Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-02-2012, n. 2108 Cessione di credito

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.p.a. SAAV, premesso che era cessionaria dei crediti vantati da SITAV s.p.a. nei confronti della Gestione Straordinaria del Casino de la Vallee, in liquidazione, per oltre L. 27 miliardi; che la propria debitrice aveva ridotto gravemente la propria garanzia patrimoniale per effetto della cessione, con atto dell’1.1.2003, alla s.p.a.

Casinò della Vallee del ramo d’azienda per l’esercizio della casa da gioco di (OMISSIS) a prezzo irrisorio (Euro 14.086,03) e per il deprezzamento delle singole poste attive, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Aosta le suddette società, chiedendo tra l’altro e per quanto ancora interessa, l’inefficacia a norma dell’art. 2901 c.c., dell’atto di cessione della casa da gioco.

Il tribunale con sentenza del 24.1.2007 rigettava la domanda. La Apogon Shipping Company s.a., cessionaria dei crediti verso la gestione Straordinaria da Grand Hotel Billia, a sua volta cessionaria da SAAV s.p.a., proponeva appello davanti alla corte di appello di Torino, che, con sentenza depositata il 4.9.2009 rigettava l’appello.

Riteneva la corte territoriale che nella fattispecie non sussistevano l’eventus damni e la scientia damni, perchè l’atto di cessione da parte della Gestione straordinaria del Casinò della Vallee alla s.p.a. Casinò de la Vallee si poneva nell’ambito di un lungo contesto legislativo amministrativo, iniziato con L.R. 21 dicembre 1993 e seguito da molte altre leggi e provvedimenti attuativi delle stesse da parte della Giunta regionale, finalizzati alla temporanea gestione della casa da gioco fino ad un suo nuovo affidamento, per il quale con L.R. 30 novembre 2001, n. 36, era stata prevista una s.p.a. per la sua gestione, avvenuta appunto con la costituzione della s.p.a. Casinò della Vallee a partecipazione della regione per il 99% e del Comune di Saint Vincent per l’1%.

Riteneva inoltre la corte di appello che nella fattispecie alla responsabilità della debitrice si aggiungeva quella della cessionaria per i debiti risultanti dai libri contabili obbligatori, a norma dell’art. 2560 c.c., comma 2, con una responsabilità solidale dell’acquirente dell’azienda.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Elle Claims, già Apogon Shipping Company s.a., con sede in Madeira.

Resistono con rispettivi controricorsi il Casinò de la Vallee Gestione Straordinaria in liquidazione ed il Casinò de la Vallee s.p.a..

Hanno presentato memorie tutte le parti.

Motivi della decisione

1.1. La ricorrente individua nella sentenza impugnata 2 rationes decidendi, con cui venivano esclusi gli elementi della domanda revocatoria, costituiti dall’eventus damni e dalla scientia damni: la prima relativa alla "costante preoccupazione della regione" espressa sia con finanziamenti straordinari erogati a fondo perduto in favore della Gestione Straordinaria, sia con lo stesso atto di cessione dell’azienda, la casa da gioco; la seconda costituita dal vincolo debitorio solidale, limitato ai debiti aziendali ex art. 2560 c.p.c., tra la Gestione Straordinaria e la cessionaria Casinò de la Vallee s.p.a..

La prima ratio decidendi è oggetto dei primi tre motivi di ricorso.

1.2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omessa o comunque illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo, per il giudizio.

Assume la ricorrente che la motivazione della sentenza integra un sillogismo monco, in quanto dal fatto che la Regione ha effettuato finanziamenti straordinari per il pagamento dei debiti della gestione Straordinaria non può ritenersi che la regione paghi i debiti della gestione verso la Sitav. La gestione ha una propria personalità giuridica distinta da quella della regione ed in nessuna parte della sentenza si afferma che la regione è obbligata verso la Sitav a pagare i debiti della Gestione straordinaria. Pertanto la sola "costante preoccupazione della Regione" non è elemento sufficiente ad escludere gli elementi costitutivi della revocatoria.

1.3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la motivazione insufficiente su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata avrebbe fatto confusione fra il patrimonio della regione e quello della debitrice Gestione straordinaria, mentre l’unico vero debitore è la Gestione straordinaria.

1.4. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la motivazione contraddittoria e, comunque, illogica su un punto decisivo della controversia.

Assume la ricorrente che la sentenza impugnata a pagina 12 afferma la posteriorità del credito della Sitav, rispetto all’atto di disposizione della cessione, mentre il credito dedotto era certamente anteriore alla cessione, come affermato dalla stessa sentenza a pagg.

3 ed 11; che tale questione (anteriorità o posteriorità) influenza la scientia damni o il consilium fraudis.

2.1. I suddetti motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. Essi sono infondati.

Osserva preliminarmente questa Corte che il ricorso per cassazione con il quale si facciano valere vizi della motivazione della sentenza deve contenere la precisa indicazione di carenze o di lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato ovvero la specificazione di illogicità, consistente nell’attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l’assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l’insanabile contrasto degli stessi (Cass. 07/03/2007, n. 5274) e la Corte deve apprezzare l’esistenza preteso vizio motivazionale in relazione alle sole censure mosse dal ricorrente.

