Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 28-09-2011, n. 35126

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza resa in data 27 ottobre 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare e di semilibertà di S.M., trasmesse dal Procuratore della Repubblica ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5, per illegittimità del provvedimento di pronunciato dal giudice dell’esecuzione che aveva stabilito dovesse essere sospeso l’ordine di carcerazione in relazione alla condanna inflitta all’istante con sentenza 10 marzo 2008; con la stessa ordinanza il tribunale di sorveglianza disponeva la restituzione degli atti al Procuratore della Repubblica.

Rilevava il Tribunale come il reato di cui all’art. 609 bis c.p. per il quale aveva riportato condanna lo S., essendo compreso nell’art. 4 bis, O.P., era ostativo alla possibilità della sospensione dell’ordine di esecuzione, di cui all’art. 656 c.p.p., comma 5 in forza del disposto del comma 9 della medesima norma.

Riteneva, poi, che essendo la pronuncia del giudice dell’esecuzione interinale e provvisoria, in quanto preordinata all’attivazione del procedimento di sorveglianza per l’esame delle istanze di misure alternative, e contrastando la stessa con il dettato normativo della L. 6 febbraio 2006, n. 38, art. 15 che ha incluso il delitto di cui all’art. 609 bis, tra quelli previsti dall’art. 4 bis O.P., essa era illegittima, con conseguente inammissibilità delle istanze del condannato.

2.- Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso l’avvocato Raffaele Maria Sassano, difensore di S.M. adducendo a ragione:

1) abnormità del provvedimento per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e decadenza, in particolare dell’art. 666 c.p.p., comma 6 e vizio di motivazione.

Lamenta che il Tribunale di Sorveglianza, piuttosto che pronunciarsi nell’ambito delle misure alternative, abbia riesaminato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, avverso la quale è ammesso solo il ricorso per Cassazione – peraltro nel caso di specie non proposto – e, dichiaratala illegittima abbia, automaticamente, affermato l’inammissibilità delle istanze di misure alternative, con ciò omettendo di pronunciare nel merito in ordine alla accoglibilità delle stesse.

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 4 bis, commi 1 ter e quater, dell’O.P. e mancanza di specifica motivazione sul punto.

SI’ duole il ricorrente che il Tribunale non abbia valutato che allo S. vennero riconosciute le attenuanti di cui all’art. 609 bis, u.c. perchè tale circostanza esclude il divieto di concessione di benefici, come espressamente previsto nell’ultimo inciso dell’art. 4 bis, comma 1 quater quale introdotto con la L. 23 aprile 2009, n. 35. 3. – Il Procuratore Generale, dott. Giovanni D’Angelo, del 26 gennaio 2011, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è fondato nei limiti che saranno illustrati di seguito.

5.- Va premesso che, contrariamente a quanto sostenuto con il primo motivo di ricorso l’ordinanza gravata non costituisce atto abnorme in quanto, secondo la definizione della categoria della cd. abnormità, quale elaborata dalla giurisprudenza delle sezioni semplici e delle Sezioni Unite di questa Corte (in particolare: sentenze 10.12.1997 n. 17, Rv. 209603, 24.11.1999, n.26, Rv. 215094; 27.12.2007 n. 5307, Rv.

238239), "è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite", mentre, invece, si appalesa come sicuramente illegittima.

6.- Con essa , infatti, il tribunale di sorveglianza, definendolo erroneamente provvisorio, ha disapplicato, vagliandone la correttezza fuori dalla sede normativamente deputata e di fatto revocandolo, il provvedimento del giudice dell’esecuzione, con ciò violando le regole della preclusione processuale e della irrevocabilità delle decisioni giurisdizionali. Secondo i principi di diritto individuati dalla giurisprudenza di legittimità, richiamati dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, "quando il provvedimento del giudice emesso in forma di ordinanza non decide su questioni contingenti o temporanee, sia di forma che di sostanza, ma statuisce su determinate situazioni giuridiche con carattere di definitività ed è soggetto ad impugnazione, il provvedimento stesso deve ritenersi irrevocabile una volta che sia decorso il termine per l’impugnazione o questa sia stata respinta." (Cass. Sez. 1, sent. 22.1.1994, n. 4353).

Con la pronuncia del giudice dell’esecuzione, non impugnata dal PM e, pertanto, irrevocabile, si era definitivamente conclusa la fase preliminare alla decisione del Tribunale di Sorveglianza, concernente la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell’ordine di esecuzione ai sensi dell’art. 656 c.p.p., comma 5 rimessa alla valutazione del PM e, a seguito di incidente di esecuzione, a quella del giudice dell’esecuzione.

7.- La sospensione dell’ordine di esecuzione, che rientra tra le modalità di esecuzione della pena in attesa della decisione sul merito delle istanze di misure alternative, non costituisce requisito di ammissibilità delle medesime e, quindi, esula dall’oggetto del giudizio affidato al Tribunale di Sorveglianza il quale deve pronunciarsi, nel merito, prima sulla ammissibilità specifica delle singole istanze e, poi, sulla loro accoglibilità. Nel caso di specie il Tribunale di Sorveglianza di Potenza, come visto, non ha proceduto al vaglio, di sua competenza, delle singole istanze proposte dal condannato e, in conseguenza, l’ordinanza gravata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame allo stesso tribunale di sorveglianza.

L’accoglimento del ricorso per le ragioni sopraesposte rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi, riguardanti l’interpretazione delle varie ipotesi di ostatività alla concessione di benefici penitenziari contemplate dall’art. 4 bis O.P. in relazione all’art. 609 bis c.p., che, peraltro, attengono al merito della decisione che il Tribunale di sorveglianza dovrà pronunciare.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Potenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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