T.A.R. Toscana Firenze Sez. II, Sent., 20-10-2011, n. 1518 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone ricorrente di avere partecipato alla procedura ad evidenza pubblica per il conseguimento dell’abilitazione a "guida turistica e ambientale" indetta dalla Provincia di Firenze con determinazione dirigenziale n. 3994 del 27 novembre 2009 e per la quale venivano individuati 4 distinti procedimenti, differenziati sia per i requisiti di ammissibilità che per le modalità di svolgimento del relativo esame.

All’esito delle prove il ricorrente, valutato dalla commissione n. 2, risultava "non idoneo".

Con plurime istanze egli chiedeva, allora, di accedere alla documentazione inerente agli esami sostenuti ed, in particolare, con quella presentata il 5 gennaio 2011, domandava l’accesso "a tutti i documenti maturati dall’ultima sessione di esami per l’abilitazione di guida turistica della Provincia di Firenze svolto a partire dall’8.11.2011", nonché "di accedere a tutti i documenti maturati nelle precedenti sessioni dello stesso conseguite presso scuole private…".

Contro la parziale ostensione della documentazione richiesta il ricorrente produceva istanza al Difensore civico della Regione Toscana chiedendo il riesame, ex art. 25 co. 4, della legge n. 241/1999.

Il reclamo veniva considerato fondato dal Difensore civico che invitava, perciò, l’amministrazione a darvi seguito, salvo un diverso provvedimento espresso e motivato di conferma del diniego.

In data 26 aprile 2011 il Dipartimento istruzione, cultura e lavoro della Regione consentiva l’accesso in relazione al procedimento al quale ricorrente aveva preso parte, individuando in tal senso un interesse diretto concreto e attuale del richiedente, e confermando il diniego già espresso per il resto.

Contro tale atto propone ricorso il signor T. chiedendo, previa dichiarazione dell’illegittimità del provvedimento, la condanna dell’amministrazione a consentire l’accesso a tutta la documentazione richiesta e, in particolare: alle prove d’esame sostenute da tutti i candidati; "alle schede cartacee afferenti a tutti i partecipanti, quale che sia stato il procedimento da seguire per accedere all’esame nel quale sono contenute le indicazioni relative alle domande poste ai singoli candidati con le annotazioni che hanno poi determinato la formazione del giudizio finale"; "alla documentazione relativa agli esami svoltisi in occasione delle sessioni precedenti tenutesi presso le Agenzie formative accreditate presso la Provincia di Firenze".

Il ricorso è suscettibile di parziale accoglimento.

Osserva il Collegio che, per costante giurisprudenza, in materia di accesso ai documenti amministrativi, l’interesse dell’istante deve essere personale e concreto, serio e non emulativo o meramente esplorativo, con la conseguenza che la legittimazione all’accesso può essere riconosciuta a colui che possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti e indiretti anche nei suoi confronti (T.A.R. Lazio, sez. II, 1 febbraio 2011, n. 934).

Ne discende che la domanda di accesso agli esiti di una specifica procedura concorsuale o abilitativa, a cui il ricorrente abbia partecipato presentando apposita candidatura, rende evidente non solo la sussistenza in capo al medesimo di un interesse qualificato e non emulativo, ma anche di una specifica esigenza di cura e difesa di interessi giuridici, che giustifica pienamente la concessione dell’accesso, anche con riferimento a tutti gli atti relativi alla procedura che lo riguarda, ivi compresi gli atti inerenti gli altri partecipanti alla procedura stessa.

Solo entro tali limiti, dunque, è possibile affermare l’esistenza di un interesse all’accesso e conseguentemente della legittimazione ad agire in giudizio avverso tale diniego.

Nel caso in esame risulta dagli atti che il ricorrente ha ricevuto gli atti relativi alla procedura a cui ha partecipato, comprensivi degli elaborati redatti dagli altri concorrenti.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di esibizione della documentazione riguardante le altre commissioni che hanno esaminato concorrenti partecipanti ad altri procedimenti differenziati, come si è detto, per titoli d’accesso e natura delle prove, le considerazioni che precedono conducono ad escludere che il sig. T. sia titolare di una posizione differenziata che sostanzi il suo interesse all’azione.

