Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-02-2012, n. 2111 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G.G. ricorre, affidandosi a tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 2530 del 5.11.09 della corte di appello di Milano, con cui è stato rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 1050/06 del Tribunale di Varese, la quale aveva dichiarato risolto il contratto di locazione di immobile destinato ad uso non abitativo intercorso tra lui e la locatrice CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici spa, per la ritenuta morosità del conduttore ed avendo, con l’atto di intimazione di sfratto introduttivo, dichiarato quest’ultima di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa inserita nel contratto. Resiste la CONSAP con controricorso, poi illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.; ed alla pubblica udienza del 23.1.12 le parti prendono parte alla discussione orale.

Motivi della decisione

2. Il ricorrente sviluppa tre motivi:

2.1. con un primo (da pag. 4 a pag. 12 del ricorso), di "violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., punto 3", egli si duole del mancato accoglimento della sua tesi circa l’inoperatività della clausola risolutiva espressa, da lui ricollegata sia alla protratta tolleranza dei pregressi abituali – ed ammessi – ritardi, sia alla mancata previa costituzione in mora per la debitoria azionata con lo sfratto per morosità: rimarcando che la sola mora rilevante era quella relativa alla trimestralità marzo-maggio 2005; ritenendo regolari tutti i pagamenti precedenti ed irrilevanti i procedimenti monitori del 2001-2002 per essere riferiti a periodi ormai pregressi;

qualificando protratta tale tolleranza al 4 maggio 2005, senza alcun richiamo intermedio all’esatta osservanza dei termini contrattuali;

2.2. con un secondo (da pag. 12 a pag. 19 del ricorso), egli si duole di un vizio motivazionale sul ruolo riconosciuto dalla corte territoriale alla comunicazione del 18.2.05, con cui era stato sollecitato il pagamento entro il termine del 15 marzo successivo di quanto dovuto, in quanto ad essa andava riconosciuta non già la funzione di richiamo al rispetto dell’osservanza dei termini contrattuali di pagamento e meno che mai di una messa in mora, ma di una mera richiesta di pagamento; rammenta che analoga comunicazione era del resto già stata invano effettuata in passato con riferimento a pregresse scadenze, senza alcuna negativa conseguenza per il locatario; e nega la valenza di idonee messe in mora ai monitori degli anni 2001-2002;

2.3. con un terzo (da pag. 19 a pag. 26 del ricorso) di "violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., punto 4", egli lamenta omissione di pronuncia sulla sua eccezione di inadempimento quanto alla pretesa morosità per gli oneri accessori, eccezione fondata sulla mancata comunicazione dei documenti giustificativi di questi ultimi e formulata in almeno due occasioni nei gradi di merito.

3. Dal canto suo, la controricorrente CONSAP nega la configurabilità di qualsiasi sua condotta di tolleranza dei ritardi pregressi e, quanto agli oneri accessori, rimarca la sufficienza della morosità relativa al canone ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto di locazione.

4. Dei motivi di ricorso:

4.1. è infondato il primo:

4.1.1. la configurata tolleranza è stata esclusa dalla corte territoriale in base non solo alla proposizione di due procedimenti monitori, ma anche alla persistente pendenza dei successivi giudizi, l’ultimo dei quali concluso con una sentenza del 2007 (v. penultimo ed ultimo rigo della quinta facciata della sentenza qui gravata);

4.1.2. resta allora ferma la regola per la quale la tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito rende inoperante la clausola risolutiva espressa, la quale peraltro riprende la sua efficacia in caso di richiamo, da parte del creditore, all’esatto adempimento delle obbligazioni (Cass. 9 febbraio 1998, n. 1316; Cass. 15 luglio 2005, n. 15026);

4.1.3. ma la decisione della corte ambrosiana impinge in una valutazione di fatto sull’esclusione in concreto della tolleranza per tale complessiva condotta;

4.1.4. del resto, risponde ai generali principi di buona fede nell’esecuzione del contratto e del divieto dell’abuso del processo (per tutte: Cass. Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726) – applicato, stavolta, per evitare ingiusti vantaggi al potenziale convenuto – che, avutesi le prime reazioni avverso ritardi nel pagamento del canone, non sia imposto al locatore, in pendenza dei giudizio su detti ritardi, di reagire avverso ciascuno dei singoli eventuali successivi analoghi inadempimenti al fine di escludere una sua condotta di tolleranza e la sua volontà di conseguire comunque l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali;

in altri termini, comporterebbe un abuso del diritto abilitare il conduttore di obbligazioni periodiche a sistematici ritardi e costringere, per escludere una tolleranza di questi, il creditore locatore che sia già in lite con la controparte per i ritardi pregressi ad agire per ogni successivo ritardo, relativo a ratei o scadenze posteriori;

4.2. è inammissibile il secondo: l’interpretazione degli atti negoziali delle parti è limitata, in sede di legittimità, alla violazione di canoni ermeneutici da indicare oltretutto chiaramente;

pertanto, una volta dolutosi il ricorrente di vizio motivazionale, risulta preclusa la valutazione della congruità logica e giuridica dell’interpretazione della corte territoriale della missiva del 18.2.05 ai fini della richiesta di pagamento, evidentemente qualificata come riferita ad un "esatto" pagamento, non essendo contestato che la data ivi indicata sia quella corrispondente alle previsioni contrattuali;

4.3. è inammissibile il terzo: il ricorrente configura una omissione di pronuncia sulla sua eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ., nonostante – da un lato – egli stesso riferisca quest’ultima alla pretesa morosità per i canoni accessori e – dall’altro – la corte territoriale espressamente statuisca la sufficienza, ai fini della pronuncia della risoluzione del contratto, della rilevata mora sui canoni di locazione; da un lato, pertanto, la pronuncia c’è stata, con una valutazione di assorbimento e, dall’altro lato, è qui ribadita una questione che non rileva ai fini della concreta ratio decidendi della decisione qui gravata; e tanto a tacere del fatto che, a ben vedere, sulla valutazione di assorbimento della questione stessa non viene neppure svolto in questa sede alcun rituale o valido argomento.

5. Il ricorso va conclusivamente rigettato; e la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità consegue alla sua soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna G.G. al pagamento, in favore della CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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