Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-10-2011, n. 5651 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in appello in esame la sig.ra A. P. ha chiesto l’annullamento e la riforma della sentenza del T.A.R. epigrafe indicata con la quale è stato respinto il ricorso dalla stessa proposto per l’annullamento del silenzio rifiuto mantenuto dal Comune di Bari sulla richiesta di liquidazione dell’integrazione della indennità premio di servizio di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 171/1961, nonché per il riconoscimento del diritto ad ottenere detta liquidazione (ammontante alla data di cessazione del servizio a Lire 19.030.957), ovvero quella eventualmente diversa maggiore o minore che dovesse risultare dovuta, con condanna del Comune al pagamento delle somme dovute oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno. Inoltre ha chiesto il riconoscimento in questa sede di detto diritto.

A sostegno del gravame, con il quale è stato anche richiesto il riconoscimento del diritto in epigrafe indicato, sono stati dedotti i seguenti motivi:

1.- Il primo Giudice ha errato nel ritenere che la deliberazione consiliare del Comune di Bari n. 171 del 1961 avesse cessato di produrre effetti a seguito della entrata in vigore dell’art. 3 della l. n. 299/1980, che ha esteso agli iscritti all’I.N.A.D.E.L. la disciplina dettata per i dipendenti statali dall’art. 22 della l. n. 160/1975.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 1993 e della promulgazione di detta l. n. 87/1994, la previsione regolamentare comunale suddetta, mai abrogata, ha ripreso a produrre effetti concreti, avendo i dipendenti statali recuperato una condizione di parità normativa ed essendo rimaste invariate le frazioni della retribuzione contributiva da computare ai fini del trattamento di fine servizio, con sperequazione in danno dei dipendenti degli Enti Locali, che percepiscono una indennità premio di servizio inferiore rispetto ai dipendenti statali.

E" pertanto incondivisibile l’affermazione contenuta nella impugnata sentenza che la deliberazione consiliare del Comune di Bari n. 171 del 1961 avesse cessato di produrre effetti a seguito della entrata in vigore dell’art. 3 della l. n. 299/1980.

Con atto depositato il 27.7.2000 si è costituito in giudizio il Comune di Bari, che ha eccepito la inammissibilità dell’appello, nonché ne ha dedotto la infondatezza.

Alla pubblica udienza del 29.3.2011 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

Motivi della decisione

1.- Con il ricorso in appello in esame la sig.ra A. P. ha chiesto l’annullamento della sentenza in epigrafe specificata con la quale è stato respinto il ricorso dalla stessa presentato per l’annullamento del silenzio rifiuto sulla richiesta di liquidazione dell’integrazione della indennità premio di servizio, nonché per il riconoscimento del diritto ad ottenere detta liquidazione nella misura di Lire 19.030.957, ovvero di quella diversa dovuta, con condanna del Comune al pagamento delle relative somme oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme rivalutate. Con l’atto di appello è stato inoltre chiesto il riconoscimento di detto diritto, oltre a svalutazione monetaria ed interessi dal giorno della maturazione del diritto stesso fino al soddisfo.

2.- Con l’unico motivo di gravame è stato dedotto che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che la deliberazione consiliare del Comune di Bari n. 171 del 1961 (con la quale era stato riconosciuto, in favore dei dipendenti che sarebbero cessati dal servizio con diritto alla liquidazione della indennità premio di servizio da parte dell’I.N.A.D.E.L., il pagamento delle somme necessarie a raggiungere l’importo della medesima indennità che sarebbe stata liquidata ad un dipendente statale a parità di stipendio e di anni di servizio utili riconosciuti da parte di detto Istituto) avesse cessato di produrre effetti a seguito della entrata in vigore dell’art. 3 della l. n. 299/1980, che ha esteso agli iscritti all’I.N.A.D.E.L. la disciplina dettata per i dipendenti statali dall’art. 22 della l. n. 160/1975.

Detta estensione ha infatti riguardato esclusivamente l’assoggettamento dell’indennità integrativa speciale di cui alla l. n. 324/1959 alla contribuzione previdenziale, mentre il citato art. 3 della l. n. 299/1980 ha ampliato la base di computo (includendo anche la I.I.S.) per la determinazione della indennità premio di servizio; nessuna disposizione in tal senso era invece contenuta nella l. n. 160/1975.

L’art. 3 della l. n. 299/1980 non ha comportato quindi l’inefficacia della deliberazione consiliare sopra citata, ma conteneva solo una integrazione di quanto precedentemente disposto dall’art. 4, comma 1, della l. n. 152/1968, sicché, a seguito della entrata in vigore del citato art. 3, ai dipendenti degli Enti Locali è stato riconosciuto un beneficio retributivo con funzione previdenziale che all’epoca non era ancora stato riconosciuto ai dipendenti statali, essendo stato solo disposto nei loro riguardi l’assoggettamento dell’I.I.S. a contribuzione previdenziale.

