Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 28-09-2011, n. 35125 Commercio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ordinanza resa in data 30agosto 2010 il GIP del Tribunale di Trieste ordinava la confisca dei beni sequestrati a V. G. in quanto condannato, all’udienza dell’8 luglio 2010 per traffico di droga.
Rileva il giudice che non risulta che il V. abbia alcuna, documentabile, fonte di reddito lecita e che, anzi, nelle intercettazioni telefoniche ed ambientali si vantava di non aver mai lavorato e di avere molti soldi e proprietà. Riteneva, quindi, che i suddetti beni andassero confiscati in quanto presuntivamente frutto dell’attività di spaccio, o comunque di provenienza non giustificata e di entità sproporzionata al reddito lecito dimostrabileD.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies.
2.- Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso l’avvocato M. P. M.r, difensore di V.G. adducendo a ragione:
1) Violazione di legge in relazione all’art. 205 c.p., artt. 568 e 586 c.p.p. ed abnormità dell’atto, evidenzia il ricorrente che l’ordinanza è stata pronunciata a quasi due mesi distanza della sentenza in esito alla quale il giudice, riservandosi 90 giorni per il deposito della motivazione, riservava anche di decidere sulla richiesta di confisca proposta dal PM. Osserva, quindi, la non applicabilità al caso dell’art. 586 c.p.p., sia per l’esclusione dall’elenco dell’articolo, sia per la diversità di termini e quindi di critica alle motivazioni presupposto, rende inappellabile l’ordinanza del GUP, contro la quale è pertanto esperibile il solo ricorso per cassazione.
Osserva, poi, che l’art. 205 c.p. prevede che le misure di sicurezza "sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento o possono essere ordinate con provvedimento successivo, in caso di condanna, solo durante l’esecuzione della pena e " quindi quando già sia intervenuta sentenza definitiva.
La confisca prevista dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies in quanto misura di sicurezza, soggiace alle regole dettate in generale per le misure di sicurezza e per la confisca penale, è evidente, che essa non possa essere pronunciata con ordinanza separata se il procedimento penale è ancora aperto. Dunque il provvedimento impugnato è stato adottato in violazione alla normativa, fuori dai limiti e dai casi consentiti, tanto da non rendere possibile alcun mezzo di impugnazione diverso dal ricorso per Cassazione. 2) Violazione di legge in relazione al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e vizio di motivazione in relazione all’art. 125 c.p.p..
Lamenta il ricorrente la mancanza di una motivazione congrua ed adeguata della ordinanza, che non ha dato conto del percorso logico, seguito per addivenire alla decisione e, sopratutto, non ha fornito la motivazione del perchè l’imputato, dovesse essere ritenuto responsabile dei reati contestati, presupposto indefettibile della misura di sicurezza.
Nel merito evidenzia che il V. aveva svolto all’estero, attività di agente immobiliare per la quale percepiva cospicui compensi in nero e condotte illecite, quali l’evasione fiscale, non sono comprese tra quelle che,previa condanna, consentono la confisca ex art. 12 sexies. Il giudice non ha chiarito sulla base di quali elementi ha ritento con certezza che i beni confiscati fossero il risultato dei guadagni dell’attività illecita di spaccio e non, invece, di una condotta precedente e continuata di evasione fiscale per proventi percepiti all’estero. Inoltre, parte dei beni sono intestati al fratello di V.G. e, sulla ritenuta natura fittizia di tale intestazione il giudice nulla ha detto.
3. – Il Procuratore Generale, dott. Vito Monetti, ha chiesto che la Corte trasmetta gli atti al giudice delle indagini preliminari a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 5.

Motivi della decisione

4.- Il ricorso è fondato, nei limiti di cui alle successive argomentazioni, con riferimento alle doglianze espresse con il primo motivo l’accoglimento del quale rende superfluo l’esame del secondo.
5.- Secondo la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte la confisca prevista dal D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12-sexies convertito in L. 8 agosto 1992, n. 356, come modificato dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399, convertito in L. 8 agosto 1994, n. 501, ha natura di misura di sicurezza patrimoniale (ex plurimis S.U. sent.
30.5.2001, n. 29022, Derouach, Rv. 219221), sia pure dai contorni atipici, collegata a condanna o applicazione di pena per determinati delitti, di specifica rilevanza e di particolare allarme sociale per essere fatti di mafia, traffici illeciti di sostanze stupefacenti, gravi reati contro il patrimonio, reati in materia di contrabbando, delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale.
Quando sia pronunciata sentenza di condanna o applicazione di pena per tali delitti è disposta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato qualora risulti provata, da un lato, l’esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi dell’attività economica e il valore economico dei beni stessi e, dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la loro provenienza.
La confisca può essere disposta anche dal giudice dell’esecuzione che provvede de plano, a norma dell’art. 676 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, ovvero all’esito di procedura in contraddittorio a norma dell’art. 666 c.p.p., salvo che non abbia già provveduto il giudice della cognizione (Cass, Sez. Un. 30 maggio 2001, n. 29022, citata). 5.- Ne consegue, nè ciò è escluso da alcun riferimento normativo, che alla misura di sicurezza patrimoniale disciplinata dall’art. 12 sexies si applica la regola generale prevista dall’art. 205 c.p. che stabilisce che le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento, e possono essere ordinate con provvedimento successivo, nel caso di condanna, durante l’esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena.
Nel caso di specie la confisca è stato disposta dal giudice dopo la conclusione del giudizio di primo grado e la lettura del relativo dispositivo, che nulla stabiliva in proposito, con provvedimento separato e prima del deposito delle motivazioni della decisione di condanna adottata; esso non può essere impugnato in appello ai sensi dell’art. 586 c.p.p. unitamente alla sentenza, perchè notificato autonomamente rispetto questa, peraltro non depositata, e per la diversità dei termini di impugnazione dei due diversi e distinti provvedimenti.
6.- E’ dunque evidente che il provvedimento gravato deve essere inquadrato nella categoria dell’abnormità elaborata dalla giurisprudenza al fine di apprestare il rimedio del ricorso per cassazione contro determinati provvedimenti che, pur non essendo oggettivamente impugnabili, risultino, tuttavia, affetti da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrati in nessuno schema legale.
E’ da considerare abnorme, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis S.U. sent. 10.12.1997 n. 17, Rv. 209603; S.U. sent.
24.11.1999, n. 26, Rv. 215094; S.U. 27.12.2007 n. 5307, Rv. 238239), non solo il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L’abnormità, poi, può riguardare il profilo strutturale, allorchè, per la sua singolarità, il provvedimento adottato si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, oppure quello funzionale, quando il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (S.U. sent. n.. 17/1997 citata).
Inoltre, sempre questa Corte (Cass. Sez. 1, sent. 2.10.2008, n. 41218, Rv. 242413) pronunciando su vicenda analoga ha stabilito il principio che "E’ abnorme il provvedimento con cui il giudice, dopo che ha emesso la sentenza d’applicazione della pena su richiesta delle parti e prima che detta sentenza passi in cosa giudicata, dispone la confisca di cui al D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies".
Nel caso in esame l’ordinanza gravata per le modalità di pronuncia e per l’impossibilità porre ad essa rimedio con gli ordinari strumenti di impugnazione apprestati dall’ordinamento – di talchè la confisca così come disposta rischierebbe di fermarsi su un binario morto laddove, invece, il processo che ne costituisce la genesi potrebbe proseguire e concludersi con una decisione incompatibile con il presupposto normativo della confisca stessa – in quanto provvedimento abnorme deve essere annullato.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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