Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-10-2011, n. 5663 Competenza del giudice ordinario e amministrativo Edilizia popolare ed economica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

PREMESSO CHE:

a) con sentenza n. 7064 dell’8 agosto 2011 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III quater, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto dal sig. F. P. avverso il decreto emesso dall’A.T.ER. del Comune di Roma in data 9 luglio 2009 per il rilascio dell’alloggio di edilizia pubblica residenziale sito in Roma alla via Pietro Maffi, n. 1, scala U, int. 186, in quanto occupato sine titulo;

b) l’interessato con rituale e tempestivo atto di appello ha chiesto la riforma della predetta sentenza, deducendo la sussistenza nella controversia de qua della giurisdizione del giudice amministrativo, essendo qualificabile quale interesse legittimo la posizione giuridica vantata in relazione all’avviato procedimento di sanatoria della posizione di detenzione senza titolo dell’alloggio in questione, e chiedendo quindi l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso proposto in primo grado ovvero, previa affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, il rinvio dell’affare al giudice di primo grado;

c) sia Roma Capitale che l’A.T.E.R. del Comune di Roma, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza;

RILEVATO in punto di fatto che, come emerge dalla lettura dell’impugnato decreto di rilascio dell’alloggio, lo stesso è fondato esclusivamente sull’occupazione sine titulo dell’immobile;

CONSIDERATO CHE:

a) come recentemente ribadito anche da questa Sezione (11 agosto 2010, n. 5621), per le controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare, il riparto della giurisdizione – a parte la speciale ipotesi di opposizione davanti al pretore prevista dall’art. 11, comma 13, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 con esclusivo riguardo al provvedimento di decadenza dall’assegnazione per mancata occupazione dell’alloggio nel termine prescritto – è regolato dal consueto criterio della posizione soggettiva riconoscibile in capo al privato, dovendosi attribuirla al giudice amministrativo allorquando tale posizione sia di interesse legittimo, perché attinente alla fase del procedimento amministrativo strumentale all’assegnazione, caratterizzato da poteri pubblicistici, e al giudice ordinario allorquando sia di diritto soggettivo perfetto, in quanto attinente al rapporto locativo costituitosi in seguito all’assegnazione (quest’ultima essendo una fase priva di valenza pubblicistica i cui atti non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti richiesti dalla legge);

a) in mancanza di un qualsivoglia atto di assegnazione/concessione dell’alloggio non può neppure invocarsi l’applicazione dell’articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (ora art. 133, co. 1, n. 6, lett. b), c.p.a.) e della conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, spettando pertanto la cognizione della controversia de qua, sulla base del criterio del petitum sostanziale, al giudice ordinario, da ritenersi fornito della potestas iudicandi ogni qual volta il ricorrente ingiunto opponga un diritto al subentro nel rapporto concessorio, qualunque sia il titolo (più o meno fondatamente o plausibilmente) accampato in ricorso (successione, subentro per vincolo di coabitazione familiare e/o assistenziale, subentro per esercizio di fatto delle prerogative del conduttore, quali il pagamento del canone e delle utenze dei servizi etc., sanatoria, contrapponendosi all’atto amministrativo un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio (C.d.S., sez. V, 6 ottobre 2005, n. 5890; Cass., SS.UU., ord. 11 marzo 2004, n. 5051; Id., 16 luglio 2001, n. 9647; 23 febbraio 2001, n. 67; 7 novembre 2000, n. 1155; 10 agosto 2000, n. 564, nonché recentemente, proprio in tema di rilascio di alloggio emesso nei confronti di occupante abusivo, Cass. SS.UU. 25 novembre 2009, n. 24764; 12 giugno 2006, n. 13527);

RITENUTO CHE pertanto la sentenza impugnata deve essere confermata, con conseguente rigetto dall’appello, potendosi tuttavia compensare le spese del presente grado di giudizio in ragione della particolarità del substrato fattuale della controversia;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Roberto Chieppa, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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