Per i dipendenti statali, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 243 del 1993, è stato ampliata la base di computo del trattamento di buonuscita, includendo anche l’I.I.S., nella misura di una quota del 60%, solo con la l. n. 87/1994.

Nel periodo tra il 1980 ed il 1994, quindi, la previsione regolamentare del Comune di Bari, pur validamente efficace, non ha prodotto effetti concreti, perché la diversità della base di computo dell’indennità premio di servizio spettante ai dipendenti degli Enti Locali, rispetto alla buonuscita spettante ai dipendenti statali, ha consentito ai primi di fruire di un trattamento di fine rapporto migliore.

A seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale e della promulgazione di detta l. n. 87/1994, la previsione regolamentare comunale suddetta, mai abrogata, avrebbe ripreso a produrre effetti concreti, avendo i dipendenti statali recuperato una condizione di parità normativa ed essendo rimaste invariate le frazioni della retribuzione contributiva da computare ai fini del trattamento di fine servizio (un quindicesimo per i dipendenti degli Enti Locali, ex art. 4, comma 1, della l. n. 152/1968, e un dodicesimo per i dipendenti statali, ex art. 3 del d.P.R. n. 1032/1973), con sperequazione in danno dei primi, che percepiscono una indennità premio di servizio inferiore rispetto ai dipendenti statali.

Sarebbe pertanto incondivisibile l’affermazione contenuta nella impugnata sentenza che la deliberazione consiliare del Comune di Bari n. 171 del 1961 avesse cessato di produrre effetti a seguito della entrata in vigore dell’art. 3 della l. n. 299/1980, che non vietava il mantenimento dei trattamenti supplementari ivi previsti, essendo la circostanza che l’indennità premio di servizio fu posta a totale carico I.N.A.D.E.L. irrilevante ed inidonea a rendere inefficace un atto regolamentare fatto salvo dal legislatore.

Né avrebbe rilievo la circostanza dell’assorbimento dall’anno 1980 dell’I.I.S. nella base di calcolo per il computo del trattamento di fine rapporto, perché essa sarebbe stata opponibile per i trattamenti supplementari da corrispondere prima della entrata in vigore della l. n. 87/1994 (dal momento che introduceva un miglior trattamento per i dipendenti degli Enti Locali) ma non poteva più essere opposta a questi dopo la entrata in vigore di detta legge, che ha ampliato per i dipendenti statali la base di computo del trattamento di buonuscita, includendo anche l’I.I.S..

2.1.- Osserva la Sezione che la sentenza impugnata è sostanzialmente fondata sul rilievo che la deliberazione di cui trattasi, dettata allo scopo di non permettere oltre la sperequazione all’epoca esistente fra i dipendenti degli Enti Locali e quelli dello Stato, ha cessato di essere efficace, a seguito del venir meno di detta sperequazione, ed ha successivamente esaurito i suoi effetti.

L’affermazione è condivisibile perché, essendo quella di cui trattasi una disposizione di carattere eccezionale, deve ritenersi che non sia soggetta ad interpretazione estensiva, sicché, non essendo ivi previsto che essa avrebbe riacquistato efficacia pur dopo il venir meno della sperequazione che intendeva correggere, deve escludersi che sia stata soggetta a quiescenza temporanea dell’efficacia e che abbia poi ricominciato a produrre effetti a seguito della promulgazione di detta l. n. 87/1994, che ha consentito ai dipendenti statali di recuperare una condizione di parità normativa pur essendo rimaste invariate le frazioni della retribuzione contributiva da computare ai fini del trattamento di fine servizio, con dedotta sperequazione in danno dei dipendenti degli Enti Locali.

E che la detta deliberazione n. 171 del 1961 fosse caratterizzata da una limitata efficacia nel tempo e non illimitata e destinata a produrre effetti per sempre è dimostrato dalle motivazioni della stessa (prodotta in copia in atti), da cui risulta che la spesa media, calcolata per i seguenti sei anni, era prevista nella somma di circa 8 milioni annui, e che essa spesa sarebbe stata in un prossimo futuro sensibilmente ridotta a seguito della approvazione di un disegno di legge con il quale si sarebbe provveduto alla maggiorazione della indennità premio di servizio all’epoca corrisposta dall’I.N.A.D.E.L..

Le censure in esame non possono quindi essere positivamente valutate.

3.- L’appello deve essere conclusivamente respinto e deve essere confermata la prima decisione.

4.- La complessità delle questioni trattate, nonché la peculiarità e la novità del caso, denotano la sussistenza delle circostanze di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che costituiscono ragione sufficiente per compensare fra la parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo respinge l’appello in esame.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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