Cass. civ., sez. Unite 04-05-2006, n. 10216 PROCEDIMENTO CIVILE – NOTIFICAZIONE- Principi sul perfezionamento stabiliti dalle sentenze della Corte costituzionale – Perfezionamento per il notificante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M. L. ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 14 gennaio 2000, con la quale il GdP di Napoli ? pronunciando sulla opposizione da lui proposta avverso decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso, dallo stesso giudice, su istanza del Condominio di Via A. Falcone 332 ? ne dichiarava la improcedibilità in quanto proposta con atto notificato oltre il termine di 40 giorni di cui all’articolo 641 c.p.c., a nulla rilevano ? secondo quel giudice ? che un precedente tentativo di notifica non fosse andato a buon fine per causa non imputabile all’opponente, il quale aveva pur consegnato l’atto in tempo utile all’ufficio notificante.

Con i due connessi motivi dell’odierna impugnazione ? cui resiste il Condominio con controricorso ? il ricorrente, denunciando violazione dell’articolo 650 c.p.c. e vizi di motivazione, critica in sostanza il giudice a quo per avere esclusa la ricorrenza dei presupposti di ammissibilità della opposizione tardiva in una fattispecie, come quella in esame, in cui la mancanza di una tempestiva notifica dell’opposizione non poteva attribuirsi a responsabilità di esso opponente, ma era stata, come in fatto pacifico, determinata invece dalle errate affermazioni data all’ufficiale giudiziario da un terzo, il quale aveva riferito ? contrariamente al vero ? che l’avvocato, presso il quale l’intimante aveva eletto domicilio, "era sloggiato". Per cui, non essendo stata portata a compimento, per tal motivo, quella prima notifica, il L. si era appunto risolto a proporre una successiva opposizione tardiva, notificata, questa volta, allo stesso amministratore del Condominio.

l’esame del ricorso, così articolato, è stato rimesso dal Primo presidente a queste Su a seguito di ordinanza interlocutoria della Sezione seconda, per il ritenuto coinvolgimento in esso di questioni di massima di particolare importanza.

Motivi della decisione

1. La peculiarità della fattispecie in esame deriva, per quanto emerge dalla narrativa, dal fatto che la non addebitabilità alla parte, della inosservanza del termine perentorio di compimento dell’atto, non viene qui in rilievo in relazione ad un procedimento notificatorio iniziato in tempo utile e, per fatto appunto indipendente dalla volontà della parte, completato in ritardo (in modo comunque continuativo rispetto alla prima richiesta), bensì rispetto ad un procedimento non portato a compimento dopo la fase di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e del quale si tratta, pertanto, di verificare l’an, il quomodo e il quando della sua reiterabilità.

2. A fronte di una siffatta fattispecie il quesito che si pone è allora duplice.

Dovendosi, in linea logicamente e giuridicamente preliminare, innanzitutto stabilire se dal mancato completamento dell’attività di notifica per fatto non riconducibile a errore o negligenza del disponente possa o non ? derivare, per lo stesso, un effetto di decadenza.

E (solo) in caso di soluzione negativa del quesito che precede, dovendosi allora ricercare nel sistema lo strumento idoneo a consentire alla parte di rinnovare la procedura non completata nella fase sottratta al suo potere di impulso, e che assicuri, nel contempo, il corretto bilanciamento delle opposte esigenze, di pari rango costituzionale, correlate, per un verso, al diritto di difesa di detta parte, incolpevolmente decaduta da una attività difensiva (e per di più esposta, come in questo caso, alla formazione in suo danno di un titolo esecutivo definitivo) e, per altro verso, all’esigenza di certezza dei tempi processuali, sottesa alla regola di improrogabilità dei termini perentori, ora anche presidiata dal canone della ragionevole durata del processo di cui al novellato articolo 111 Costituzione.

2.1. La risposta al primo quesito è da ritenere costituzionalmente obbligata nel senso della esclusione dell’effetto di decadenza nei confronti del soggetto cui non sia addebitabile l’esito negativo della procedura di notifica.

E, ben vero, il giudice delle leggi già con la sentenza 69/1994, relativa alla disciplina delle notifiche all’estero, aveva avuto modo di affermare che, ai sensi degli articoli 3 e 24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario della notificazione debbono coordinarsi con l’interesse del notificante a non vedersi addebitare l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.

Questo principio, confermato dalla successiva sentenza 358/96, è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza 477/02 ? che ne ha espressamente sottolineato la "portata generale" ? ed ha trovato, in ulteriore prosieguo, applicazione nelle più recenti sentenze 28 e 97/2004 e 154/05.

