Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-10-2011, n. 5670 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in appello in esame il sig. F. P. ha chiesto l’annullamento o la riforma della sentenza del T.A.R. in epigrafe indicata con la quale era stato respinto il ricorso ed i motivi aggiunti proposti per l’annullamento: del risultato elettorale delle elezioni svolte per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Casamarciano (NA) tenutesi nei giorni 28 e 29 marzo 2010, nonché del verbale di proclamazione degli eletti, del verbale delle operazioni dell’adunanza dei presidenti delle sezioni, del verbale della singola sezione elettorale n. 2 e di ogni altro atto delle relative operazioni elettorali; inoltre per la riforma e/o la correzione dei risultati delle operazioni elettorali.
A sostegno del gravame sono stati dedotti i seguenti motivi:
1.- Violazione e falsa applicazione dei principi sottesi al procedimento elettorale. Violazione degli artt. 48 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 47, 49, 53, 63, 68, 72 e 74 del T.U. n. 570/1960 e s.m.i..Motivazione illogica e contraddittoria.
La circostanza che nel corso della disposta verifica è stata rinvenuta nel plico n. 7, tra quelle scrutinate, una scheda priva di bollo e firma, con una preferenza espressa, di cui non è fatta menzione nel verbale sezionale, unitamente alle altre irregolarità riscontrate, dimostra che si è in presenza di operazioni che presentano vizi tali da pregiudicare le garanzie di una libera espressione del voto, perché ingenerano dubbi sul corretto esercizio di espressione della volontà del corpo elettorale, con impossibilità di ricorso alla c.d. prova di resistenza.
Con atto depositato l’11.2.2011 si è costituito in giudizio l’avv. A. M., che ha eccepito la irricevibilità e la inammissibilità dell’appello, nonché ne ha dedotto la infondatezza, concludendo per la reiezione.
Con memoria depositata l’11.3.2011 il costituito avv. M., evidenziato che pende querela di falso avverso il verbale della Sezione n. 2 nella parte in cui è stato attestato che erano state autenticate 1050 schede invece di 999, ha dedotto che correttamente il T.A.R., ritenute irrilevanti le irregolarità formali ed errori formali o di calcolo, ha disposto l’annullamento non delle intere operazioni elettorali, ma dei singoli voti espressi su schede non vidimate, senza che il divario di voti superasse quello esistente tra i due candidati.
Con memoria depositata l’11.3.2011 si sono costituiti in giudizio i sigg.ri F. B., L. C., G. C. e C. C., che hanno eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per mancato superamento della prova di resistenza, e ne hanno dedotto la infondatezza, essendo state riscontrate solo irregolarità formali e non violazioni sostanziali del procedimento elettorale, apparendo frutto di mero errore dei componenti dell’Ufficio elettorale l’inserimento nell’urna di schede non convalidate. In subordine hanno chiesto la sospensione del processo in attesa della decisione sulla proposta querela di falso.
Con memoria depositata il 23.6.2011 i suddetti resistenti hanno sostanzialmente ribadito tesi e richieste.
Alla pubblica udienza del 15.7.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello, in epigrafe specificato, il sig. F. P. ha chiesto l’annullamento della sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione II, n. 27981/2010, resa tra le parti, di reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti proposti per l’annullamento del risultato elettorale delle elezioni svolte per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Casamarciano (NA) tenutesi nei giorni 28 e 29 marzo 2010, nonché per la riforma e/o la correzione dei risultati delle operazioni elettorali.
2.- Con l’unico motivo di appello, premesso che la Prefettura, nel corso della disposta verifica, ha, tra l’altro, rinvenuto nel plico n. 7, tra quelle scrutinate, una scheda priva di bollo e firma, con una preferenza espressa per il candidato Manzi, di cui non è fatta menzione nel verbale sezionale, è stato dedotto che è possibile che essa sia stata dapprima sottratta e poi, dopo avervi apposto il voto, riportata nel seggio da un elettore compiacente, depositandola nell’urna al posto di quella ricevuta dal Presidente del Seggio, per poi ripetere l’operazione.
