Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-04-2011) 28-09-2011, n. 35198

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa in esito all’udienza del giorno 8/6/2010 il Tribunale di Belluno (sezione distaccata di Pieve di Cadore) ha dichiarato D.F.L. responsabile della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, accertata il (OMISSIS) e lo ha condannato alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

L’imputato D.F. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

Il ricorrente denunzia:

violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per inosservanza, ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale e in particolare in relazione all’art. 2 c.p., comma 3, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. a) come modificato da L. 29 luglio 2010, n. 12, per non aver considerato il mutamento della regolazione sanzionatola della ipotesi di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a), nel testo più favorevole attualmente vigente. All’udienza pubblica del 21/4/2011 il ricorso è stato deciso con compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Dalla data del commesso reato, sono intervenute modifiche della regolazione della guida in stato di ebbrezza, esitate nella L. 29 luglio 2010, n. 120 che ha mutato in illecito amministrativo la guida in stato di ebbrezza alcolica individuata attraverso la registrazione di valori alcolimetrici superiori a gr.0,5 ma non superiori a gr. 0,8 per litro. D’altro canto la giurisprudenza di questa Corte che riconosceva la possibilità di individuare lo stato di ebbrezza alcolica anche solo in via sintomatica, a fronte delle novelle che introducevano una scala di sanzioni proporzionale al livello di valori alcolimetrici registrati strumentalmente, ha limitato la possibilità di accertamento sintomatico al solo valore alcolimetrico della scala sanzionatoria e dunque proprio al valore che connota una condotta di guida depenalizzata.

La sentenza impugnata opera un accertamento sintomatico a fronte della incompletezza dell’accertamento spirometria) e del rifiuto di completarlo opposto a suo tempo dall’imputato e dunque la condotta addebitatale, rapportata all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a) non è più prevista dalla legge come reato.

La sentenza impugnata deve in conclusione essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *