Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-10-2011, n. 5654 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente appello, proposto dal soggetto indicato in epigrafe, si dirige nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con la quale è stato accolto un ricorso del controinteressato avverso:

– l’affidamento (in particolare ex artt.110 comma 6 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267) da parte del Comune di Aprilia ad un consulente esterno di un incarico preordinato alla realizzazione e gestione di quattro concorsi pubblici (atto sindacale n. 78 in data 22 dicembre 2006, poi revocato e riformulato con atto sindacale n.28 del 15 luglio 2008);

– l’espletamento di uno di tali concorsi (a dirigente del Corpo di polizia locale del Comune) con l’apporto della consulenza esterna.

L’appellante, premessa la narrazione dei fatti incentrata sul conferimento di un incarico professionale speciale con obbligo di risultato ex art.2222 cod.civ. per la realizzazione e la gestione di alcuni concorsi (tra cui quello di interesse del soggetto appellato, ricorrente in primo grado), formula i seguenti motivi di appello:

Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo; in quanto nella specie ciò che rilevava era il fatto che si trattava di una nomina di incarico dirigenziale, la cui giurisdizione appartiene al giudice del lavoro,;

Carenza di interesse del ricorso di primo grado; poiché il G. non aveva interesse a proporre il ricorso suddetto avverso la nomina del consulente esterno e avverso gli atti prodromici alla indizione del concorso, per mancanza di un interesse attuale, non sussistendo per effetto di quegli atti alcuna lesione della sua sfera giuridica;

Errore della sentenza di primo grado, nella parte in cui non ha preso in considerazione il fatto che il provvedimento di nomina del consulente esterno prof. Papadia era stato sostituito con altro provvedimento;

Relativamente al merito della vicenda, l’appellante rileva la illegittimità della sentenza appellata, innanzitutto perché la competenza alla nomina dei dirigenti esterni è del Sindaco ai sensi dell’artt. 50 e 110 del d. lgs. n. 267 del 2000, per essere specificamente motivata la nomina del prof. Papadia con la carenza di personale interno e per essere tali incarichi di carattere fiduciario, non soggetti ad esperimenti comparativi di tipo selettivo.

Resiste il signor G. che:

– ripropone espressamente tutti i motivi di ricorso proposti nell’atto introduttivo del giudizio e nei successivi sei motivi aggiunti da intendersi integralmente richiamati e trascritti nel presente atto, ivi inclusi tutti i motivi di ricorso dichiarati assorbiti;

– eccepisce la inammissibilità dell’appello, in quanto successivamente alla sentenza impugnata il Comune di Aprilia ha annullato tutti gli atti della procedura concorsuale;

– sostiene l’infondatezza della eccezione pregiudiziali sollevate dall’appellante, relativamente al ricorso e ai motivi aggiunti di prime cure e la fondatezza nel merito delle tesi del TAR

Le parti in memorie difensive ha illustrato le proprie tesi e replicato a quelle avversarie

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 12 aprile 2011.

Motivi della decisione

L’appello proposto in questa sede avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione staccata di Latina – è fondato, con riferimento al pregiudiziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, quanto alla nomina del consulente.

La questione centrale del giudizio è costituita dall’affidamento di detto incarico di consulenza; più precisamente si tratta di incarico professionale speciale con obbligo di risultato ex art.2222 cod.civ. per la realizzazione e la gestione di alcuni concorsi (tra cui quello di interesse del soggetto appellato, ricorrente in primo grado).

Tale incarico è stato conferito con decreto del Sindaco di Aprilia n.78, in data 22 dicembre 2006 ai sensi dell’art.50 comma 10 e dell’art.110 comma 6 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267. Il conferimento, con riguardo in particolare al concorso di cui trattasi, è stato revocato e riformulato con decreto sindacale n.28 del 15 luglio 2008 precisandosi che esso assume valore di normazione paritaria ai sensi del codice civile (libro V) allorchè è sottoscritto dalle parti negoziali

Ai sensi dell’art.63 del d.lgs. n. 165/2001 la giurisdizione in ordine a tale tipologia di incarico deve ritenersi demandata al giudice ordinario (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 06 ottobre 2009, n. 6093)

La soluzione della controversia si incentra dunque sulla dedotta invalidità dell’incarico esterno (demandata alla giurisdizione ordinaria), invalidità sulla quale il Tar ha invece fondato la propria decisione, assorbendo le altre censure.

Quanto agli atti della procedura concorsuale, la vertenza si sposta sul provvedimento sindacale n.7 in data 14 aggio 2010, che ha annullato in autotutela (e quindi non in mera esecuzione della sentenza appellata) e che, per quanto consta agli atti è stato impugnato dall’odierno appellante avanti al TAR di Latina. Per questa parte, a prescindere da ogni altra considerazione in rito e nel merito, risultano improcedibili i motivi aggiunti riproposti in questa sede dal signor G..

Le spese di giudizio del doppio grado possono, data la peculiarietà della vertenza, essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

accoglie come da motivazione l "appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara inammissibile e improcedibile il ricorso di primo grado, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario del lavoro e annullando senza rinvio la sentenza impugnata.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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