Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-02-2012, n. 2113 Canone

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. S.D. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza 11.11.09, n. 2514, della corte di appello di Catania, con cui, in riforma della sentenza di primo grado, è stata rigettata la sua domanda di restituzione di indebite maggiorazioni dell’equo canone dovuto per la locazione di un immobile abitativo, dispiegata contro Sc.Fo., con condanna di lui al rimborso di quanto da costei pagato in esecuzione della sentenza di primo grado ed alle spese di lite. Resiste con controricorso la Sc..

Motivi della decisione

2. Il ricorrente sviluppa due motivi:

2.1. con un primo, egli lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 301 e 299 cod. proc. civ. e dei principi regolatori del giusto processo: e tanto perchè l’atto introduttivo del giudizio di appello è stato sì notificato al suo procuratore costituito in primo grado, ma poi quest’ultimo è deceduto quando erano ancora pendenti i termini per la costituzione, con conseguente illegittimità del mancato rilievo dell’evento interruttivo e nullità di tutti gli atti del giudizio di secondo grado, compresa la sentenza;

2.2. con un secondo, egli ravvisa un vizio motivazionale della gravata sentenza nell’interpretazione della "transazione" intercorsa con la controparte il 13.11.96, che doveva essere qualificata nulla per violazione dei diritti inderogabili del locatario.

3. La controricorrente eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso, per essere stata la gravata sentenza notificata alla parte personalmente in uno al precetto in data 24.5.10, nonchè per violazione del disposto dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 3 o n. 6, o del principio di autosufficienza; ancora, lamenta l’improcedibilità del ricorso per la tardività del suo deposito; comunque contesta la fondatezza nel merito del primo motivo di gravame e, quanto al secondo, sottolinea la correttezza della motivazione della gravata sentenza.

4. Per la peculiarità della vicenda e riferendosi il primo motivo di ricorso a vizi riconducibili alla previsione dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, nonchè la prima eccezione della controricorrente all’ammissibilità dell’impugnazione, si impone il diretto esame degli atti processuali, dal quale risulta:

4.1. da un lato, che:

– la sentenza di primo grado è pubblicata addì 11.10.06, mentre il ricorso in appello è depositato il 26.11.07;

– la notifica del ricorso in appello e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione collegiale in appello (reso il 14-17.12.08, con fissazione dell’udienza al 31.3.08) ha avuto luogo con racc. A.R. spedita il 17.1.08 e ricevuta il 19.1.08;

– la morte del procuratore dello S., destinatario dell’atto di appello, si è avuta, come da certificazione prodotta, il 4 febbraio 2008, con successiva cancellazione dall’Albo degli avvocati in data 12.2.08;

4.2. dall’altro lato, che:

la sentenza di secondo grado, pubblicata addì 11.11.09, risulta effettivamente notificata alla parte appellata medesima di persona, in uno al precetto, con atto spedito il 21.5.10 e ricevuto il 24 maggio 2010;

– il successivo ricorso per cassazione è stato poi notificato il 17.12.10, con conseguente termine di deposito al 7 gennaio 2011; il medesimo ricorso è stato depositato a mezzo posta, con atto spedito in piego recante un timbro parzialmente illeggibile, ma decifrabile come 3.1.11, effettivamente ricevuto il successivo 17;

– analogamente, per la notifica del controricorso è stato rispettato il termine di venti giorni dalla scadenza del termine per depositare il ricorso (entro venti giorni dal 7.1.11, cioè giovedì 27 gennaio 2011), essendo stato preso in carico per la notifica il relativo atto dall’UNEP in data 26.1.11; lo stesso controricorso è stato poi tempestivamente depositato addì 11.2.11, entro il ventesimo giorno dalla notifica, perfezionatasi il 3.2.11. 5. Ritiene il Collegio che sia preliminare, anche rispetto alla verifica della fondatezza o meno del primo motivo di ricorso, la questione della tempestività del ricorso per cassazione: infatti, per giurisprudenza consolidata, la circostanza della dichiarazione di contumacia nel grado concluso con la sentenza impugnata comporta che la notifica di persona alla parte dichiarata contumace, quand’anche finalizzata all’avvio della successiva procedura esecutiva, è effettivamente idonea a determinare la decorrenza, nei confronti di quella, del termine breve per proporre impugnazione (per tutte, v. :

Cass. 24 agosto 2000, n. 11078; Cass. 15 marzo 2006, n. 5682; Cass. 25 gennaio 2007, n. 1647; Cass. 31 agosto 2009, n. 18915; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4485).

6. La soluzione va tenuta ferma anche nel caso in cui la dichiarazione di contumacia possa ritenersi non corretta:

6.1. è vero che, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi in cui la morte del procuratore, per mezzo del quale la parte si sia costituita nel precedente grado di giudizio ed al quale sia stato notificato l’atto di impugnazione, intervenga dopo tale notificazione e prima del decorso dei termini per la costituzione in giudizio e la proposizione dell’impugnazione incidentale, si verifica l’interruzione del processo, atteso che, a seguito del decesso, non è più possibile l’adempimento del dovere di informazione che grava sul procuratore, dovere che non viene meno nel momento stesso della notificazione dell’atto di impugnazione (Cass. Sez. Un. 27 novembre 1998, n. 12060; Cass. 1 settembre 2004, n. 17573; v. anche, con un chiaro obiter dictum, Cass. Sez. Un., 8 febbraio 2010, n. 2714);

6.2. ed è altresì vero, secondo quanto risulta dalla ricostruzione degli atti operata al punto 4, che effettivamente il procuratore costituito in primo grado, destinatario della notifica dell’appello, è deceduto dopo la notifica e prima del compimento del termine per la costituzione in secondo grado, così integrandosi la fattispecie appena delineata;

6.3. e tuttavia, in ossequio al principio dell’apparenza e quindi alla prevalenza delle statuizioni formali espressamente contenute nel provvedimento giurisdizionale ai fini dell’individuazione dei rimedi esperibili, dinanzi alla formale dichiarazione di contumacia ed alla successiva notifica di persona alla parte dichiarata contumace della sentenza che ha concluso il relativo grado di giudizio è divenuto preminente e preliminare onere della parte, quand’anche non correttamente ivi indicata contumace, rispettare il termine per fare valere il conseguente vizio mediante il dispiegamento di un tempestivo mezzo di impugnazione.

7. Pertanto, essendo decorsi più di sessanta giorni tra la notifica della sentenza di appello alla parte di persona ivi indicata come contumace in quel grado e la notifica del ricorso per cassazione, quest’ultimo è inammissibile: e tanto preclude ogni altra questione e quindi anche l’esame dei motivi posti a fondamento di questo, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna S. D. al pagamento, in favore di Sc.Fo., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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