Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-02-2012, n. 2105 Risarcimento del danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 4 novembre 1998, R.S. esponeva: che era proprietario di un fabbricato in (OMISSIS), adibito a sua abitazione e confinante, tramite un muro in comunione, con altro fabbricato di proprietà di V.M.;

che a seguito di lavori di ristrutturazione effettuati da quest’ultimo, si erano manifestate profonde crepe verticali, con conseguenti danni all’abitazione di esso istante; che, con la scrittura privata dell’11 maggio 1988, il V. si era obbligato a ripristinare a propria cura e spese le lesioni e, inoltre, ad intervenire in caso di nuovi dissesti; che periodicamente si erano verificate ulteriori crepe nell’abitazione del R., senza che il V., come da accordo, provvedesse alla loro riparazione.

Pertanto conveniva il V. dinanzi al Pretore di Pistoia, Sezione Distaccata di Monsummano Terme, per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni, quantificati in complessive L. 17.171.920.

Costituitasi controparte, l’adito Pretore, con sentenza n. 233/2003, condannava il V. al pagamento di Euro 10.800,00, oltre interessi.

A seguito dell’appello del V., costituitosi il R., la Corte d’Appello di Firenze, con la decisione in esame, depositata in data 15.2.2006, in riforma di quanto statuito in primo grado, rigettava la domanda del R., affermando che il diritto riconducibile alla lettera del 5.3.98 si era estinto per prescrizione.

Ricorre per cassazione il R. con due motivi; resiste con controricorso il V.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., e relativo difetto di motivazione, con riguardo all’obbligo documentalmente assunto dal R. di provvedere all’eliminazione delle crepe e alle relative spese.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2947 e 2935 c.c. e relativo difetto di motivazione in quanto contraddittoria.

Il ricorso merita accoglimento in relazione a entrambe le suesposte censure, da trattarsi congiuntamente, avendo le stesse ad oggetto il medesimo thema decidendum. Le argomentazioni svolte dalla Corte di merito appaiono inadeguate e al tempo stesso contraddittorie ai fini di un’agevole individuazione della ratio decidendi.

Dapprima infatti la Corte di Firenze afferma che "per attribuire natura negoziale alla responsabilità del V. sarebbe stato necessario che, in seguito al verificarsi di nuovi dissesti, questi avesse sottoscritto un nuovo atto di riconoscimento della propria responsabilità e avesse assunto una nuova obbligazione di provvedere all’eliminazione degli inconvenienti o, in alternativa, al risarcimento dei danni. In mancanza di un nuovo accordo tra le parti, la fonte della responsabilità del V. non può che essere ricondotta all’originario intervento edile, consistente nell’errato taglio del muro in comunione, cioè ad un fatto illecito, e la conseguente responsabilità ha natura extracontrattuale", e, tra l’altro, senza evidenziare di fondare il proprio ragionamento sui parametri interpretativi di cui all’art. 1362 c.c., e segg., mentre in seguito, non riconoscendo più alcun valore probatorio a detta scrittura, ritiene "maturata" la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c..

In definitiva, la Corte di merito: a) non spiega le ragiona in base alle quali non ritiene l’accordo negoziale in data 11.5.88 riguardante anche crepe successive a quelle inizialmente verificatesi;

b) applica poi il termine di prescrizione quinquennale sulla base di una responsabilità del R. non più contrattuale ma extracontrattuale senza però comprensibilmente spiegarne il motivo di diritto.

Dovrà quindi la Corte di merito, in sede di rinvio, e sulla base di una corretta applicazione dei canoni ermeneutici sopraindicati, stabilire se l’accordo del maggio 1988 valeva anche "per il futuro" e in caso negativo, sulla base di un compiuto esame delle risultanze processuali, verificare il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione extracontrattuale, in relazione all’avvenuta conoscenza da parte del R. dei danni derivatigli (valutando anche eventuali atti interruttivi).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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