Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 19-04-2011) 28-09-2011, n. 35104

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 25 giugno 2002 il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato B.C. colpevole dei reati di falso ideologico di cui ai capi B) ed E) della rubrica, accertati il 1 marzo 1990 e l’ha condannato alla pena di due anni di reclusione.

La Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza del 28 febbraio 2006 ha confermato la decisione di primo grado.

A seguito del ricorso dell’imputato, questa Corte, quinta sezione penale, con sentenza del 30 maggio 2007 ha annullato la sentenza impugnata, rinviando per nuovo esame alla Corte d’appello di Messina "limitatamente alla omessa motivazione in ordine alla richiesta di sospensione condizionale della pena". 2. La Corte d’appello di Messina, decidendo, in sede di rinvio, con sentenza del 22 febbraio 2010, in parziale riforma della sentenza del 25 giugno 2002 del Tribunale di Reggio Calabria, ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La Corte ha ritenuto fondata la doglianza dell’appellante, ricorrendo i presupposti per la concessione del beneficio, avuto riguardo all’entità della pena e alla incensuratezza dello stesso, e non traendosi dalle sentenze di merito, già emesse, elementi per formulare un giudizio prognostico negativo circa il suo comportamento futuro.

E’ stata, invece, rigettata, la richiesta difensiva avanzata con memoria depositata il 6 febbraio 2010, volta a far valere il perfezionamento in data 20 giugno 2007 del termine di prescrizione, rilevandosi che l’intervenuto giudicato sull’accertamento del reato e sulla responsabilità dell’imputato ostava alla possibilità di applicare la causa estintiva sopravvenuta all’annullamento.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.C., che ne ha chiesto l’annullamento senza rinvio sulla base di unico motivo, con il quale ha dedotto la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all’art. 157 cod. pen..

Secondo il ricorrente, il periodo prescrizionale è maturato in un contesto temporale nel quale non si era ancora formato il giudicato, atteso che il concetto di condanna comprende sia l’accertamento della responsabilità che la determinazione della pena e delle modalità di esecuzione della sanzione irrogata, sulle quali incide la sospensione condizionale della pena. Per l’effetto, nel caso di specie, è attuale, per la mancanza di pronuncia irrevocabile, l’obbligo del giudice di rilevare l’esistenza della causa estintiva del reato.

4. Con memoria difensiva depositata il 5 aprile 2011 il ricorrente ha ribadito il vizio della decisione impugnata già censurato, sul rilievo che la res iudicata è costituita solo dalla sentenza irrevocabile che esaurisce l’azione penale e costituisce titolo idoneo per il promovimento dell’esecuzione; ove vi sia annullamento con rinvio, al giudice di rinvio è precluso l’esame delle parti non annullate, ma la res iudicata si forma solo con la chiusura definitiva del processo, e che, per l’effetto, operando nel giudizio di rinvio non un giudicato ma una semplice preclusione, la causa estintiva intervenuta dopo l’annullamento con rinvio opera anche rispetto agli effetti del reato giudicati con le parti non annullate dalla sentenza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Come esattamente ha rilevato la sentenza impugnata, la giurisprudenza di legittimità ha affermato da tempo che, qualora sia rimessa da questa Corte al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato (progressivo) formatosi sull’accertamento del reato e della responsabilità dell’imputato, con la definitività della decisione su tali parti, impedisce l’applicazione di cause estintive sopravvenute all’annullamento parziale (Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 16/01/1991, Agnese, Rv. 186164; Sez. U, Sentenza n. 6019 del 11/05/1993, dep. 14/06/1993, Ligresti e altri, Rv. 193418;

Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, dep. 19/04/1994, Cellerini e altri, Rv. 196886; Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, dep. 23/05/1997, Attinà, Rv. 207640; Sez. 6, n. 5578 del 02/04/1998, dep. 13/05/1998, Tafi e altri, Rv. 210612; Sez. 1, n. 4703 del 22/02/1999, dep. 14/04/1999, El Achari, Rv. 213024; Sez. 3, n. 47579 del 23/10/2003, dep. 12/12/2003, Arici, Rv. 226646; Sez. 2, n. 12967 del 14/03/2007, dep. 29/03/2007, Mazzei, Rv. 236462; Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008, dep. 22/01/2009, Talarico, Rv. 242494; Sez. 2, n. 8039 del 09/02/2010, dep. 01/03/2010, Guerriero, Rv. 246806; Sez. 4, n. 24732 del 27/01/2010, dep. 01/07/2010, La Serra e altri, Rv. 248117).

