Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-10-2011, n. 5648 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R. S. O. s.r.l. e C. S.R. soc. coop. a r.l., società che svolgono il servizio di granturismo su gomma, con l’atto di appello qui in esame, hanno impugnato la sentenza n. 1033 del 2011, con la quale il TAR Lazio ha dichiarato l’obbligo del Comune di Roma di provvedere, in modo espresso e motivato, sull’istanza prodotta dalla Società Compagnia di Navigazione P. S. s.r.l., tesa a sollecitare le modalità di erogazione del servizio di granturismo su gomma a mezzo bus svolto dalle predette società.

Con atto di rinuncia dell’8 luglio 2001, notificato ritualmente alle altre parti in causa, le suddette società hanno rappresentato che la sentenza del TAR è stata integralmente eseguita dal Comune di Roma, sicché è venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio d’appello ed hanno dichiarato di rinunciare al ricorso in appello, con compensazione delle spese di lite.

Motivi della decisione

Il Collegio, a tal punto, non può che prendere atto della rinuncia al ricorso d’appello e dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera c) del c.p.a..

Le spese di giudizio vanno compensate, atteso l’accordo delle parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in appello, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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