2.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha escluso l’esistenza dei requisiti dell’azione revocatoria e cioè l’esistenza dell’eventus damni e della scientia damni non perchè sussisteva "la costante preoccupazione " della regione e ancor meno perchè avesse effettuato una "confusione" tra il patrimonio della regione e quello della debitrice Gestione Straordinaria, ma perchè la cessione del ramo d’azienda, oggetto della revocatoria, è avvenuta in un contesto legislativo ed amministrativo che escludeva l’esistenza di entrambi i suddetti elementi costitutivi dell’azione revocatoria.

La Corte di merito ha ritenuto che, per effetto delle leggi regionali susseguitesi dal 1993 al 2003 e poi fino 2006, in merito all’istituzione della Gestione straordinaria nonchè alla erogazione di finanziamenti , sia pure straordinari a copertura di disavanzi nei vari esercizi, nonchè "ancora dopo la cessione del ramo d’azienda a regolarizzazione di precedenti rapporti patrimoniali e finanziari", ed anche alla costituzione di una s.p.a. per la gestione, disposta con L.R. n. 36 del 2001, nonchè per effetto dei provvedimenti regionali attuativi di tali leggi, si era creato un contesto legislativo ed operativo nel quale si collocava anche la scrittura privata autenticata di cessione del ramo d’azienda dell’1.1.2003 (impugnata) in favore della s.p.a. Casinò della Vallee, costituita in esecuzione della L.R. n. 36 del 2001, con partecipazione della regione per il 99% e del Comune di Saint Vincent per l’1l%. 2.3. Questa Corte, interpretando la sentenza impugnata, osserva che proprio in relazione a tale "contesto amministrativo-regionale" (pag.

8) o "contesto legislativo ed operativo" (pag. 10) diffusamente trattato, la corte di merito ha ritenuto che fosse da escludere l’esistenza di un eventus damni e di una scientia damni.

Nell’ottica della motivazione della sentenza, quindi, l’esclusione della ricorrenza dei presupposti per la revocatoria, era conseguenza non dell’assunzione diretta di un’obbligazione della regione nei confronti della creditrice ovvero di una confusione tra il patrimonio della regione e quella della debitrice Gestione Straordinaria, ma conseguenza del fatto che tutto l’operato negoziale fosse il punto di arrivo di un percorso attuativo di leggi regionali e non della volontà della Gestione liquidatoria di sottrarsi alla posizione debitoria ed alla garanzia patrimoniale.

Ne consegue che le censure mosse nei primi due motivi di ricorso, in merito ad una sentenza che fondava la sua motivazione di rigetto su una "costante preoccupazione" della regione o su "una confusione" tra il patrimonio della regione e quello della Gestione straordinaria, sono non conferenti e non possono trovare accoglimento, dovendo questa Corte limitare il suo giudizio alle censure nei soli termini in cui sono prospettate.

4.1. Quanto alla censura in merito alla contraddittorietà della motivazione, esposta al terzo motivo di ricorso, per cui in alcune parti la sentenza impugnata ha ritenuto che il credito fosse anteriore alla cessione impugnata (come in effetti era) mentre a pag.

12, ha ritenuto che fosse posteriore, va osservato che trattasi di un mero errore materiale, per altro irrilevante nella fattispecie.

4.2. Anzitutto va osservato che l’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata con il ricorso per cassazione, pur non essendo suscettibile di correzione da parte della Cassazione, può essere rilevato ed accertato dalla Corte medesima al limitato fine di escludere la ricorrenza di un errore di giudizio o di attività, devoluto al suo sindacato (Cass. 28/05/2004, n. 10376). Nella fattispecie, come osserva la stessa ricorrente , l’anteriorità del credito con specifica indicazione delle date, era già stata affermata dalla sentenza a pagg. 3 ed 11, mentre solo alla pag. 12, con un inciso tra parentesi, parla di "posteriorità del credito all’atto di disposizione". Sennonchè nella fattispecie la locuzione della "posteriorità del credito" è chiaramente un errore materiale irrilevante, in quanto poi la corte di merito ha correttamente considerato e valutato (ai fini della decisione sulla richiesta revocatoria) sia in relazione al debitore che al terzo cessionario la sola scientia damai e non anche il "consilium fraudis" dell’alienante e la "partecipatio fraudis" dell’acquirente, necessari nel diverso caso in cui l’atto di disposizione a titolo oneroso sia precedente all’insorgenza del credito (Cass. 18/03/2005, n. 5972).

5. I motivi quarto e quinto investono la seconda ratio decidendi e cioè, come sintetizzata dalla stessa ricorrente, il principio (pretesamente erroneo) secondo cui la solidarietà passiva eliminerebbe il pregiudizio revocatorio del creditore.

6. Tali motivi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti va osservato che, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationes decidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 24/05/2006, n. 12372; Cass. 16/08/2006, n. 18170; Cass. 29/09/2005, n. 19161). 7. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la corte di merito omesso di prendere in considerazione una "eccezione illustrata da Apagon … a pag. 12 della comparsa conclusionale". 8. Il motivo è infondato.

La comparsa conclusionale (ma, a maggior ragione, la memoria di replica) ha la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non può contenerne di nuove che costituiscano un ampliamento del "thema decidendum", sicchè il giudice non incorre nel vizio di omessa pronunzia ove non esamini una questione proposta per la prima volta in tale comparsa (Cass. n. 13165 del 16/07/2004; n. 3234 del 03/04/1987).

9. Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalle resistenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalle resistenti e liquidate per ciascuna delle due in complessivi Euro 25.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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