Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 13-02-2012, n. 1982 Competenza e giurisdizione del giudice ordinario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 26.11.2001 M.A. convenne innanzi al Tribunale di Trapani il Comune di Trapani sull’assunto che fosse stata abusivamente occupata un’area di mq. 810 di sua proprietà e che su di essa fosse stata realizzata una strada; posto che – come già avvenuto per residua e confinante sua proprietà e come al proposito accertato dalla Corte di Appello di Palermo – ad avviso del M. non era stato instaurato alcun procedimento espropriativo, e che egli era stato indebitamente privato della proprietà per ulteriore tratto coinvolto dalla prosecuzione della strada, l’attore chiese la condanna del Comune al risarcimento dei danni. Il Tribunale di Trapani con sentenza 11.10.2002 ha invece declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo sul rilievo che la domanda era stata proposta dopo l’entrata in vigore della L. n. 205 del 2000 che aveva novellato il D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34. Il M., preso atto della declinatoria, riassunse il giudizio innanzi al TAR per la Sicilia il quale, con sentenza 21.4.2011, ha a sua volta declinato in favore del giudice ordinario sull’assunto che – come accertato dalla predetta pronunzia della Corte di Appello di Palermo prodotta in atti – l’intera vicenda ablativa ai danni della proprietà del M., e quindi anche quella coinvolgente la ulteriore quota di proprietà prospettata nel pendente giudizio, era avvenuta in via di mero fatto, e cioè al di fuori di alcun procedimento espropriativo.

Con ricorso proposto ex art. 362 c.p.c., comma 1 in data 22.06.2011 il M. ha richiesto alle Sezioni Unite di risolvere il conflitto, opinando nel senso che si sarebbe formato giudicato sulla pronunzia del Tribunale di Trapani – declinatoria in favore del G.A. e non impugnata e pertanto impeditiva della speculare declinatoria da parte del TAR – e che comunque l’occupazione fosse avvenuta nell’esercizio del potere pubblico. Nessuna difesa è stata svolta dal Comune ritualmente intimato.

Motivi della decisione

Sulla questione, posta dal ricorso, del preteso giudicato ostativo ad alcuna decisione sulla giurisdizione – che non sia quella di confermare la statuizione del Tribunale di Trapani declinatoria in favore del G.A. – appare evidente la erroneità della ipotesi avanzata dal ricorrente.

Deve invero rammentarsi che questa Corte ha ripetutamente affermato che solo le sentenze dei giudici ordinari di merito, come quelle dei giudici amministrativi, passate in giudicato, che abbiano statuito su profili sostanziali della controversia e, perciò, sia pure implicitamente, sulla giurisdizione, sono suscettibili di acquistare autorità di giudicato esterno (anche) in punto di giurisdizione, determinandone l’incontestabilità (c.d. efficacia panprocessuale) nei giudizi tra le stesse parti, che abbiano ad oggetto questioni identiche rispetto a quelle già esaminate e "coperte" dal giudicato.

Di contro, nel caso di ricorso per conflitto negativo di giurisdizione l’esistenza di due pronunce contrastanti sulla giurisdizione a conoscere la medesima controversia, declinata da entrambe, radica di per sè nelle parti un interesse alla risoluzione del conflitto perchè c’è una situazione di stallo processuale (in tali termini S.U. 18499 del 2009). E poichè la declinatoria del Tribunale di Trapani tale è stata, nulla avendo quel giudice disposto sulla controversia, ne discende la inconsistenza del rilievo mosso in ricorso. Venendo quindi alla questione di giurisdizione sottoposta, e diversamente risolta dai giudici le cui pronunzie sono andate in contrasto, vi è da considerare che il ricorso non ha prospettato che esistesse una dichiarazione di pubblica utilità alla base della occupazione – trasformazione dell’area nè dagli atti emerge alcunchè in tal senso: quindi si verte in ipotesi di occupazione usurpativa, come avviene, secondo il fermo indirizzo di queste S.U., nei casi in cui la trasformazione dell’area occupata sia realizzata in difetto di alcuna dichiarazione di p.u. o in presenza di una dichiarazione priva dei necessari termini di efficacia (da ultimo S.U. 3569 – 17073 – 21053 – 22880 e 27285 del 2011). In caso diverso, la cognizione di domanda proposta dopo il 10.8.2000 per una vicenda di occupazione appropriativa sarebbe spettata al G.A (14840 del 2011).

La cognizione della domanda risarcitoria proposta dal M. spetta, pertanto, al giudice ordinario, e quindi al Tribunale competente innanzi al quale, cassata la erronea declinatoria, vanno rimesse le parti. Si dichiarano compensate le spese del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e rimette le parti innanzi al Tribunale di Trapani del quale cassa la declinatoria di giurisdizione; spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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