Cass. civ. Sez. II, Sent., 14-02-2012, n. 2152

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il dott. M.U. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost. avverso l’ordinanza emessa ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 del Tribunale di Macerata che, decidendo sull’opposizione della spa Acrilux, aveva ridotto il compenso liquidato a detto professionista, nominato nell’ambito del procedimento ex art. 2437 ter cod. civ., al fine di determinare il valore delle quote di partecipazione della srl Fiduciaria Marche nella spa Acrilux. A sostegno del ricorso ha posto un unico motivo, chiedendo comunque di esser tenuto indenne delle spese di lite. La srl Acrilux, già spa omonima, ha resistito con controricorso; la srl Fiduciaria Marche non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1 – Con unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme del D.P.R. n. 115 del 2002,, in relazione all’art. 68 c.p.c. ed allo speciale procedimento previsto dall’art. 2437 ter c.c., comma 6 denunciando la motivazione meramente apparente, con il quale il giudice del procedimento diretto alla quantificazione della quota del socio uscente, avrebbe ritenuto equiparabile la posizione dello stimatore della medesima all’ausiliario ex art. 68 c.p.c., così determinando la non applicazione delle tariffe professionali in favore di quelle stabilite per quest’ultimo, non valutando la differenza sostanziale tra le due funzioni.

2- Il motivo è infondato.

2/a – Rileva la Corte che lo speciale procedimento di cui all’art. 2437 ter c.c., comma 7, prevede il ricorso al giudice là dove sorga contrasto circa il valore da attribuire alle azioni in sede di liquidazione del socio recedente: la funzione giudiziale peraltro non è destinata a dirimere le varie contestazioni eventualmente insorte tra società e socio in merito al valore suddetto sibbene a determinare – attraverso la nomina di uno stimatore – il valore di liquidazione stessa, attribuendo il crisma di dictum giudiziale a quella determinazione, rendendola incontestabile (salvi gli usuali rimedi negoziali inerenti al risultato dell’incarico che si ritenga viziato da dolo, violenza o da errore).

2/b – Quanto precede, se mette in luce la specialità del procedimento camerale di che trattasi, non conduce inevitabilmente a ritenere che il risultato della stima, essendo diretto, non già a fornire uno dei presupposti valutativi di un futuro provvedimento giudiziale, bensì a mettere a disposizione delle parti private uno strumento vincolante per la regolazione delle loro posizioni, impedirebbe in radice che lo stimatore possa esser considerato ausiliario del giudice al fine dell’applicazione della tariffa di che trattasi.

3 – Invero occorre porre a mente che il c.d. Testo Unico sulle spese di giustizia ha ritenuto di dare alla nozione di "ausiliario" e di "processo" – nel cui ambito l’opera del tecnico si esplica – un’accezione più ampia di quella in precedenza desumibile dalla lettura dell’art. 68 c.p.c.: mentre infatti tale ultima norma , sotto la definizione di "altri Ausiliari" riconduceva solo gli esperti in una determinata arte o professione o coloro che comunque fossero idonei a compiere atti che il giudice non fosse in grado di compiere da solo, presupponendo pur sempre la strumentarla della loro opera rispetto al risultato finale imputabile al giudice, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 3, lett. n ed o) statuisce che "ausiliario del magistrato" è "il perito, il consulente tecnico, l’interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti che il magistrato o il funzionario addetto all’ufficio può nominare a norma di legge; quanto poi alla nozione di "processo" la norma afferma che è tale "qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale". 3/a – Già dal mero confronto lessicale emerge la differenza di nozione tra la norma codicistica e quella del lesto Unico: nella prima e accentuata la strumentalità dell’opera del tecnico rispetto al risultato che comunque è per intero sottoposto alla rielaborazione del giudice che, se in possesso delle necessarie competenze tecniche, potrebbe anche decidere da solo; nella seconda si pone l’accento piuttosto sull’ambito ove l’opera si svolge – il processo- e questo viene definito con la massima latitudine possibile.

3/b – La modifica legislativa operata dal Testo Unico n. 115/2002 costituisce l’approdo normativo di un indirizzo giurisprudenziale anticipato dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n. 11619/1997, statuirono – in una fattispecie in cui erano chiamate a stabilire se il giudice dovesse farsi carico, ai sensi dell’art. 52 disp. att. c.p.c., della liquidazione del compenso al curatore dell’eredità giacente e quindi se quest’ultimo fosse riassumibile nella indicazione di ausiliario – che non costituisse carattere indefettibile per la individuazione dell’ausiliario l’esercizio di una funzione strumentale al provvedimento che il giudice emette a definizione di un certo procedimento, ben potendo essere rinvenibile a seguito di un’attenta delibazione "di elementi estrinseci e formali (quali l’essere l’ausiliario estraneo all’ufficio ed alle parti, l’avere egli prestato la sia attività in relazione ad un processo o in occasione dello stesso, al fine precipuo di consentirne lo svolgimento o di realizzarne le finalità particolari, l’aver ricevuto l’incarico da un organo giudiziario, l’essere l’incarico caratterizzato da temporaneità ed occasionalità)": nella predetta pronunzia le Sezioni Unite superarono dunque la rigidità allora esistente nell’interpretazione della categoria di "altri ausiliari", sottolineando che l’art. 68 c.p.c. avrebbe creato una categoria aperta in cui sarebbero rientrati "tutti i soggetti privati chiamati a prestare la loro attività in occasione di un processo ed in relazione a concrete necessità individuabili di volta in volta dal giudice (o dal cancelliere o dall’ufficiale giudiziario)". 4- Non contraddice il risultato interpretativo testè esposto la circostanza, pur messa in evidenza nel ricorso, secondo la quale l’art. 2437 ter c.c., u.c., prevede espressamente che sia il magistrato a provvedere alla liquidazione delle spese dello stimatore: sul punto ritiene la Corte di non poter condividere la deduzione che ne trae il ricorrente – vale a dire che, in presenza della disposizione di carattere generale contenuta nell’art. 52 disp. att. c.p.c., facente obbligo al giudice di liquidare i compensi ai suoi ausiliari, l’indicata previsione normativa avrebbe un senso sol considerando che l’opera dello stimatore sarebbe diretta ad essere utilizzata dalle parti e non già dal giudice – ciò per la considerazione appena fatta che nega carattere decisivo all’utilizzo dell’opera del tecnico da parte del giudice quale strumento per l’emanazione di una pronunzia definitiva del procedimento.

5 – Dovendo il perito stimatore essere annoverato tra i soggetti equiparabili agli ausiliari del giudice, va di conseguenza applicato anche il principio di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56, comma 3 che consente il rimborso delle spese sostenute per remunerare altri prestatori d’opera che abbiano aiutato l’ausiliario solo a condizione che quest’ultimo sia stato espressamente autorizzato dal giudice ad avvalersene, circostanza questa non verificatasi nella fattispecie:

pertanto si sottrae a censura anche la decisione del Tribunale di Macerata, di negare siffatto rimborso.

6- Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, stante la sua soccombenza; la richiesta di porre comunque a carico delle altre parti le spese – che vennero compensate- del giudizio innanzi al Tribunale è irricevibile in quanto non articolata in un motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c..

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CAP e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2A Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 10 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2012

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