2.1. L’art. 624 c.p.p., comma 1 stabilisce, invero, che se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.

Se, pertanto, l’annullamento è pronunciato per la parte di sentenza concernente l’entità della pena (che dovrà essere rideterminata, ma non potrà essere eliminata) o la concessione dei benefici (che dovranno essere valutati), la parte concernente l’affermazione della responsabilità diviene intangibile.

Questa parte non annullata, infatti, lungi dal porsi in "connessione essenziale con la parte annullata", acquista "autorità di cosa giudicata", sicchè il giudizio di rinvio, in relazione ai suoi limiti obiettivi e alle peculiari connotazioni delle sentenze di questa Corte, non può che essere limitato alla parte annullata, e soltanto a quella.

2.2. Pertanto, poichè nel caso di specie si verte proprio in un’ipotesi specifica di annullamento parziale con rinvio, limitato esclusivamente alla decisione in merito alla sospensione condizionale della pena, il conseguente avvenuto passaggio in giudicato della statuizione sulla responsabilità rende irrilevante il dedotto decorso del termine prescrizionale.

3. Le deduzioni del ricorrente, che collegano la formazione del giudicato, preclusiva del rilievo dell’esistenza di causa estintiva del reato, alla irrevocabilità della condanna, comprensiva dell’accertamento della responsabilità e della determinazione della pena e delle modalità della sua esecuzione, sulle quali incide la sospensione condizionale della pena, e deducono l’operatività nel giudizio di rinvio della semplice preclusione dell’esame delle parti non annullate, sono del tutto infondate.

Esse omettono di rilevare che la decisione di questa Corte, richiamata come pertinente (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, dep. 28/06/2000, "ruzzolino A., Rv. 216239), è intervenuta su quesito concernente il giudizio di cognizione in senso stretto e non quello di rinvio, senza affrontare nè tanto meno mettere in discussione i principi giurisprudenziali in tema di giudicato parziale determinato dalle sentenza di annullamento di questa Corte.

Con detta sentenza questa Corte ha infatti affermato che, nel corso del giudizio ordinario di cognizione, sui punti che non costituiscono oggetto di gravame non si forma il giudicato ma solo una preclusione al loro esame, correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, con la conseguenza che, in caso di condanna, la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell’imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l’autorità di cosa giudicata, non intervenendo decisione irrevocabile sull’intero capo quando per lo stesso l’impugnante devolga al giudice l’indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, ed ha coerentemente rilevato che l’eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finchè il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce.

3.1. Rispetto a tale caso di impugnazione parziale di alcuni capi o punti di una sentenza, nel quale, non formandosi alcun giudicato parziale, ma solo una preclusione di ordine processuale al riesame dei punti della sentenza non impugnati, tutte le cause di estinzione del reato preesistenti o sopravvenute possono essere dichiarate, sono del tutto diversi, ai fini della prescrizione, gli effetti dell’annullamento parziale di una sentenza, con giudizio di rinvio non inerente l’accertamento del fatto o la responsabilità dell’imputato.

In tale secondo caso, alla stregua del predetti principi di diritto, che questo Collegio condivide e riafferma, il verificarsi del passaggio in giudicato dei capi o dei punti della sentenza non annullati, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., comporta che la prescrizione eventualmente maturata nel frattempo o già maturata in precedenza, ma non rilevata, non può essere dichiarata dal giudice di rinvio.

4. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato Inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè – valutato il contenuto del ricorso e in difetto dell’ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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