Per effetto di tali pronunzie risulta così ormai presente nell’ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale ? relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante ? il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario. Con la conseguenza, che, alla luce di tale principio, le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessità di ulteriori interventi da parte del giudice delle leggi, nel senso (costituzionalmente, appunto, adeguato) che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

E con l’ulteriore corollario che, ove tempestiva, quella conseguenza evita appunto alla parte la decadenza correlata alla inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata.

E ciò sia pure come effetto provvisorio e anticipato a vantaggio del notificante, ma che si consolida comunque col perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario; per il quale, a tal fine, rileva la data, invece, in cui l’atto è da lui ricevuto o perviene nella sua sfera di conoscibilità.

2.2. Nel caso in esame si tratta, però, non già di non far carico alla parte del ritardo nel completamento della procedura verificatosi nella fase successiva a quella di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario bensì di consentire alla stessa di rinnovare una procedura che, dopo quella consegna, non è stata portata a compimento.

Ma anche rispetto a tale seconda, e peculiare, evenienza la soluzione affermativa si impone sul piano della interpretazione costituzionalmente orientata.

Poiché è solo con la rinnovazione della notifica che, in questo caso, si realizza il contemperamento degli interessi in gioco (entrambi presidiati dalla garanzia della difesa): quello, cioè, del notificante di non vedersi addebitare il mancato esito della procedura notificatoria per la parte sottratta al suo potere di impulso o quello, del destinatario dell’atto, di essere posto in condizione di riceverlo ed approntare ? nel pertinente termine (per lui decorrente da tale ricezione) ? le proprie difese.

2.3. Occorre allora reperire nell’ordinamento il meccanismo idoneo ad ottenere una siffatta rinnovazione della notifica, che permetta appunto alla parte di superare l’ostacolo che, non per sua colpa si è frapposto all’esercizio del suo potere. E che ciò, per altro, consenta non senza limiti di tempo, ma entro un circoscritto e predefinito arco temporale, quale coessenziale ad un processo che si svolte per fasi successive e logicamente coordinate, venendo altrimenti riconosciuto a quella parte una protezione del suo diritto di difendersi esorbitante rispetto alla ragione che la giustifica.

l’ordinamento conosce due tipologie di moduli procedimentali all’uopo utilizzabili, rispettivamente attivabili su autorizzazione del giudice in accoglimento di previa istanza della parte (secondo lo schema della rimessione in termini di cui all’articolo 184bis, che rinvia, a sua volta, all’articolo 294 c.p.c.) o direttamente della parte, con atto soggetto al successivo controllo del giudice quanto all’effettiva sussistenza delle ragioni che hanno all’effettiva sussistenza delle ragioni che hanno impedito l’esercizio in modo tempestivo dell’attività altrimenti preclusa, secondo lo schema, appunto, dell’opposizione tardiva di cui all’articolo 650 c.p.c..

La scelta tra tali meccanismi non può ovviamente essere operata a discrezione dell’interprete, ma deve avvenire in base ad un criterio di autocollegamento. Nel senso che è dallo stesso sistema, o subsistema, del quale fa parte il procedimento del cui incolpevole mancato completamento si tratta che deve provenire l’indicazione del modulo procedimentale per la sua rinnovazione.

Per cui è conseguente che, nell’ipotesi in esame, sia proprio il meccanismo della opposizione tardiva (qui operante anche indipendentemente dai presupposti del caso fortuito e della forza maggiore) quello deputato a consentire all’ingiunto ? entro il limite temporale di cui all’ultimo comma del citato articolo 650 ("l’opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione") ? la rinnovazione della notifica della opposizione, precedentemente mancata per causa, comunque, a lui addebitabile.

Soluzione questa "costituzionalmente imposta" (argomentando la Corte costituzionale 350/04) anche in ragione del fatto che, altrimenti, l’inutile decorso del termine perentorio per l’opposizione, derivante da causa non imputabile alla parte onerata, determinerebbe per l’ingiunto, con la consolidazione del titolo esecutivo, l’impossibilità di agire e difendersi in giudizio per la tutela del suo diritto (cfr. anche Corte costituzionale 120/76).

3. Va conclusivamente quindi affermato il principio per cui, nella modifica della opposizione a decreto ingiuntivo, la tempestiva consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario perfeziona la notifica per l’opponente, evitando al medesimo anche l’effetto di decadenza, dal rimedio oppositorio, nell’ipotesi di non tempestivo o mancato completamento della procedura notificatoria per la fase sottratta al suo potere d’impulso. Con la conseguenza, in tale ultimo caso, che è in potere della parte di rinnovare la notifica con il modulo, e nel termine, della opposizione tardiva di cui all’articolo 650 c.p.c..

4. La sentenza impugnata ? che ha deciso in difformità ? va pertanto cassata con il conseguente rinvio della causa allo stesso GdP di Napoli, in persona di diverso magistrato, cui si demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, a Su, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al GdP di Napoli, in persona di diverso magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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