Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-10-2011, n. 5659 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appellante, dipendente del Comune di Napoli, con decreto sindacale n. 4987 del 14/11/1989 veniva sospeso dal servizio a tempo indeterminato a decorrere dal 21/7/1989, data del suo arresto per i reati di cui agli artt. 110, 648 del 712, c.p..

Con sentenza di appello, confermativa di quella di primo grado, passata in giudicato il 19/11/1991, veniva condannato a 20 mesi di reclusione e a 2 milioni di multa.

Con delib. n. 2268 del 17/9/1992 veniva deferito alla commissione di disciplina, per la conclusione del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti con nota di addebito del 9/12/1991.

Con delib. n. 6659 del 29/12/1994 veniva disposta la sua riammissione in servizio con decorrenza dal 15/2/1995.

Con delib. n. 2093 del 3/5/1995 veniva disposta nei suoi confronti la sospensione dalla qualifica per la durata di mesi sei, da far gravare sul periodo di sospensione cautelare sofferto.

Con il ricorso di primo grado l’interessato chiedeva l’annullamento della delib. n. 2093/1995 e degli altri atti connessi, nonché la declaratoria del diritto alla corresponsione, per il periodo 21/7/198915/2/1995, dello stipendio e degli accessori di legge, detratti gli assegni alimentari, sostenendo la violazione dell’art. 9, legge n. 19/1990, dell’art. 51, legge n. 241/1990, e dell’art. 120, t.u. n. 3/1957, per violazione del giusto procedimento e straripamento di potere.

Il T.a.r. riteneva fondata la censura di violazione del cit. art. 120, essendo trascorsi più di 90 giorni tra due atti del procedimento disciplinare, ed annullava gli atti impugnati.

Con l’appello in esame il Comune di Napoli impugnava la sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa non si era pronunciata in ordine alla restitutio in integrum, richiesta con il ricorso originario, sostenendo che nulla era dovuto al dipendente per il periodo di sospensione sofferto fino all’esito definitivo del procedimento penale.

L’appellato si costituiva nel giudizio d’appello, resistendo al gravame.

Motivi della decisione

L’appello del Comune è fondato.

Ai sensi dell’art. 91, d.P.R. n. 3/1957, l’impiegato sottoposto a procedimento penale può essere sospeso dal servizio quando la natura del reato sia particolarmente grave, mentre deve necessariamente essere sospeso, come nella fattispecie, quando sia destinatario di misure restrittive della libertà personale.

La sospensione cautelare disposta a causa del procedimento penale, ove questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione, è revocata, con conseguente diritto dell’imputato a godere di tutti gli assegni non percepiti, escluse le indennità di lavoro straordinario, mentre, nel caso in cui il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi differenti da quelli di cui al 1°comma del cit. art. 91, la sospensione può essere mantenuta qualora venga iniziato, entro 180 giorni, un apposito procedimento disciplinare.

Non risulta disciplinata l’ipotesi in cui il dipendente, sospeso ex art. 91, d.P.R. n. 3/1957, sia destinatario, come nella fattispecie, di una sentenza definitiva di condanna.

In tal caso, ritiene il collegio che, in base all’esame sistematico delle citate disposizioni, la misura sospensiva ed i relativi effetti debbano considerarsi sussistenti anche nel caso in cui la pubblica amministrazione non abbia iniziato il procedimento disciplinare, (o questo sia stato annullato), allorché il dipendente sia stato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato.

Ciò in quanto la sentenza di condanna del pubblico dipendente, anche se non scontata, determina l’interruzione del rapporto di lavoro per fatto imputabile allo stesso, con conseguente insussistenza dei presupposti idonei a giustificare il ripristino dello status quo ante dell’impiegato a suo tempo sospeso (cfr. C.S. dec. n. 5568/2010).

Pertanto, la ricostruzione della posizione giuridica ed economica per il periodo di sospensione cautelare è possibile, nonostante l’intervenuta condanna definitiva, purché siano preventivamente dedotti i periodi corrispondenti alla condanna penale inflitta, anche se non scontata per l’eventuale sospensione condizionale della pena.

L’appello, pertanto, deve essere accolto in tali limiti, con correlativa riforma parziale dell’impugnata sentenza e contestuale accoglimento solo parziale del ricorso di prima istanza, nonché annullamento in parte qua dei provvedimenti ivi gravati.

Attese le peculiarità delle questioni trattate, le spese e gli onorari del giudizio di secondo grado possono essere compensati per giusti motivi tra le parti costituitevi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello r.g.n. 9810/2000, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, con correlativa riforma parziale dell’impugnata sentenza.

Spese ed onorari del secondo grado di giudizio compensati.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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