Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-02-2012, n. 2102 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato S.S. conveniva davanti al Tribunale di Forlì C.A. e F. A., e, premesso di aver stipulato un contratto preliminare, in un momento di difficoltà economica, con il C., al quale aveva promesso in vendita una villa con annesso terreno; che la villa, in parziale adempimento di tale contratto, era stata successivamente ceduta a F.A. con atto del 29 gennaio 1998 autenticato con atto notarile; che il prezzo convenuto, pari a L. 320.000.000, era inferiore alla metà del valore di detto immobile, chiedeva la rescissione dei suddetti contratti, ovvero la risoluzione degli stessi per inadempimento o per decorso del termine essenziale.

All’instaurato giudizio, venivano riuniti quelli rispettivamente proposti dalla F. e dal C.: la prima chiedeva la consegna dell’immobile e il risarcimento dei danni; il secondo (ma tale aspetto non interessa il presente giudizio, essendosene disposta successivamente la separazione) presentava domanda di esecuzione in forma specifica in relazione al terreno.

Con sentenza n. 923 del 2000, il Tribunale, ritenuto, sulla base dell’esame delle risultanze processuali e di una consulenza tecnica d’ufficio che il prezzo indicato nell’atto di compravendita era inferiore a quello effettivo, e che questo corrispondeva all’incirca al valore dell’immobile, respingeva la domanda di rescissione.

Rilevava, altresì, che nessun inadempimento era imputabile alla F. e al C., essendosi invece lo S. reso inadempiente in relazione all’obbligazione di consegna della villa, di cui veniva ordinato il rilascio.

Lo S. veniva altresì condannato al risarcimento dei danni in favore della F., liquidati equitativamente in L. cinque milioni.

Proponeva appello lo S. in via principale nonchè la F. in via incidentale e, costituitosi C.A., la Corte d’Appello di Bologna, con la decisione in esame depositata in data 26 luglio 2006, rigettava entrambi i gravami.

Ricorreva per cassazione lo S. con quattro motivi e relativi quesiti; resistono con controricorso il C. e la F..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce "violazione di legge per violazione dell’art. 1448 c.c. in rapporto agli artt. 2702, 2703 c.c., artt. 2722 e 184 c.p.c., nonchè alle norme generali in materia di contraddittorio e onere della prova ex art. 2967 c.c.. Errata valutazione delle prove agli atti del giudizio. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia".

Con il secondo motivo si deduce "violazione di legge per violazione degli artt. 116 e 201 c.p.c., nonchè difetto di motivazione.

Violazione dell’art. 184 c.p.c.".

Con il terzo motivo si deduce "omessa motivazione. Violazione di legge per violazione dell’art. 1418 c.c.".

Con il quarto motivo si deduce "violazione di legge per violazione dell’art. 1362 c.c., e segg.; art. 1453 c.c., e segg.; artt. 1175, 1375 c.c.; omessa motivazione. Violazione dell’art. 184 c.p.c.".

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze, da trattarsi congiuntamente avendo ad oggetto il medesimo thema decidendum della sussistenza (esclusa nella decisione impugnata) dei presupposti per un’eventuale pronuncia di rescissione o risoluzione per inadempimento.

Deve innanzitutto premettersi che la Corte di merito, sulla base di un compiuto esame delle risultanze di causa e della consulenza di ufficio, ha ampiamente e logicamente motivato il rigetto delle richieste dell’odierno ricorrente, affermando che "…..ne consegue che, anche ammettendo, per ipotesi, che il prezzo indicato nell’atto corrispondesse a quello reale, in ogni caso risulterebbe superiore alla metà di quello derivante dalla stima effettuata dal consulente tecnico d’ufficio, di talchè la domanda di rescissione appare in ogni caso destituita da fondamento" e che "quanto alla domanda di risoluzione per inadempimento, va considerato che lo S. imputa alla F. l’inadempimento consistente nel mancato pagamento della quota di mutuo che la stessa si era accollato. Nell’atto di compravendita in data 29 gennaio 1988, intervenuto tra lo S. e la F., si stabilisce, fra l’altro, che la parte acquirente si impegna a estinguere a sue cure e spese i relativi debiti (inerenti alle ipotetiche iscritte dalla Cassa di Risparmio di Cesena), non appena presentati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Forlì gli atti notarili di assenso alle cancellazioni di tutte le altre ipoteche sopramenzionate con relative note.

Essendo pacifico che detta condizione, tale da l’acquirente in grado di versare con relativa tranquillità ulteriori somme, non si era verificata, non può imputarsi alcun colpevole inadempimento all’appellata".

A fronte di ciò il ricorrente, con tutti i detti motivi, tende, tra l’altro in modo generico e privo di autosufficienza, a un riesame di circostanze di fatto e dati documentali non ulteriormente valutabili nella presente sede di legittimità.

Infatti, con il primo e terzo motivo si afferma la configurabilità di una rilevante sproporzione tra valore dell’immobile in questione e prezzo pattuito; con il secondo motivo si prospetta il rilievo di dati peritali (senza però indicare specificamente quali e la relativa "decisività" ai fini di una pronuncia diversa rispetto a quella impugnata);

con l’ultimo motivo si deduce l’erronea valutazione dei presupposti per una pronuncia di risoluzione dell’accordo in esame.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *