Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 28-09-2011, n. 35127

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza 13 luglio 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli confermava il provvedimento con il quale, in data 7 aprile 2010, il magistrato di sorveglianza di Napoli, previa dichiarazione di delinquenza abituale e di attualità della pericolosità sociale, aveva applicato a E.F. la misura di sicurezza della casa di lavoro per il periodo di anni due. Rileva il Tribunale che dalla lettura del certificato penale del prevenuto si evidenzia la esistenza di numerosi e gravi precedenti penali snodantisi, senza soluzione di continuità, in un arco temporale decisamente ampio che va dal 1991 al 1999, relativi a reiterate condanne per violazione della legge sugli stupefacenti, per reati contro il patrimonio, per tentato omicidio e altri; dal certificato dei carichi pendenti risulta un rinvio a giudizio del 2008 per associazione a delinquere, reato commesso nel (OMISSIS), nonchè altri procedimenti per falso e truffa, commessi nel 2007, e per ricettazione commessa nel (OMISSIS).

Valuta, quindi, le negative informazioni di polizia relative ai precedenti dell’ E., alle sue frequentazioni attuali, che lo vedrebbero organico ad un clan camorristico operante nel territorio di (OMISSIS), al deferimento nel (OMISSIS) all’autorità giudiziaria per truffa, ricettazione e violazione della legge sugli stupefacenti.

2.- Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’avvocato Luigi Travaglino, difensore di E.F. adducendo a ragione: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione gli artt. 666, 178 e 179 c.p.p.; 2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 103 c.p..

Con il primo motivo lamenta che con dichiarazione resa ai Carabinieri della Stazione di Corbagnano, E. aveva nominato suo difensore di Fiducia l’avv. W. Mancuso del foro di Nola sia per il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza, fissato all’udienza del 26 febbraio 2010, che per altri procedimenti che dovessero, eventualmente, riguardarlo. I due atti di nomina erano stati trasmessi via fax e poi tramite raccomandata, dai CC all’ufficio di Sorveglianza di Napoli – Settore misure di sicurezza ed al Tribunale di Napoli – Ufficio Misure di Prevenzione. Dopo il rinvio a nuovo ruolo, il magistrato di sorveglianza emetteva nuovo decreto di fissazione di udienza per il 31.3.20010 che veniva notificato al difensore d’ufficio ma non a quello di fiducia regolarmente nominato.

Assume , quindi, che la mancata assistenza al prevenuto da parte del difensore di fiducia, non destinatario dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, costituisca ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 c.p.p., tale da inficiare l’intero procedimento del magistrato di sorveglianza e l’ordinanza che lo ha concluso. La nullità, rilevabile d’ufficio, non è stata dichiarata dal Tribunale di Sorveglianza.

Con il secondo motivo afferma che l’istruttoria svolta, le cui risultanza sono state vagliate dal magistrato di sorveglianza, non evidenziava solo dati negativi ma, anzi, faceva emergere aspetti positivi, quali il nuovo lavoro come volontario da lui intrapreso ed il nuovo e diverso stile di vita adottato. Il Tribunale di sorveglianza, invece, ha basato il suo giudizio solo sui precedenti penali e le informazioni di polizia giudiziaria, senza tenere conto di tali ulteriori elementi, al fine di valutare la sussistenza, nell’attualità, della pericolosità sociale del prevenuto.

3.- Il Procuratore Generale ha domandato che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

5.- Riguardo al primo motivo deve essere rilevato che la nomina del difensore di fiducia doveva essere effettuata con le modalità previste dall’art. 96 c.p.p., che invece non risultano essere state seguite dal ricorrente. In particolare l’art. 96 c.p.p., stabilisce, al comma 2, che la nomina deve avvenire con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

Secondo la giurisprudenza di legittimità che questo collegio condivide, la nomina del difensore di fiducia è un atto formale che non ammette equipollenti, con la conseguente necessità di scrupolosa osservanza delle forme e modalità previste dalla menzionata disposizione (vedi, da ultimo, Sez. 3, n. 21391, 3 marzo 2010, ed in precedenza Sez. 3, n. 46034, 12 dicembre 2008; Sez. 1, n. 11268, 2 marzo 2007; Sez. 6 n. 15311, 17 aprile 2007; Sez. 2 n. 1876, 19 febbraio 2000; Sez. 2 n. 243, 10 gennaio 1998; Sez. 1 n. 4165, 2 novembre 1993). Nel caso di specie la dichiarazione di nomina effettuata dall’interessato libero presso una Stazione dei Carabinieri, che non potevano certo essere considerati autorità procedente, non può ritenersi dichiarazione di nomina validamente effettuata perchè la nomina del difensore di fiducia, per produrre effetti, deve essere fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (Cass. Sez. 3 sent. n. 121391/2010 cit.).

Dunque nessuna nullità che il tribunale doveva dichiarare risulta essersi verificata nel procedimento davanti al magistrato di sorveglianza, che fu ritualmente celebrato in presenza del difensore nominato d’ufficio.

6.- Quanto al secondo motivo l’attualità della pericolosità sociale del ricorrente è dimostrata, secondo l’argomentazione congrua e ed adeguata del tribunale di sorveglianza, basata sulla disamina dei precedenti penali, dei carichi pendenti, nonchè sulle articolate e recenti informazioni di polizia, laddove le doglianze del ricorrente, meramente ripetitive di quelle proposte con l’appello, sono aspecifiche e comunque inidonee a vanificare il giudizio di pericolosità espresso nell’ordinanza gravata.

Il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze di legge in relazione alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *