Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-10-2011, n. 5664 Ricorso per revocazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto di poter definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, come da avviso dato all’odierna camera di consiglio alle parti presenti;

Rilevato che l’oggetto del presente giudizio è costituito da una richiesta di revocazione di una sentenza con cui il Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto da L. S. s.r.l., ha annullato l’aggiudicazione in favore dell’Ati T. di una gara indetta dal comune di Serre, ha dichiarato l’inefficacia del contratto e ha disposto il subentro della società L.;

Rilevato che il motivo per cui è chiesta la revocazione consiste nell’errore di fatto, costituito dall’erronea percezione da parte del giudice di appello di una domanda di inefficacia del contratto e di subentro, invece mai proposta dalla parte ricorrente;

Ritenuto che il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile, in quanto:

a) in via preliminare si rileva che non è in discussione la legittimazione del ricorrente a chiedere la revocazione della sentenza nella parte riguardante l’inefficacia del contratto e il subentro, in quanto l’Ati T. non è un soggetto originariamente escluso dalla procedura, ma è l’originario aggiudicatario, che peraltro fa valere il proprio interesse a conservare l’efficacia del contratto che ha stipulato;

b) dalla lettura della sentenza di appello in alcun modo emerge che il giudice ha ritenuto sussistente la domanda di inefficacia del contratto e di subentro, essendo stato disposto l’annullamento dell’aggiudicazione "con ogni ulteriore effetto ai sensi dell’art. 122 c.p.a., così come precisato nel dispositivo" (in cui è appunto dichiarata l’inefficacia del contratto e disposto il subentro) e senza alcun richiamo, quindi, all’accoglimento di domande di parte o all’esistenza delle stesse;

c) dalla sopra menzionata statuizione della sentenza in discussione si evince che il giudice ha inteso fare derivare inefficacia del contratto e subentro quali conseguenze ex lege dell’annullamento dell’aggiudicazione;

d) quella di cui sopra è una questione di diritto, che può non essere condivisa, ma che non può essere rimessa in discussione in sede di revocazione;

e) per completezza, si rileva che il giudizio è iniziato in primo grado prima dell’entrata in vigore delle novità introdotte in sede di recepimento della c.d. direttiva ricorsi (d. lgs. n. 53/2010), quando la disciplina allora vigente non faceva riferimento alle domande di inefficacia e di subentro e che la parte ricorrente aveva – sia nel ricorso di primo grado che in appello – rappresentato il suo interesse ad ottenere l’aggiudicazione, non potendosi escludere che il giudice abbia valutato anche tali elementi;

Ritenuto che, attesa la parziale novità della questione, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara inammissibile il ricorso per revocazione indicato in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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