Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12-05-2011) 28-09-2011, n. 35207

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 24 novembre 2009, L.A. veniva condannato dal Tribunale di Torre Annunziata – Sezione staccata di Sorrento alla pena di Euro 400 di ammenda – pena sospesa – quale responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. A) – commessa in (OMISSIS) alla guida dell’autovettura targata (OMISSIS) – con applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per mesi TRE. Sulla scorta dell’acquisizione agli atti, con il consenso delle parti, del verbale di contestazione e di due scontrini, emessi dall’apparecchio predisposto per la rilevazione del tasso alcoolico nel sangue, prodotti dal P.M. era rimasto accertato che il prevenuto, a seguito di due prove eseguite a 14 minuti di distanza l’una dall’altra, presentava un tasso alcoolemico di gr./l. 0,71 e di gr.

/l. 0,54. Avverso la sentenza propone appello il difensore,eccependo,in primo luogo, la carenza di motivazione, per avere il Primo Giudice ritenuto la responsabilità del L. sulla scorta del verbale di contestazione e dei due scontrini dell’alcooltest, pur acquisti con il consenso della difesa nonchè l’irrilevanza penale del fatto, attesa l’evidente tenuità della violazione.

Invoca inoltre l’appellante, ex art. 603 cod. proc. pen. la rinnovazione dibattimentale, nulla avendo la sentenza statuito circa la legittimità degli strumenti impiegati dalla P.G. Gli atti erano rimessi a questa Corte dalla Corte d’appello di Napoli con ordinanza in data 9 dicembre 2010, non essendo appellabile, ma solamente ricorribile per cassazione, la sentenza di condanna alla sola pena dell’ammenda.

Motivi della decisione

Ritiene la Corte, tutto ciò premesso, di dover fare applicazione,nella concreta fattispecie, del disposto dell’art. 129 c.p.p., comma 1.

La violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a): ipotesi meno grave del reato di "guida sotto l’influenza dell’alcool" – ritenuta dal Tribunale con statuizione ormai divenuta irretrattabile – configura attualmente, nel testo dello stesso art. 186 C.d.S., comma 2, come novellato dalla L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33 un mero illecito amministrativo punito con la sola pena pecuniaria.

Trattandosi quindi di un fatto non preveduto dalla legge come reato, l’impugnata sentenza non può che esser cassata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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