Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-02-2012, n. 2106 Opposizione agli atti esecutivi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il 13 luglio 2004 il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, rigettava la "opposizione all’esecuzione" proposta da B.A. e M.D., rispettivamente terzo proprietario dell’immobile pignorato e debitore esecutato e la opposizione agli atti esecutivi proposta dal solo B. nei confronti di D.A.R., aggiudicataria dell’immobile stesso.

Su gravame principale del B. ed incidentale della D. A. la Corte di appello di Reggio Calabria il 18 novembre 2008 accoglieva l’appello incidentale e dichiarava inammissibile l’appello principale sia in ordine alla opposizione ex art. 617, che al ricorso ex art. 615 c.p.c., così qualificata la prima opposizione, che non riteneva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., e condannava l’appellante principale alle spese del grado.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione, il B., affidandosi a sette motivi.

Resiste con controricorso la D.A., che propone ricorso incidentale affidato a due motivi ed esattamente quelli indicati ai n. 4 e 5 del controricorso.

Al ricorso incidentale della D.A. resiste con controricorso, eccependone la inammissibilità, il B..

La D.A. chiede anche che vengano cancellate frasi offensive e non provate contenute, a suo avviso, nel ricorso (v. sub n. 8 controricorso).

Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.. l.-In via preliminare vanno esaminati i due motivi del ricorso incidentale.

Il primo concerne la violazione dell’art. 485 c.p.c., in quanto ad avviso della ricorrente l’atto non sarebbe stato notificato agli altri litisconsorti; il secondo si incentra sulla improcedibilità del giudizio per violazione dell’art. 165 c.p.c., in quanto l’atto di appello è passato per la notifica in data 7 ottobre 2004, mentre l’iscrizione a ruolo è successiva, ossia del 17 ottobre 2004.

Questi due motivi sono inammissibili per difetto dei prescritti quesiti, oltre che per assoluta inosservanza del principio di autosufficienza.

2.- In punto di fatto, va detto quanto segue.

Con sentenza 26 aprile 1996 il Tribunale di Reggio Calabria accoglie la domanda del B. nei confronti di M.D. e dispone il trasferimento dell’immobile (adibito a ristorante) in favore del B. dopo avere accertato la autenticità della sottoscrizione del venditore M. nella scrittura priva trascritta il 1991.

Tuttavia, lo stesso immobile era stato sottoposto a pignoramento ad istanza di terzi in forza di credito vantato nei confronti del M. con atto trascritto in suo danno il 20 dicembre 1990 e, quindi, in epoca antecedente alla data di trascrizione della domanda giudiziaria del B.. Appare evidente che il titolo di proprietà del B. è successivo di quasi sei anni rispetto alla trascrizione del pignoramento, per cui l’atto di proprietà del B. era ed è inoppponibile alla procedura esecutiva, che ha visto aggiudicataria la D.A..

Il giudice del merito, dopo avere precisato che nessuna esplicita qualificazione della natura dell’opposizione era stata effettuata dal giudice di primo grado, passa a qualificare le lagnanze proposte dal B. e ritiene sussistenti due opposizioni: l’una qualificabile opposizione agli atti esecutivi, in quanto il B. non contestava il diritto a procedere in executivis del creditore, ma la regolarità dei singoli atti del procedimento esecutivo, trattandosi di lamentele avverso la regolarità della procedura di vendita sia nella sua fase anteriore all’udienza di vendita che in detta udienza e nella fase successiva e l’altra come opposizione alla esecuzione.

Le lamentele proposte dal B. avverso la regolarità formale del provvedimento di esecuzione costituivano una opposizione agli atti esecutivi, poichè oggetto della opposizione non era la contestazione del diritto a procedere esecutivamente del creditore, bensì la regolarità formale dei singoli atti del procedimento esecutivo.

Trattandosi di opposizione agli esecutivi, in forza dell’art. 618 c.p.c., la decisione sulla stessa non era impugnabile con appello ma solo ricorribile per cassazione per violazione di legge.

Nè influiva la circostanza che con una unica sentenza fossero state decise più opposizioni aventi natura diversa, giacchè nulla osta a che con un unico provvedimento il giudice possa decidere sulle due diverse impugnazioni, fermo restando il principio secondo cui ciascuna di esse segue il proprio regime.

Questo argomentare viene sostanzialmente contestato nel presente ricorso.

3- In punto di fatto, e passando all’esame della impugnazione, nel suo primo motivo, (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 275 e 187 c.p.c.) va detto quanto segue.

Le censure del ricorrente riguardano la qualificazione della opposizione come opposizione agli atti esecutivi e la ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso dal Tribunale (anzichè la impugnazione con atto di appello), considerato, a suo avviso, che – secondo il principio dell’apparenza, il mezzo di impugnazione deve essere riferito alla qualificazione esplicita o implicita della opposizione, operata in sentenza dal primo giudice sia pure erroneamente (v.p. 11 ricorso).