Come è stato rilevato, un’istanza del genere appare priva di valenza autonoma e meramente strumentale "a decifrare la metrica di giudizio" (come si esprime il ricorrente), sorretta perciò da un interesse di tipo ispettivo ed emulativo, sostanzialmente finalizzato ad esercitare un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione, come tale non idoneo a fondare una posizione giuridicamente rilevante (T.A.R. Lazio, Latina, 7 luglio 2006, n. 435).

Invero, la disposizione di cui all’art. 22 comma 1, l. n. 241 del 1990, pur riconoscendo il diritto d’accesso a "chiunque vi abbia interesse", non ha introdotto alcun tipo di azione popolare, tant’è che ha successivamente ricollegato siffatto interesse all’esigenza di tutela di "situazioni giuridicamente rilevanti": in particolare, l’accesso agli atti delle procedure concorsuali e di gara, è consentito soltanto a coloro ai quali gli atti stessi direttamente o indirettamente si rivolgono e che se ne possano avvalere per la tutela di una posizione soggettiva, la quale non può identificarsi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa (cfr Cons. Stato sez. V, 7 settembre 2004, n. 5873).

E d’altra parte, come è stato costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. St., sez. IV, 15 settembre 2010, n. 6899) – la disciplina sull’accesso è volta a tutelare solo l’interesse alla conoscenza di determinati atti e non l’interesse ad effettuare un controllo generico e generalizzato sull’attività dell’Amministrazione, per cui il diritto di accesso ai documenti non si configura come una sorta di azione popolare, volta ad ottenere una verifica in via generale della trasparenza e legittimità dell’azione amministrativa, dal momento che, correlativamente all’esercizio del diritto alla conoscenza degli atti, sussiste la legittima la pretesa dell’Amministrazione a non subire intralci alla propria attività istituzionale, possibili in ragione della presentazione di istanze strumentali e/o dilatorie tali da produrre un appesantimento dell’azione amministrativa in contrasto con il canone fondamentale dell’efficienza ed efficacia dell’azione stessa di cui all’art. 97, della Costituzione (Cons. St., sez. V, 4 agosto 2010, n. 5226, e 25 maggio 2010, n. 3309, e sez. IV, 3 agosto 2010, n. 5173).

Limitatamente a tale profilo, quindi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Quanto all’ulteriore richiesta concernente "le schede cartacee afferenti a tutti i partecipanti, quale che sia stato il procedimento da seguire per accedere all’esame nel quale sono contenute le indicazioni relative alle domande poste ai singoli candidati con le annotazioni che hanno poi determinato la formazione del giudizio finale" si osserva quanto segue.

Secondo le difese dell’Amministrazione i documenti ai quali il deducente fa riferimento costituirebbero meri appunti utilizzati dai membri della commissione per la formazione del verbale conclusivo, ma non assumerebbero alcuna rilevanza probatoria o documentale.

Si tratterebbe, in altre parole, di atti interni della commissione non suscettibili, perciò, di essere oggetto del diritto d’accesso.

La tesi non può essere condivisa.

L’ostensibilità anche degli atti interni dell’Amministrazione è espressamente prevista dall’art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241 del 1990, che si riferisce ad "atti, anche interni, formati, dalla pubblica amministrazione", che siano espressione di una "attività amministrativa" (T.A.R. Toscana, sez. I, 24 marzo 2011, n. 524).

A tale notazione può aggiungersi che anche gli atti interni possono assumere rilevanza per il vaglio di legittimità di un provvedimento, o per la tutela degli interessi giuridici, di talché tenuto conto delle finalità della previsione che si propone di garantire l’imparzialità e la trasparenza della pubblica Amministrazione, anche tali documenti, abbiano o meno assunto rilevanza nella redazione del verbale che documenta le operazioni compiute dalla commissione valutatrice, debbono essere posti nella disponibilità del richiedente (T.A.R. Liguria, sez. I, 24 aprile 2009, n. 847).

Per tale profilo, quindi, il ricorso merita accoglimento conseguendone l’obbligo per la Provincia di consentire al ricorrente l’accesso ai sopra descritti documenti.

Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere in parte dichiarato inammissibile e in parte accolto nei sensi sopra precisati.

Le spese di giudizio in ragione della reciproca, parziale soccombenza possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie, nei limiti in motivazione precisati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maurizio Nicolosi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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