Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-05-2011) 28-09-2011, n. 35176 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 24 dicembre 2010 il Tribunale del riesame di Firenze, confermando il provvedimento assunto dal locale giudice per le indagini preliminari, ha disposto che L.Q., W.X. M., X.G.H., D.D. e G.Z. rimanessero sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, quali indagati per i delitti di cui agli artt. 416, 416 bis e 644 c.p. e al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74.

Il compendio accusatorio valorizzato ai fini dell’emissione del titolo cautelare era costituito in gran parte dagli esiti delle intercettazioni telefoniche.

Gli indagati di cui sopra hanno proposto separati ricorsi del medesimo contenuto, affidati ad un solo motivo. Con esso deducono violazione di legge per essersi reso impossibile alla difesa l’ascolto diretto delle conversazioni intercettate, in tempo utile per l’udienza camerale di riesame; infatti, sebbene il pubblico ministero, in accoglimento della richiesta all’uopo rivoltagli, avesse autorizzato il rilascio di copia delle registrazioni su supporto informatico, di fatto il provvedimento non aveva avuto tempestiva esecuzione. In subordine i ricorrenti sollevano questione di legittimità costituzionale dell’art. 291 c.p.p. e art. 293 c.p.p., comma 3, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost..

I ricorsi sono fondati e meritano accoglimento.

Il diritto del difensore di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni contenenti le conversazioni intercettate ha la sua fonte normativa nell’art. 268 c.p.p., comma 8:

la cui portata, a seguito della sentenza n. 336 in data 8 ottobre 2008 della Corte Costituzionale, deve intendersi estesa anche all’ipotesi in cui delle conversazioni non sia ancora stato effettuato il deposito, qualora siano state utilizzate ai fini dell’emissione di un provvedimento cautelare personale. Si tratta, in tutta evidenza, di un diritto la cui violazione, sia che dipenda dal rifiuto del pubblico ministero di dar seguito alla richiesta del difensore, sia che consista in un ingiustificato ritardo tale da impedire l’accesso alle registrazioni in tempo utile per l’udienza di riesame, si traduce in un indebito impedimento al pieno dispiegarsi dell’attività difensiva, così da viziare di nullità il procedimento cautelare.

Nel caso di cui ci si occupa il pubblico ministero ha regolarmente provveduto ad autorizzare il rilascio di copia su supporto magnetico delle registrazioni in questione; se nonchè il relativo provvedimento non ha avuto, di fatto, tempestiva esecuzione per ragioni che gli atti non consentono di individuare con precisione, ma che certamente non sono da imputare alla difesa degli indagati, bensì a un disservizio dell’ufficio incaricato dell’esecuzione.

Si è dunque verificata la denunciata violazione del diritto alla difesa; ed il vizio che ne è derivato – inquadrabile, come già rimarcato, nella nullità del procedimento cautelare – nulla ha a che vedere con l’inefficacia della misura custodiale per ritardata trasmissione degli atti, di cui all’art. 309 c.p.p., comma 10, su cui il Tribunale ha incongruamente modulato la propria risposta all’eccezione degli indagati, odierni ricorrenti.

L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale di Firenze, affinchè provveda a rinnovare il giudizio camerale sulle istanze di riesame proposte dai ricorrenti.

P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio camerale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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