Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-02-2012, n. 2153 Geometri Onorari

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 19.4.97 il geom. M.G. conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Manfredonia, L.C. chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 35.000.000, oltre interessi e rivalutazione, a saldo del compenso per l’opera professionale svolta in favore della convenuta stessa, riguardante un immobile in (OMISSIS).

Si costituiva la L. sostenendo di aver già pagato il compenso pattuito. Assunte le prove ed espletata C.T.U., con sentenza depositata il 25.6.2003, il G.U. di Manfredonia, sez. dist. di Foggia, rilevata ex officio la nullità del contratto d’opera intercorso tra le parti in relazione alle prestazioni contrastanti con il disposto di cui al R.D. n. 274 del 1929, art. 16 rigettava la domanda, dando atto dell’intervenuto pagamento, per la somma di L. 7.500.000, del compenso dovuto per le prestazioni professionali legalmente consentite (richiesta di condono edilizio e certificato di agibilità per una costruzione in (OMISSIS)).

Avverso tale decisione il M. proponeva appello cui resisteva la L..

Con sentenza depositata il 28.12.2005 la Corte di Appello di Bari rigettava l’appello, ribadendo che l’opera professionale svolta dal M.,concernente il progetto di ristrutturazione totale di una costruzione civile (albergo ristorante), costituita da quattro piani fuori terra e comportante l’adozione, almeno parziale, di strutture in cemento armato, era contra legem in quanto esulante dalle competenze fissate dall’art. 16 R.D. cit. Tale decisione è impugnata dal M. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso e successiva memoria L.C..

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

violazione e falsa applicazione del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. m);

la corte di merito era incorsa in errore nel ritenere preclusa al M. la progettazione di ristrutturazione dell’immobile della L., sol perchè richiedente l’impiego di cemento armato in alcune sue parti; secondo il disposto del R.D. art. 16, lett. l) e m), non è consentito al geometra la progettazione di nuova costruzione non modesta e destinata a persone, mentre, nel caso di specie, la progettazione riguardava una semplice ristrutturazione e l’impiego di cemento armato limitatamente a poche porzioni dell’immobile. Tale interpretazione trovava riscontro nella L. n. 144 del 1949, art. 57 lett. d) laddove è espressamente previsto che i restauri, le trasformazioni e le sopraelevazioni dei fabbricati rientrano nella competenza dei geometri e, peraltro, non riguardando la progettazione in questione intere strutture portanti nè il globale complesso immobiliare, l’interevento di ristrutturazione, quale forma di restauro, poteva qualificarsi modesto.

Il silenzio serbato dal Comune, dal Genio civile e dal Collegio dei geometri sulla fattibilità dell’opera progetta, costituiva, inoltre, una prova ulteriore che la stessa rientrava nella competenza del progettista M.. Il ricorso è infondato.

La censura del ricorrente si fonda, infatti, su una ricostruzione dei fatti divergente da quella effettuata dai giudici di merito e su un’interpretazione del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. m) contrastante con la giurisprudenza in materia di questa Corte.

La Corte territoriale, con riferimento all’opera progettata dal M., come accertata mediante C.T.U., (ristrutturazione totale di un albergo ristorante costituito da quattro piani fuori terra e comportante l’adozione, almeno parziale, di strutture in cemento armato), ha correttamente disatteso le argomentazioni difensive con cui si assumeva, essenzialmente, che l’intervento professionale sarebbe stato limitato a singole parti del fabbricato ed, in conformità al disposto del R.D. n. 274 del 1929, art. 16, lett. m), ha rilevatoia nullità, ex art. 1418, comma 1 e art. 2231 c.c., del contratto intercorso fra le parti, non rientrando l’opera ivi prevista nei limiti di competenza dell’attività professionale che la legge riserva ai geometri. In particolare, secondo detta disposizione, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di "modeste costruzioni civili", con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato, riconoscendone, peraltro, la competenza, in via di eccezione, ad eseguire tali attività per quelle strutture, a norma della lett. l), concernenti piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone, restando, pertanto, in ogni caso, esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili,sia pure modeste, ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri e architetti iscritti nei relativi albi professionali ai sensi del R.D. n. 2229 del 1939, art. 1 (Cass. n. 18038/2011; n. 6402/2011; n. 2861/97).

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2.500,00 oltre Euro 200,00 per spese ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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