Cons. Stato Sez. III, Sent., 21-10-2011, n. 5676

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con provvedimento 16 novembre 2009 (cat. Q 2.4/M.P. 612 bis c.p.) notificato il 27 novembre successivo il Questore di Trento infliggeva l’ammonimento orale al signor E. G. ai sensi dell’art. 8 legge n. 38/2009 (c.d. legge sullo stalking), a seguito della richiesta avanzata dalla signora Cri. P. (coniuge divorziato del signor G.) con esposto del 2 maggio 2009, integrato con note successive del 29 settembre e 2 novembre 2009.
Avverso l’ammonimento l’interessato ha proposto ricorso al TAR di Trento che, però, con sentenza 26 gennaio 2011 n. 18 lo ha respinto, compensando tra le parti le spese di lite.
1.1. Con l’appello in epigrafe (ritualmente notificato il 12 aprile 2011) il signor G. ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado con il conseguente annullamento del provvedimento di ammonimento, deducendo con quattro articolati motivi l’erroneità della sentenza per non aver valutato (o comunque per aver travisato) la tardività della comunicazione dell’avvio del procedimento poi sfociato nell’ammonimento e la violazione dell’art.10 legge 241/1990 sotto un ulteriore profilo, nonché la carenza di istruttoria e di motivazione con riguardo sia all’ammonimento, sia alle stesse controdeduzioni esposte dall’appellante a confutazione degli addebiti mossigli dal coniuge divorziato e posti dal Questore a fondamento della misura di prevenzione.
Si sono costituiti la Questura di Trento ed il Ministero Interni con atto meramente formale, chiedendo il rigetto dell’appello.
Con memoria del luglio 2011 l’appellante ha insistito nelle conclusioni di riforma della sentenza di primo grado.
Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011, uditi i difensori presenti come da verbale, la causa è passata in decisione.
2. In diritto la controversia concerne la irrogazione nei confronti dell’appellante dell’ammonimento, ai sensi dell’art. 8 legge n. 38/2009 sullo stalking, da parte del Questore di Trento.
L’appello va accolto.
In primo luogo non è condivisibile la motivazione del giudice di primo grado nella parte in cui ritiene non sussistente la violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e dell’art. 8 legge n. 38/2009 (con riguardo al ritardo nell’avviso di avvio nel procedimento ed alla mancata audizione dell’interessato).
Invero (a differenza di quanto si legge nella sentenza) l’appellante, che è stato informato dell’avvio del procedimento soltanto con nota della Questura di Trento del 23 settembre 2009 (notificatagli il 30 settembre 2009), non ha di fatto potuto partecipare proficuamente al procedimento in questione in quanto, da un lato, la moglie divorziata aveva presentato il proprio esposto con richiesta di ammonizione alla Questura di Trento fin dal 2 maggio 2009, mentre, dall’altro, l’appellante non fu neanche informato del fatto che il primo esposto era stato integrato successivamente con note 29 settembre e 2 novembre 2009.
Di tali ulteriori elementi, infatti, l’ammonito veniva a conoscenza soltanto in occasione della consegna del provvedimento di ammonimento presso la stessa Questura in data 27 novembre 2009.
2.1. Né è plausibile affermare che tale omissione è irrilevante perché gli elementi integrativi prodotti dalla moglie divorziata (sentenza di divorzio n. 539/2009 del Tribunale di Trento del 30 aprile 2009, pubblicata il 3 luglio 2009) "non hanno minimamente spostato il quadro indiziario": infatti appare evidente, in primo luogo, che l’ammonito non ha potuto replicare alle ulteriori contestazioni e, in secondo luogo, che, costituendo la inflizione dell’ammonimento l’esito di "un prudente apprezzamento circa la plausibilità e verosimiglianza delle vicende" esposte dalla persona denunciante, tutti gli elementi raccolti dal Questore concorrono a formarne il convincimento circa la fondatezza della richiesta di provvedere.
2.2. D’altra parte, nel caso di specie, l’ammonito non è stato neanche convocato preventivamente per essere sentito quale persona informata dei fatti, in contrasto con la specifica previsione normativa (il questore pronuncia l’ammonimento "sentite le persone informate dei fatti"); inoltre lo stesso "ammonimento" gli è stato inflitto in forma scritta e gli è stato consegnato successivamente presso la divisione anticrimine della Questura di Trento.
2.3. Alla limitata partecipazione al procedimento da parte dell’appellante consegue altresì il difetto di istruttoria, poiché l’interessato, nel controdedurre in giudizio su molte circostanze a lui addebitate, ha di fatto comprovato che, ai fini di una corretta formazione del proprio convincimento, il Questore avrebbe dovuto necessariamente acquisire una serie di ulteriori valutazioni, che, invece, erano mancate.
2.4. Inoltre sussiste, altresì, il difetto di motivazione almeno con riferimento alla mancanza di qualsiasi valutazione circa la non attendibilità delle controdeduzioni presentate dall’appellante, di cui viene soltanto indicata la data di acquisizione.
2.5. In punto di fatto, infine, è utile rappresentare che, all’epoca dei fatti sopradescritti, non risultavano procedimenti penali pendenti a carico dell’appellante né dagli atti del giudizio risulta che – nel frattempo – nei confronti del medesimo sia stato adottato alcun altro tipo di misura di prevenzione, mentre, sotto un profilo speculare, appare rilevante la circostanza che, per perseguire il delitto di stalking, l’articolo 8, comma 4, dellalegge n. 38/2009 prevede l’iniziativa d’ufficio (e non a querela della parte offesa) quando il fatto è commesso dal soggetto ammonito.
3. Per le esposte considerazioni, quindi, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va annullato l’ammonimento inflitto all’appellante dal Questore di Trento.
Peraltro sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio in considerazione delle incertezze connesse alle prime applicazioni della normativa sullo stalking, che era di recente introduzione all’epoca dell’adozione del provvedimento in controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento del Questore di Trento cat. Q.2.4/M.P. del 16 novembre 2009.
Spese compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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