Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 28-09-2011, n. 35200 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa ex art. 444 c.p.p., in esito all’udienza del 16/11/2010 il Tribunale Ordinario di Roma in composizione monocratica ha applicato a F.A. la pena concordata tra le parti a fronte del contestato delitto di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti.

Il F. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia:

1) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla mancata applicazione della attenuante speciale di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;

2) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 445 c.p.p. e art. 240 c.p., per avere disposto ex officio la confisca della somma di denaro sottoposto a sequestro dalla PG senza esplicitazione di motivazione alcuna della disposta confisca.

All’udienza pubblica del 21/4/2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Il ricorrente non lamenta alcuno scostamento dal patto raggiunto tra le parti e ratificato dalla sua recezione nella sentenza del giudice.

La prospettazione dei fatti consensualmente identificata dalle parti (mentre la qualificazione dei fatti non è disponibile per le parti dell’accordo, resta fermo che esse hanno la possibilità di individuare, in accordo, quanto si è verificato e deve essere oggetto di vantazione penale) come perfettamente coincidente con la contestazione mossa dal PM, non ha incluso il verificarsi di un fatto di lieve entità da qualificare secondo al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, entro i confini della contemporanea ricorrenza di tutti i parametri (Cass. Pen. SEZ U. 24/6/2010 N. 35737; Cassazione Penale Sez. U., sent. n. 17 del 21 settembre 2000; Cass. Pen. Sez. 4^, sent. n. 20556 del 24-02-2005; Cassazione Pen. Sez. 4^, sent. n. 10211 del 16 marzo 2005) individuati dalla giurisprudenza per la attribuzione di quella attenuante speciale, parametri evidentemente non reclamati dall’accordo. D’altro canto la concorde richiesta di pena individuata a partire da una pena base di anni sei, vero oggetto del patto ormai irrevocabile, esclude che il ricorrente possa oggi domandare di introdurre in sede di legittimità una situazione di fatto esclusa in sede di merito proprio dalla pena richiesta ed accordata. Nè hanno ingresso in questa sede censure fondate sulla probabile esistenza di circostanze presumibili così come sono indicate nel testo utilizzato in ricorso e sulla omessa valutazione di siffatte indeterminate e tuttavia congetturali situazioni.

Il primo motivo di censura deve essere rigettato.

E’ invece fondato il secondo motivo di censura posto che la sentenza impugnata nel disporre ex officio la confisca di una somma di denaro sottoposta a sequestro dalla PC, non ha in nessun modo (neppure implicito) motivato circa la ricorrenza di una delle situazioni previste dall’art. 240 c.p. a sola giustificazione di diritto della confisca.

La sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente la confisca del denaro in sequestro con rinvio al Tribunale di Roma, mentre il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del denaro in sequestro, con rinvio al Tribunale di Roma.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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