Infatti con il primo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 275 e 187 c.p.c.), con il secondo (violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 339 e 615 c.p.c.), con il terzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 112, 324, 362, nonchè all’art. 2909 c.c.), in estrema sintesi il ricorrente lamenta che, contrariamente a quanto argomentato e ritenuto dal giudice dell’appello, il Tribunale aveva considerato come opposizione all’esecuzione il contenuto del suo ricorso incorrendo, quindi, nella violazione di norme di diritto che in vizio di motivazione.

Le censure sono infondate, in quanto, come ha subito posto in risalto il giudice a quo il Tribunale non aveva affatto qualificato le domande del B. e del M. come l’attuale ricorrente afferma, ma ha, confortato da costante giurisprudenza, ritenuto di potere intervenire sulla "stringata motivazione" della sentenza del primo giudice ed ha individuato le doglianze del B..

Del resto, il giudice dell’appello non avendo ritenuto concreta ed esistente alcuna qualificazione della opposizione non poteva pronunciarsi sulla eccezione di giudicato interno in punto qualificazione, perchè tale giudicato non c’era, in quanto la controparte aveva proposto appello incidentale, che concludeva per l’inammissibilità dell’appello principale (del B.) (v.p. 5 sentenza impugnata).

E ciò senza trascurare di sottolineare, ma solo ad abundantiam, che il giudice ad quem ben poteva qualificare l’esattezza della (peraltro non rinvenuta) errata qualificazione.

Resta in tal modo assorbito il quarto motivo, (violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli artt. 615 e 617 c.p.c., per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo-qualificazione della opposizione come opposizione agli atti esecutivi), che per le considerazioni sopra riportate risulta, peraltro, infondato.

Così come va disatteso il quinto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 112, 586, 615, 617, 619 e 605 c.p.c.), in quanto non corrisponde al vero che il giudice dell’appello abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda del B., in quanto, alla luce delle sue richieste, ha dovuto dedurne che egli poteva proporre solo opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., se avesse rivendicato una proprietà o altro diritto reale, ma deducendo la nullità o irritualità della procedura esecutiva che aveva portato all’assegnazione del bene, con suo pregiudizio, il giudice dell’appello, ha ritenuto che il B. ha proposto una opposizione all’esecuzione, pur non rivestendo formalmente nè sostanzialmente la qualifica di parte nel procedimento esecutivo, in quanto le sue lamentele erano inerenti alla presunta violazione dell’art. 605 c.p.c., e segg..

Pertanto, avendo agito con opposizione all’esecuzione detta opposizione era ed è inammissibile.

Del resto, è sufficiente rileggere quanto il ricorrente riporta nel ricorso per rendersi conto che lo stesso non lamentava la inesistenza o la nullità della trascrizione, bensì, come egli stesso riporta a p. 23, trascrivendo le ultime righe di p. 2 sentenza impugnata, "l’inesistenza della gara all’incanto, la nullità e/o omessa inesistenza dell’ordinanza di assegnazione provvisoria dell’immobile e del conseguente decreto di trasferimento e di tutti gli atti ad esso connessi".

Infatti, a suo avviso, la D.A. non era stata presente all’udienza di vendita e quindi l’aggiudicazione doveva considerarsi nulla; non aveva presentato una valida istanza di partecipazione alla gara di vendita perchè l’istanza risultava sottoscritta con firma diversa da quella apposta in calce alla procura nel giudizio di opposizione all’esecuzione; era nulla la procedura esecutiva per violazione dell’art. 605 c.p.c., in quanto non era stata notificato nemmeno il titolo esecutivo nell’atto di intimazione del rilascio dell’immobile venduto (p. 3 sentenza impugnata, in parte narrativa).

Queste doglianze sono state correttamente disattese per le considerazioni di cui sopra, per cui non si può parlare di omessa pronuncia in nessun senso.

Da disattendere è il sesto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 586 e 605 c.p.c. e art. 100 c.p.c.), per il semplice motivo che il B. non è affatto il debitore esecutato, ma il soggetto che subiva un pregiudizio dalla pendenza della procedura esecutiva, in cui egli rimase completamente estraneo.

Infine, con il settimo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c. (ed all’art. 100 c.p.c.), avendo omesso il giudice di appello di decidere sull’actio nullitatis svolta dal B. in relazione al titolo di trasferimento del bene immobile in favore della D.A., si duole dell’assenza in udienza della D.A. e sulla redazione dell’offerta.

Come, del resto, è opinione di autorevole dottrina, in tale evenienza non è necessaria una redazione tipica e formale dell’offerta, purchè gli elementi previsti dall’art. 580 c.p.c., risultino dal verbale e non è in discussione il contenuto di questo che in parte qua non è stato impugnato di falso, ma solo contestato, del resto, in via che sembra apodittica o generica.

Le altre osservazioni restano assorbite.

Non si dispone di cancellazione di frasi offensive perchè tale offensività non si rinviene nel ricorso, piuttosto vivace nella sua redazione, ma sempre nei limiti della dialettica processuale.

La inammissibilità del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale concretano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale, dichiara inammissibile il rinvio incidentale e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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