T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 20-10-2011, n. 1527 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente, P.E.C. S.r.l., con il ricorso indicato in epigrafe impugna la deliberazione della Giunta Regionale della Toscana n. 943 del 26 ottobre 2009 (contenente, ai sensi dell’art. 18 della l.r. n. 78/1998, pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione del parco eolico "Monte Campane" nei Comuni di Sestino e Badia Tedalda, proposto dalla medesima ricorrente), con il conseguente arresto procedimentale nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.

A supporto del gravame deduce molteplici vizi di legittimità da cui sarebbe affetta la deliberazione impugnata, concludendo per il suo annullamento, previa sospensione dell’esecuzione.

La Regione Toscana, nel costituirsi in giudizio, ha depositato un’articolata memoria, nella quale ha contestato la fondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione, previa reiezione dell’istanza cautelare.

Si è costituito in giudizio, altresì, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, con atto di mera costituzione formale.

Nella Camera di consiglio del 4 febbraio 2010 il Collegio, ritenuto il ricorso fornito di fumus boni juris sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 17, comma 4, della l.r. n. 78/1998 (lì dove si prevede che, ove la realizzazione del progetto sottoposto a V.I.A. comporti l’acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni e/o assensi comunque denominati da parte di un’Amministrazione statale, l’autorità competente indice apposita Conferenza di servizi cd. esterna), e ritenute non convincenti le giustificazioni fornite dalla difesa regionale per l’omessa convocazione, nel caso di specie, della suddetta Conferenza di servizi, con ordinanza n. 104/2010 ha accolto l’istanza cautelare ai fini di un riavvio del relativo procedimento, attraverso la convocazione della Conferenza di servizi di cui si è detto.

In data 11 febbraio 2010 la difesa erariale ha depositato una relazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggio e Patrimonio StoricoArtistico di Arezzo, con documentazione allegata.

In prossimità dell’udienza pubblica la difesa regionale ha depositato una memoria con la quale ha reso noti gli ulteriori sviluppi della vicenda, evidenziando l’intervenuto annullamento in autotutela dell’impugnata deliberazione della Giunta Regionale n. 943 del 2009 e chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione. La difesa della Regione ha, inoltre, depositato l’atto di annullamento in autotutela della deliberazione gravata, che reca, altresì, espressione di una nuova pronuncia negativa di compatibilità ambientale del progetto, emessa in esito ad una riedizione del relativo potere amministrativo, previa convocazione della cd. Conferenza di servizi esterna.

All’udienza pubblica la difesa della ricorrente ha insistito per la condanna alle spese della resistente Amministrazione.

Preso atto di ciò, al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, del d.lgs. n. 104/2010.

Invero, secondo l’insegnamento della giurisprudenza consolidata, si ha improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando vi è un mutamento della situazione di fatto o di diritto presente al momento della presentazione del ricorso, che fa venire meno l’effetto del provvedimento impugnato, o quando la P.A. adotta un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco, ma senza aver alcun effetto satisfattivo per il ricorrente: in tutti i casi, però, è necessario che la nuova situazione o il nuovo provvedimento siano tali da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente qualsiasi, anche solo strumentale, o morale, o comunque residua, utilità della pronuncia del giudice (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549; id., 5 marzo 2010, n. 1280; T.A.R. Toscana, Sez. II, 1° marzo 2011, n. 383). Inoltre, la giurisprudenza (T.A.R. Toscana, Sez. II, 2 aprile 2010, n. 911) ha differenziato l’ipotesi in cui il giudice sospenda in sede cautelare gli effetti del provvedimento e la P.A. vi si adegui, emanando un atto consequenziale al contenuto dell’ordinanza cautelare, dall’ipotesi in cui, invece, a seguito della predetta ordinanza cautelare, la P.A. effettui una nuova valutazione ed adotti un provvedimento che sia espressione di una nuova volontà di provvedere, e che costituisca un nuovo giudizio, autonomo ed indipendente dall’esecuzione della pronuncia cautelare stessa: solo in questo secondo caso, e non nel primo, si può parlare di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, mentre, quando ci si trovi di fronte ad atti meramente esecutivi dell’ordinanza cautelare propulsiva, il ricorso rimane procedibile, poiché tali atti sono comunque destinati ad essere superati dalla definizione del giudizio di merito.

Facendo applicazione degli ora visti principi al caso di specie, deve escludersi che l’attività ulteriore posta in essere dalla Regione Toscana dopo la sospensione cautelare dell’atto impugnato costituisca mera esecuzione dell’ordinanza cautelare stessa: come sopra esposto, tale attività si è infatti tradotta in una riedizione del potere amministrativo, che è sfociata non solo nell’annullamento in autotutela del provvedimento gravato, ma in una nuova pronuncia negativa di compatibilità ambientale, frutto di un’ulteriore attività procedimentale. Per la stessa ragione, si deve, poi, escludere che la ricorrente possa ricavare una qualche utilità da una pronuncia di questo Tribunale di (eventuale) accoglimento del ricorso.

Tanto premesso, il Collegio ritiene, inoltre, di dover addivenire ad una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 104/2010, anziché ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 104 cit.: infatti, si ha sopravvenuta carenza di interesse per il sopraggiungere di un nuovo provvedimento se questo non soddisfi integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra P.A. ed amministrato, mentre si parla di cessazione della materia del contendere ove il successivo operato della parte pubblica si manifesti integralmente satisfattivo dell’interesse azionato (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. IV, 4 marzo 2011, n. 1413; id., Sez. V, 3 luglio 1995, n. 991; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 17 giugno 2010, n. 1934). Orbene, nel caso in esame, contestualmente all’annullamento in autotutela e con lo stesso atto recante il predetto annullamento, la Regione ha – come già più volte detto – emesso una nuova pronuncia negativa della compatibilità ambientale del progetto di parco eolico proposto dalla ricorrente. Per tale ragione, non può dirsi che l’annullamento in autotutela della deliberazione gravata abbia determinato il soddisfacimento integrale della pretesa fatta valere dalla ricorrente e, per conseguenza, la cessazione della materia del contendere, dovendo, invece, concludersi che da esso derivi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso e, pertanto, la sua improcedibilità, per il sopravvenire di un nuovo provvedimento che non soddisfa integralmente la ricorrente (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 9 giugno 2008, n. 5596).

Pronunciata l’improcedibilità del gravame, si deve, tuttavia, delibarne ugualmente la fondatezza, ai limitati fini della condanna alle spese: in virtù del principio di soccombenza virtuale (applicabile in caso di declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai fini della ripartizione delle spese di lite: T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 7 maggio 2008, n. 3517; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, 9 gennaio 2009, n. 7; T.A.R. Toscana, Sez. II, 17 marzo 2010, n. 689), le spese debbono essere poste a carico della Regione Toscana. Reputa, infatti, sul punto il Collegio di dovere confermare la valutazione di fondatezza del ricorso espressa nell’ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare, in particolare lì dove questa ha evidenziato la violazione dell’art. 17, comma 4, della l.r. n. 78/1998 per non avere la Regione fatto precedere l’adozione del provvedimento gravato dall’esperimento della Conferenza di servizi (cd. esterna) prevista da detta disposizione.

In definitiva, perciò, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, con condanna della Regione Toscana al pagamento di spese ed onorari di causa e con compensazione delle spese nei confronti delle altre parti, costituite (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali) e no.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna la Regione Toscana al pagamento in favore della ricorrente di spese ed onorari di causa, che liquida in via forfettaria in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00), più gli accessori di legge.

Compensa integralmente le spese nei confronti delle altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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