Cons. Stato Sez. IV, Sent., 21-10-2011, n. 5681 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 9 luglio 2010 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri disponeva il trasferimento d’autorità del luogotenente V. L. dal NAS di Treviso al 4° Battaglione di Mestre.

L’interessato con domanda del 20 luglio 2010 chiedeva ai sensi dell’art.22 e ss. della legge n.241/90 di ottenere copia integrale dell’intera documentazione relativa al procedimento conclusosi con l’emissione del trasferimento d’autorità, ma tale richiesta veniva respinta con atto di diniego del 9 settembre 2010 sul rilievo che i provvedimenti di trasferimento d’autorità rientrano nella categoria degli ordini, sottratti alla disciplina generale di cui alla citata legge n.241/90.

Il sig. Lubes a questo punto esperiva pressoché contestualmente due azioni giurisdizionali: l’una, con l’impugnazione, ai sensi dell’art.25 della legge n.241 del 1990, presso il Tar per il Lazio del diniego di accesso (ricorso depositato il 20 ottobre 2010); l’altra con l’impugnazione del disposto trasferimento d’autorità con ricorso innanzi al Tar per il Veneto (depositato il 12/11/2010).

Il contenzioso avverso quest’ultimo provvedimento si sviluppava con la sentenza del Tar Veneto n.6493/2010 di accoglimento del ricorso per concludersi con la riforma del decisum di tale giudice ad opera del Consiglio di Stato con la sentenza di questa Sezione n.2686/2011.

Relativamente alla controversia riguardante il diniego di accesso, poi, il Tar del Lazio con sentenza n.3005/2011 accoglieva il gravame proposto dal Lubes con l’ordine all’intimata Amministrazione militare di rilasciare i documenti richiesti.

Avverso tale sentenza è insorto a mezzo dell’appello all’esame il Ministero della Difesa- Comando generale dell’Arma dei Carabinieri – che ha, in via preliminare, con un primo motivo d’impugnazione, eccepito la improcedibilità- inammissibilità del ricorso introduttivo sia perché il giudizio sul trasferimento si è definitivamente concluso sia perché il militare ben avrebbe potuto ottenere, ricorrendone i presupposti, il rilascio dei documenti in sede del giudizio riguardante il trasferimento d’autorità come instaurato innanzi al Tar per il Veneto.

Per gli aspetti di merito, con un secondo motivo l’Amministrazione insiste sulla legittimità del suo operato in ragione del fatto che gli ordini, per l’interesse pubblico cui sono finalizzati, non richiedono motivazione e sono sottratti al regime dell’accessibilità.

Con un terzo motivo, infine, il Ministero rileva la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

Si è costituito in giudizio il sig. V. L. che contestato la fondatezza dell’appello di cui ha chiesto la reiezione.

Motivi della decisione

Ritiene la Sezione che l’eccezione di improcedibilità del ricorso di prime cure, introduttivo della controversia all’esame vada accolta nei sensi che di seguito si va ad illustrare.

La decisione che dichiara la improcedibilità di un gravame in ragione di un sopraggiunto sostanziale difetto di interesse non ha una valenza prettamente processuale, ma contiene l’accertamento relativo al rapporto amministrativo controverso e alla pretesa sostanziale vantata dall’interessato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12/12/2009 n.7800).

In particolare, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, occorre che sussista una piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto (in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 3/9/2009 n.1591) ed inoltre l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, fermo restando il poteredovere del giudice di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno degli indicati momenti (cfr Cons Stato Sez. V 14/11/2006 n.6689).

In applicazione delle su illustrate regulae juris dettate sul punto da questo Consesso, risulta nella specie rilevabile una situazione di sostanziale improcedibilità del ricorso introduttivo della controversia attinente al diritto di accesso, se è vero che la richiesta formulata dall’interessato ai sensi dell’art.22 della legge n.241/90, come si rileva dal tono letterale della domanda appositamente inoltrata al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, è volta ad ottenere il rilascio di copia degli atti relativi al disposto trasferimento all’evidente scopo di dedurne la illegittimità.

Ora, il giudizio relativo alla contestazione giudiziale del provvedimento di trasferimento, ritenuto dal Lubes ingiustamente lesivo delle proprie posizioni giuridiche soggettive, si è concluso con la pronuncia di appello di questa Sezione (n.2686 del 4/5/2011), sicchè essendosi esaurito il procedimento giurisdizionale riguardante la legittimità dell’atto assunto dall’Amministrazione, allo stato risulta venuto meno, di fatto, l’interesse a coltivare il ricorso riguardante l’invocato diritto di accesso che l’interessato a suo tempo ha chiesto di esercitare proprio per attivare l’azione giurisdizionale finalizzata a contestare la legittimità della disposta misura di mobilità del militare.

Il diritto alla difesa cui era preordinata la richiesta di accesso è stato esercitato adeguatamente nel giudizio di merito avente ad oggetto il provvedimento di trasferimento e tanto in relazione sia al primo grado che in sede di appello, come si evince dall’esame delle posizioni fatte valere innanzi Tar prima e presso questo Consiglio di Stato poi, sicchè, allo stato, risulta essersi inverata quella sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione in ordine ad una posizione giuridica (il diritto di accesso) di fatto superata dalle statuizioni che definiscono in modo conclusivo il rapporto amministrativo (il trasferimento di autorità) nei confronti del quale la richiesta di rilascio di copia degli atti si pone in funzione meramente strumentale.

Di qui, appunto, la improcedibilità del ricorso ex art.25 citato proposto in prime cure.

La fondatezza nei sensi testè esposti della sollevata eccezione di improcedibilità del ricorso di primo grado del sig. Lubes comporta l’accoglimento del proposto appello con riforma dell’impugnata sentenza.

Sussistono, peraltro, giusti motivi, avuto riguardo alla specificità della vicenda all’esame, per compensare tra le parti le spese competenze del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara improcedibile il ricorso di prime cure proposto dal sig. V. L..

Compensa tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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