Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-10-2011, n. 5649 Aggiudicazione dei lavori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente atto di appello è proposto dalla società appellante avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha rigettato un ricorso presentato in quella sede dalla medesima appellante relativamente all’aggiudicazione di lavori di un tratto del fiume Marta, in favore del soggetto appellato, intervenuta peraltro dopo una relazione depositata dal consulente tecnico d’ufficio.

Questi i motivi dell’appello:

Violazione e falsa applicazione della lettera di invito e delle norme in materia di sottoscrizione dei progetti, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità e irrazionalità manifeste, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà e violazione della "par condicio"; in quanto l’Ati aggiudicataria ha presentato una variante al progetto non consentita avendo modificato la geometria del tracciato oltre ad altri stravolgimenti che non consentivano di considerare la variante proposta come migliorativa, mentre è errata la valutazione formulata dal consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice di primo grado; oltre a ciò, le varianti tecniche non risultano firmate da professionisti abilitati;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 96, lett. e) ed f) della legge n. 523 del 25 luglio 2004, della legge di gara e dei principi del buon andamento, trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione; per prevedere il progetto dell’aggiudicataria la piantumazione di sostanze arboree vietata dalla normativa di cui in rubrica:

Violazione e falsa applicazione della "lex specialis", difetto di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità e irrazionalità manifeste, travisamento dei fatti, difetto di motivazione, contraddittorietà e violazione della "par condicio"; essendo irrealizzabile l’opera nei 75 giorni ipotizzati;

Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 79, comma 5, del d. lgs. n. 163 del 2006, nonché della legge di gara, dell’art. 130 del d.P.R. n. 554 del 1999, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, illogicità e irrazionalità manifeste, oltre che difetto di motivazione; per non essere stata comunicata l’aggiudicazione definitiva entro i cinque giorni successivi.

Chiede, infine, l’appellante il risarcimento del danno.

Si costituiscono in giudizio sia la Regione Lazio che l’impresa aggiudicataria, le quali, oltre a denunciarne profili di inammissibilità, si oppongono nel merito all’appello e ne domandano la reiezione.

Replicano sia l’appellante che la Regione Lazio, che insistono sulle rispettive conclusioni.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2011.

Motivi della decisione

L’appello è infondato.

Per quanto concerne la variante migliorativa, il Collegio condivide le considerazioni svolte dal primo giudice, il quale, sulla base di una precisa e dettagliata relazione di un consulente tecnico d’ufficio, appositamente nominato, ha ritenuto che la variante presentata dall’aggiudicataria (nessuna foce chiusa, palificata flessibile, riproduzione della sponda esistente, mancata previsione che i fossi Bagnaia e Torrone attraversino le arginature, opportuna eliminazione delle canalette di scolo, ecc.) non avesse determinato uno sconvolgimento del progetto posto a base di gara, essendosi invece verificati dei miglioramenti operativi nel rispetto delle previsioni generali del progetto originario.

Con riferimento alla censura concernente il fatto che le varianti non sarebbero state sottoscritte da soggetti iscritti all’albo professionale, non può non rilevarsi che nella specie non si era in presenza di una progettazione, ma soltanto di alcune proposte rispetto all’originario progetto, proposte che, se accettate, come è stato nella presente vicenda, andavano a confluire nel progetto originario e sussunte in esso da parte del progettista.

Relativamente alla ritenuta errata piantumazione di essenze arboree lungo gli argini, non può non rilevarsi, al di là del fatto che la normativa di riferimento non riguarda le nuove opere, che nella specie la piantumazione suddetta, è stata prevista insieme con tutta l’opera idraulica, formando una parte essenziale di essa, nel senso che la piantumazione in parola rappresenta un elemento importante per la tenuta integrale del sistema fluviale come rideterminato con la nuova progettazione di sistemazione dell’alveo.

La censura relativa alla irrealizzabilità dell’opera nei 75 giorni previsti, è invece infondata in quanto da un lato ex ante l’offerta sul punto non appare incongrua avuto riguardo alla organizzazione imprenditoriale della aggiudicataria (attivazione contemporanea di quattro cantieri) e dall’altro ex post i maggiori tempi di esecuzione risultano connessi alle perizie in variante.

Infine, per quanto concerne il difetto di comunicazione tempestiva dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, premesso che la stessa è stata comunque portata a conoscenza dell’appellante, va rilevato che i termini che si ritengono violati non hanno affatto il carattere della perentorietà, e purché le comunicazioni raggiungano i destinatari in termini ragionevoli (come è avvenuto nella specie) per consentire una tempestiva impugnazione, gli stessi non possono determinare l’annullamento della intervenuta aggiudicazione.

L’appello, assorbita ogni ulteriore questione, va perciò respinto, con conferma della sentenza appellata.

Tuttavia, le spese di giudizio del presente grado, stante la complessità e la delicatezza della vicenda, possono essere integralmente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Rigetta l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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