Tale evento, unitamente alle altre irregolarità riscontrate (31 schede nella busta 6 bis scrutinate e ritenute valide se pur prive di bollo, 37 schede autenticate con bollo e firma nel plico n. 4 e un numero complessivo di schede rinvenute nei plichi pari a 1161, mentre dai verbali di consegna del materiale e sezionale il numero complessivo di schede affidate alla Sezione risulta pari a 1162), dimostrerebbe che si è in presenza di operazioni che presentano vizi tali da pregiudicare le garanzie di una libera espressione del voto, perché ingeneranti dubbi sul corretto esercizio di espressione della volontà del corpo elettorale, con impossibilità di ricorso alla c.d. prova di resistenza.
2.1.- Osserva la Sezione che il complesso delle irregolarità rilevate a seguito della verificazione disposta dal Giudice di prime cure dimostra la preoccupante superficialità con la quale sono state svolte le operazioni elettorali nel seggio n. 2, dove, in presenza di fatti gravi (il rinvenimento tra quelle scrutinate, di una scheda priva di bollo e firma, con una preferenza espressa, di cui non è fatta menzione nel verbale sezionale e la circostanza che il numero complessivo di schede rinvenute nei plichi è superiore a quello complessivo di schede affidate alla Sezione), che avrebbero dovuto comportare quanto meno l’annullamento della scheda, oltre evidentemente ad una verifica in ordine ai fatti determinatisi, non solo non si è proceduto alle incombenze necessarie, ma addirittura, l’evento non è stato verbalizzato.
Un comportamento siffatto dà la dimostrazione, a tacer d’altro, della estrema confusione che ha governato il seggio in questione durante le operazioni elettorali, ed individua esattamente quel pericolo che va assolutamente evitato durante il corso delle espressioni di voto in una competizione elettorale, sicché le operazioni medesime non possono che considerarsi da annullare (Consiglio Stato, Sezione V, 25 novembre 2010, n. 8245), con riguardo alla sezione n. 2.
Ai fini della regolarità delle operazioni elettorali, è infatti essenziale la esistenza di un’esatta simmetria tra il numero delle schede scrutinate e rinvenute nei plichi e quello complessivo affidato alla Sezione.
Nelle operazioni elettorali vanno invero considerate irrilevanti le mere irregolarità, ossia quelle inesattezze della procedura rispetto alla disciplina legislativa e normativa che tuttavia non incidono sulla sincera e libera espressione del voto (perché su tali inesattezze assume ben altro rilievo l’esigenza di preservare la volontà espressa dal corpo elettorale e con essa il risultato al quale tende), ma non i vizi sostanziali, tali cioè da influire sulla sincerità e sulla libertà di voto, come quelli verificatisi nel caso di specie.
Né può farsi ricorso, come nella impugnata sentenza, al principio della prova di resistenza, che, nel quadro di una giusta composizione tra l’esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale, non consente di pronunciare l’annullamento dei voti in contestazione, se l’illegittimità denunciata al riguardo non abbia influito in concreto sui risultati elettorali, sicché l’eliminazione di tale illegittimità non determinerebbe alcuna modifica dei risultati medesimi.
Tale regola non è infatti utilizzabile quando le irregolarità riscontrate riguardino, come nel caso di specie, gli aspetti generali e la regolarità sostanziale delle operazioni elettorali (Consiglio Stato, sez. V, 05 maggio 2008, n. 1977).
2.2.- Tanto rende inaccoglibile la richiesta di sospensione del giudizio a seguito della proposizione della querela di falso, potendo la controversia essere decisa indipendentemente dall’accertamento dei fatti oggetto della querela stessa.
3.- L’appello deve essere conclusivamente accolto e deve essere riformata la prima decisione, con conseguente annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Casamarciano (NA), limitatamente a quelle svoltesi nella Sezione n. 2, e rinnovo delle operazioni elettorali della Sezione stessa.
4.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, accoglie l’appello in esame e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie nei termini di cui in motivazione il ricorso originario proposto dinanzi al T.A.R., annulla le operazioni elettorali svoltesi nella Sezione n. 2 e ne dispone il rinnovo.
Compensa integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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