati elementi – dotati della necessaria autosufficienza e decisività – per mettere in dubbio la correttezza della valutazione che la Sezione ha tratto dal complesso delle deposizioni valutate.

Quanto all’argomento tratto dalla certificazione di cancelleria prodotta, e che secondo il ricorso attesterebbe la marginalità degli episodi di disattenzione per la disposizione data dal P.G., ritiene il Collegio che essa non sia conducente perchè la stessa, pervero incomprensibilmente limitata alla attestazione del cancelliere della Corte di Assise di Appello (Ufficio che non risulta essere il solo nel quale operasse il P.M. dr. N.), espone i soli casi nei quali il P.G. N. ebbe ad aderire alla richiesta di patteggiamento cui seguì la sentenza conforme nel mentre l’incolpazione si riferisce al comportamento di aver aderito alla richiesta senza previa informativa ed a prescindere dal fatto che la Corte di Appello o la Corte di Assise di Appello abbiano seguito la richiesta ed emesso sentenza, e quindi comprendendo anche tutti i casi nei quali alla richiesta concorde seguì il suo rigetto da parte del collegio decidente; in realtà la documentazione depositata innanzi alla Sezione, ed allegata all’odierno ricorso, evidenzia i nomi del P.G. d’udienza nei soli casi nei quali alla adesione fosse seguita la conforme sentenza della Corte ma non evidenzia affatto i casi di adesione dello stesso P.G. d’udienza non accettata dalla Corte ed i nomi di quei P.M..

E poichè la incolpazione richiamava non l’esito della richiesta ma la sua modalità "unilaterale" di prestazione, in ragione della violazione della regola di cautela ed uniformità data da Capo dell’Ufficio e da tutti accettata, e precisava tutti gli elementi per identificare il processo nel quale detta modalità era occorsa, discende la inconferenza della testè richiamata produzione documentale e la infondatezza della censura di carenza argomentativa rivolta alla sentenza disciplinare.

Devesi quindi rigettare il ricorso senza che sia luogo a provvedere sulle spese di giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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