Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-02-2012, n. 2104 Ricognizione di debito e promessa di pagamento

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato M.A. conveniva innanzi al Pretore di Roma P.S., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della figlia minore M. C., per sentirle condannare al pagamento in suo favore della somma di L. 44.000.000 a lui dovuta, in forza di atto di riconoscimento di debito in data 22.6.1993 dal defunto M. A. (rectius G.), del quale le convenute erano eredi, essendone rispettivamente la moglie e la figlia.

Si costituiva in giudizio la P., in proprio e nella qualità, per eccepire, in primo luogo, di non avere ancora accettato l’eredità e dichiarando di non conoscere la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura del 22.6.1993.

La convenuta, inoltre, deduceva che alla suddetta scrittura non poteva riconoscersi valore di ricognizione di debito, essendo la stessa indirizzata a soggetto diverso dal creditore, rilevando poi che, in ogni caso, detta scrittura subordinava l’obbligo di restituzione della somma ivi indicata ad una condizione, che fossero residuate somme dalla vendita di un appartamento del de cuius che non si era verificata.

Espletata istruttoria, con sentenza in data 23.12.2003, il Tribunale di Roma rigettava la domanda condannando l’attore al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva appello M.A. con atto di citazione notificato in data 2.2.2005.

Parte appellante deduceva l’erroneità della decisione del Tribunale sotto diversi profili e ne chiedeva la riforma con l’accoglimento dell’originale domanda.

Si costituivano in giudizio P.S. e M.C. per resistere al gravame di cui chiedevano il rigetto.

Con la decisione in esame, depositata in data 10.1.2006, la Corte d’Appello di Roma, rigettava il gravame; affermava in particolare la Corte di merito che "com’è noto, la ricognizione di debito costituisce una dichiarazione unilaterale ricettizia che non può essere invocata da colui che, pur in possesso del documento, non risulti esserne il destinatario. E’ ben vero che la dichiarazione, inefficacie come riconoscimento di debito, può valere come prova del rapporto debitorio, ma a questo fine è necessario che essa sìa dotata di efficienza confessoria, che essa contenga, cioè, ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante, i quali costituiscano la causa giustificatrice del negozio ricognitivo, ovvero che sussistano altri elementi di prova che dimostrino, in concorso con la dichiarazione, l’esistenza dell’asserito rapporto debitorio; il che nella specie è da escludersi, posto che la dichiarazione non contiene la confessione di fatti sfavorevoli al dichiarante e pertinenti al rapporto fondamentale, nè sussistono altri elementi di prova che dimostrino l’esistenza del credito vantato dall’appellante".

Ricorrono per cassazione, in via principale, il M. con due motivi e, in via incidentale, P.S. e M.C., con un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Ricorso principale:

con il primo motivo di ricorso si deduce, riportando per intero la dichiarazione in questione, violazione dell’art. 1988 c.c., con l’ulteriore affermazione che nel caso in questione si è in presenza di una vera e propria promessa di pagamento e ricognizione di debito;

con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 2730 e 2735 c.c., e relativo difetto di motivazione, per non aver ritenuto la Corte di merito comunque provato il rapporto obbligatorio in questione, stante la natura "confessoria" di detta dichiarazione.

Ricorso incidentale:

con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 345 e 347 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, in ordine alla ritenuta raggiunta prova della qualità di eredi delle resistenti, sulla base di un documento prodotto in appello solo in sede di precisazione delle conclusioni.

Preliminarmente, si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Infondato è il ricorso principale in relazione ad entrambe le suesposte censure, da trattarsi congiuntamente, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale.

Con riguardo al ricorso principale si osserva: pienamente condivisibile e conforme alla giurisprudenza di questa Corte è la decisione impugnata là dove esclude sia la natura di ricognizione di debito alla dichiarazione in questione sia alla stessa qualunque valore confessorio e probatorio in ordine al dedotto rapporto obbligatorio.

Infatti, è evidente che non può configurare ricognizione di debito un atto non destinato al creditore (stante la natura unilaterale- ricettizia della stessa), così come non può a detta dichiarazione attribuirsi valore confessorio, in sede di interpretazione della stessa, in mancanza di una esplicita indicazione del sottostante rapporto fondamentale.

Deve pertanto ribadirsi quanto già statuito da questa Corte (1101/2006), secondo cui dalla lettura dell’art. 1988 c.c., si evince che il riconoscimento, e la ricognizione, di debito non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale.

Conseguentemente, affinchè la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall’obbligato al creditore, senza intermediazioni, con lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo e la conseguente produzione della sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti. Da ciò deriva che nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore.

In definitiva, così come correttamente valutato dai giudici di secondo grado, l’atto per cui è causa, oltre a non essere indirizzato al debitore, non indica le ragioni e la causale del pagamento di L. 44.000.000 e costituisce l’unico documento prodotto dall’istante senza altri riscontri probatori, per cui non può di per sè giustificare la richiesta del M..

Assorbito è il ricorso incidentale.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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