Cons. Stato Sez. III, Sent., 21-10-2011, n. 5673 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Rilevato in premessa

come la ricorrente abbia prestato servizio in qualità di Agente di P.S. a far data dal 26.6.1986 e come – all’esito di una vicenda processuale durata oltre dieci anni e svoltasi attraverso ben due giudizi in primo e secondo grado – con sentenza del 10.1.2011, n. 42 il Consiglio di Stato abbia, da un lato, ritenuto legittimo il diniego del transito della ricorrente nei ruoli tecnicoscientifici della P.S. e, dall’altro, accertato, tuttavia, che la decorrenza della dispensa dal servizio fosse da individuarsi alla data dell’ultimo diniego del 16.1.2007 e non a quella del primo atto (di dispensa) impugnato, risalente al lontano 15.11.1994;

1.1. che la Sig.ra C. B. ha proposto il presente ricorso in ottemperanza, chiedendo la ricostruzione della propria carriera per tutto il periodo intercorrente tra la prima dispensa del 15.11.1994 – annullata con (la prima) sentenza del Consiglio di Stato n. 2515/2006 – e la successiva e definitiva dispensa del 28.3.2007;

1.2. che la domanda ha ad oggetto, nel dettaglio:

il pagamento delle retribuzioni dovute per tale periodo, maggiorate della rivalutazione e degli interessi;

il calcolo e la liquidazione delle maggiori spettanze per il trattamento di fine rapporto;

il calcolo e la liquidazione delle maggiori spettanze anche ai fini previdenziali;

il risarcimento dei danni patrimoniali derivati dall’illegittimo allontanamento dal servizio.

1.3. che l’Amministrazione si è costituita in giudizio solo formalmente, senza controdedurre;

2. Considerato che la ricordata sentenza del Consiglio di Stato n. 2515/2006, annullando la prima dispensa del 1994, determinò formalmente, per il congiunto effetto eliminatorio e ripristinatorio correlato a tale (tipo di) pronuncia, le condizioni per la riammissione in servizio e quindi per il ripristino dell’impiego pubblico illegittimamente cessato per scelta dell’Amministrazione;

2.1. che, a fronte di tale risultanza, reputa il Collegio come il consolidato indirizzo giurisprudenziale citato nel ricorso introduttivo (alle pagg. 6 e 7) si attagli anche alla fattispecie in esame, tanto più che l’assunto di parte attrice, di non avere più lavorato dopo il 15.11.1994, risulta confermato dalla documentazione prodotta in atti (il libretto di lavoro) e, comunque, non è stato minimamente contestato dalla difesa erariale (v. art. 64 co. 2 c.p.a.);

2.2. che, pertanto, sotto tale profilo, il ricorso è fondato nei suoi termini generali e deve, pertanto, ordinarsi all’Amministrazione resistente di dare esecuzione della sentenza n. 42/2011, attraverso la concreta e puntuale definizione di tutte le conseguenze di legge dell’accertata decorrenza della dispensa solamente dal 16.1.2007 e, in ultimo, la liquidazione dei singoli importi dovuti, nel termine di giorni 120 dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza. Per l’ipotesi in cui ciò non avvenga, si reputa opportuno nominare sin da ora, quale Commissario ad acta, per i medesimi incombenti, il Capo della Polizia, con ampia facoltà di delegare all’uopo un funzionario di comprovata esperienza, affinché provveda a tale incombente nel termine di giorni 90 dalla notifica o dalla comunicazione della presente sentenza;

2.3. che, a tal fine, giova ricordare come l’art. 22, co. 36, della l. 724/1994 abbia espressamente previsto il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi, già imposto per i crediti previdenziali, a decorrere dall’1 gennaio 1995;

3. Considerato, invece, che il ricorso non può essere esaminato nel merito quanto alla, connessa, domanda risarcitoria;

3.1. che il Collegio, infatti, reputa di doversi uniformare all’orientamento giurisprudenziale che, sulla scorta di una interpretazione restrittiva (della lettera) dell’art. 112 co. 4 c.p.a., non ammette che la domanda risarcitoria possa essere proposta per la prima volta davanti al Consiglio di Stato, neppure nella sede dell’ottemperanza (v. III sez., n. 2693/2011 e V sez. n. 2031/2011);

3.2. che, pertanto, per tale parte, il ricorso è inammissibile;

4. Ritenuto che, in conclusione, il ricorso sia in parte fondato, nei termini ed agli effetti sopra evidenziati, ed in parte inammissibile;

4.1. che le spese di lite possano essere compensate, stante l’esito complessivo del giudizio e la particolarità della vicenda in esame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

– lo accoglie in parte e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di eseguire la sentenza del Cons. St., VI sez. n. 42/2011, nei termini e nei modi di cui in motivazione, altrimenti nominando sin da ora, per gli stessi incombenti, come Commissario ad acta, il Capo della Polizia;

– lo dichiara inammissibile, quanto alla domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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