T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 20-10-2011, n. 1102 Carenza di interesse sopravvenuta Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) La ricorrente M. S.r.l. riferisce di essere proprietaria di terreni nel Comune di Venaria Reale, distinti a catasto al Fg. 23, mappali nn. 31, 32, 33, 224, 225, 226, 290 e 291.

Tali terreni erano di proprietà della Falco s.n.c. che, con atto del 18 novembre 1999, li alienò alla ricorrente.

Riferisce l’esponente, inoltre, che il Comune di Venaria Reale avrebbe realizzato su detti terreni, in epoca non meglio precisata, un viale alberato destinato a pubblico passaggio, in assenza di formale procedimento espropriativo.

L’istanza di risarcimento del danno proposta dalla proprietaria rimase senza esito.

In data 2 gennaio 2003, il Comune, intendendo realizzare una diversa opera pubblica (una pista ciclabile) su parte dei terreni suindicati (precisamente quelli identificati ai mappali nn. 224, 225 e 226), notificava l’avvio del procedimento volto all’occupazione temporanea e successivo esproprio di tali fondi.

2) Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato al Comune di Venaria Reale in data 23 aprile 2003, M. S.r.l. agiva per conseguire:

a) l’annullamento degli atti indicati in epigrafe, preordinati all’esproprio dei terreni per la realizzazione della pista ciclabile;

b) la condanna del Comune al risarcimento del danno per la reiterazione del vincolo espropriativo sulla rimanente parte dei terreni di proprietà, non interessati dalla procedura espropriativa;

c) la condanna del Comune al risarcimento del danno per l’antecedente vicenda inerente la realizzazione del viale alberato, qualificata in termini di occupazione usurpativa.

Si è costituito in giudizio il Comune di Venaria Reale, dispiegando eccezioni di rito e nel merito.

Con atto notificato il 30 settembre 2010 e depositato il successivo 11 ottobre, è intervenuta nel giudizio la I.V. S.r.l. – la quale, con atto del 14 ottobre 2005, aveva acquistato i terreni per cui è causa – facendo proprie le domande di parte ricorrente e i motivi di ricorso.

Con atto depositato in pari data, la I.V. S.r.l. ha precisato:

a) di non avere più interesse a coltivare le domande giudiziali di annullamento degli atti preordinati all’esproprio e di risarcimento del danno per la reiterazione del vincolo espropriativo;

b) di conservare interesse alla definizione della domanda di risarcimento del danno da occupazione usurpativa, la cui cognizione, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 204 del 2004 e 191 del 2006, doveva ritenersi trasferita al giudice ordinario.

L’interveniente ha anche depositato documentazione dalla quale si evince che, nel corso del giudizio, l’originaria ricorrente è stata cancellata dal registro delle imprese, al termine del procedimento di liquidazione volontaria.

In prossimità della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie difensive; la difesa comunale, in particolare, chiede che il giudice adito voglia dichiarare, in relazione alla domanda risarcitoria da ultimo menzionata, il proprio difetto di giurisdizione.

Il ricorso è stato chiamato all’udienza del 5 ottobre 2011 e ritenuto in decisione.

3) Rileva il Collegio che, a fronte della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse da parte di I.V. S.r.l., il ricorso deve essere dichiarato improcedibile in parte qua, limitatamente alle domande di annullamento degli atti preordinati all’esproprio e di risarcimento del danno per la reiterazione del vincolo espropriativo.

Il giudice, infatti, non può procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione del venir meno del suo interesse ad agire.

Tale dichiarazione, inoltre, deve considerarsi efficacemente resa dalla sola interveniente in quanto la medesima, per effetto dell’acquisto dei terreni cui si riferisce la controversia nonché della sopravvenuta cancellazione dell’originaria ricorrente dal registro delle imprese, è rimasta l’unica titolare della posizione giuridica che fonda le domande azionate in giudizio.

4) Quanto alla domanda di risarcimento del danno da occupazione usurpativa, il Collegio non può nascondere le forti perplessità ingenerate prima facie dalla stessa, atteso che la pretesa vicenda ablativa sembra essersi risolta, come documentato dalla perizia e dalle fotografie in atti, nella semplice piantagione di alberi, intervento inidoneo a cagionare alcuna trasformazione irreversibile del suolo e apparentemente riconducibile all’istituto dell’accessione.

Si tratta, peraltro, di valutazioni che, concernendo il merito della domanda, devono necessariamente seguire la questione della giurisdizione.

Il giudice, infatti, è chiamato a valutare pregiudizialmente se, nel caso concreto, sussista in astratto la sua competenza giurisdizionale a conoscere della res controversa e tale valutazione deve essere condotta in riferimento alla intrinseca natura della posizione giuridica dedotta in giudizio, come individuata dal giudice stesso sulla base dei fatti allegati a sostegno della pretesa azionata.

Il riparto di giurisdizione, pertanto, non può essere rimesso alla valutazioni operate dal giudice a seguito dell’esame della fondatezza della domanda (cfr., in analoga fattispecie, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 9 gennaio 2008, n. 48).

5) Nel caso in esame, è stata proposta domanda di risarcimento del danno in relazione alla pretesa apprensione e trasformazione di beni immobili da parte della pubblica amministrazione, realizzata in via di fatto ed in assenza di procedura espropriativa, in particolare senza che fosse intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

La vicenda andrebbe quindi ricondotta al fenomeno della cd. occupazione usurpativa che va pacificamente ricondotto alla giurisdizione del giudice ordinario, consistendo in meri comportamenti materiali esplicati al di fuori dell’esercizio di pubblici poteri (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2011, n. 1375).

6) Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, nella sola parte in cui contiene la domanda di risarcimento del danno per la pretesa occupazione usurpativa dei terreni.

La domanda potrà essere riproposta al giudice ordinario nel termine fissato dall’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

7) Si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte improcedibile, come meglio specificato in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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