Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-10-2011, n. 5647 Diritto straniero e comunitario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente ha impugnato dinanzi al T.a.r. la deliberazione di giunta regionale n. 4285 del 4.8.1998, nella parte in cui ha rigettato la domanda di ammissione al regime di aiuti previsti dalla Regione Lazio per il periodo 1994/1999 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, in relazione al settore del vino, per insussistenza dei requisiti indicati nella decisione della Commissione 94/173/CE.

Il T.a.r. ha respinto il ricorso sul principale rilievo che la domanda era stata avanzata da una associazione tra una azienda di trasformazione, definita associante, e produttori agricoli di uva, definiti associati, mentre la Commissione CEE ha considerato ammissibili i progetti presentati da soli raggruppamenti di imprese di trasformazione o di associazioni di produttori, che si raggruppino per trasformare i loro prodotti.

La ricorrente ha proposto appello, affidandolo ai seguenti motivi:

– il T.a.r. avrebbe errato nel respingere il motivo fondato sull’insufficiente motivazione, poiché la laconica motivazione del provvedimento non consentirebbe di comprendere quali dei requisiti non sarebbe stato rispettato, posto che la Decisione CE 94/173, al punto 2.11 dell’allegato prevedeva quattro tipologie di progetti ammissibili ai contributi. Peraltro, il provvedimento si uniformerebbe immotivatamente alle conclusioni raggiunte dal Gruppo intersettoriale di valutazione dei progetti, pur se in contrasto con il parere favorevole reso, nel corso dell’istruttoria, dalla Commissione tecnica, dotata di ampi poteri istruttori;

– la decisione sarebbe approdata ad una interpretazione errata del punto 2/11 della Decisione CEE che, avendo come fine la ristrutturazione degli impianti di trasformazione, non consentirebbe di distinguere tra raggruppamenti di imprese e associazioni di produttori, stante una disciplina comunitaria che favorisce accordi di integrazione verticale; non si comprenderebbe poi per quali ragioni il termine "produttori" andrebbe inteso in un solo senso (produttori di uva o produttori di vino) quando è, di regola, usato per indicare sia gli uni che gli altri;

– avrebbe errato il T.a.r. nel ritenere la scrittura privata di costituzione dell’associazione carente di sottoscrizione e data e nel considerare non provata la costituzione in data anteriore alla presentazione della domanda poiché tale aspetto non sarebbe mai stato rilevato dalla Commissione tecnica.

Si è costituita la Regione Lazio per resistere al gravame.

All’udienza del 24 maggio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

La Decisione della Commissione del 22 marzo 1994 94/173/CEE indica i criteri di scelta comunitari per la selezione degli investimenti che possono beneficiare di un finanziamento comunitario ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 866/90 e (CEE) n. 867/90 relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura.

Nel settore dei vini e degli alcoli, la decisione prevede che possano essere ammessi ai benefici comunitari:

– investimenti necessari per il raggruppamento di imprese o di associazioni di produttori, in caso di ristrutturazione di impianti di trasformazione, sempre che la nuova capacità di trasformazione sia inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità totale abbandonata nella regione in causa;

– investimenti aventi come obiettivo la tutela dell’ambiente, la prevenzione degli inquinamenti, l’eliminazione dei rifiuti e il recupero di imballaggi e recipienti;

– investimenti relativi ai prodotti ottenuti con la viticoltura biologica;

– investimenti promossi da organismi che raggruppino, in primo luogo, i produttori e gli altri operatori economici, intesi a migliorare il controllo delle qualità od a ridurre le rese vitivinicole, con l’effetto di favorire la ristrutturazione del settore.

La deliberazione impugnata ha escluso l’ammissione ai benefici della ricorrente per "non rispondenza di criteri di scelta previsti Dir. CEE 173/94". Nelle premesse del provvedimento sono espressamente richiamate le conclusioni cui è giunto il Gruppo intersettoriale incaricato di esaminare i verbali delle Commissioni tecniche che, a motivazione del proprio parere, ritiene non soddisfatta la condizione di cui al punto 2.11 della decisione della Commissione CEE, che limita gli interventi nel settore del vino soltanto ai "raggruppamenti di imprese o di associazioni di produttori, in caso di ristrutturazione di impianti di trasformazione". Non è, quindi, possibile, in presenza di un esplicito richiamo alla prima delle tipologie di progetti finanziabili indicati al punto 2.11 della decisione 94/173/CEE, equivocare quanto alle condizioni considerate dall’amministrazione indispensabili ai fini dell’ammissione al finanziamento e non ricorrenti nel caso considerato.

Inoltre, in presenza di un esplicito richiamo, è da condividere la sentenza di primo grado che ha considerato sufficiente la motivazione per relationem al verbale del Gruppo intersettoriale in data 12 dicembre 1998 dal quale si desumono chiaramente le ragioni della valutazione di non ammissione. Vanno, a riguardo richiamati i consolidati principi per cui la motivazione di un provvedimento amministrativo per relationem è legittima quando consenta di valutare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell’atto, reso disponibile, al quale si opera il rinvio e quando questo faccia parte della stessa sequenza procedimentale (Cons. St. Sez. V, 12.5.2011, n. 2821), tutte condizioni rilevabili nella fattispecie.

Quanto al contrasto tra il parere della Commissione tecnica e le contrarie conclusioni del Gruppo intersettoriale, occorre rilevare che, come correttamente la Regione ha sottolineato, ai sensi dell’art. 10 dell’avviso pubblico di cui alla deliberazione n.2786 del 13 maggio 1997, il Gruppo intersettoriale veniva incaricato di esaminare i verbali delle singole Commissioni tecniche e di proporre i progetti al finanziamento. Rientrava, quindi, fra i poteri del Gruppo quello di verificare le condizioni di ammissione al finanziamento, mentre alla Commissione istruttoria era affidato il compito di valutare ciascun progetto verificandone la rispondenza al tipo di interventi ammissibili. Ininfluente, ai fini della proposta del Gruppo intersettoriale, doveva pertanto considerarsi il giudizio della Commissione tecnica in ordine ai requisiti soggettivi indicati dalla Decione CEE, su cui nulla impediva al Gruppo di compiere diverse e motivate valutazioni.

E" quindi infondato e va respinto il primo motivo di appello.

Occorre, poi, osservare che il progetto in questione appartiene alla prima tipologia prevista al punto 2.11 della decisione, concernendo l’acquisto e l’ammodernamento di una struttura di trasformazione. Sotto il profilo soggettivo, il punto 2.11 dell’allegato alla Decisione 94/173/CEE richiama i soli investimenti necessari "per il raggruppamento di imprese o di associazioni di produttori". Esso prevede, quindi, due tipologie di raggruppamenti che possano beneficiare dell’aiuto, rispettivamente di imprese di trasformazione "o" di associazioni di produttori, che si uniscano su una base contrattuale assicurando una "collaborazione seria", secondo quanto chiarito dagli Uffici della Commissione con nota del 9 giugno 1997, per la produzione o commercializzazione a lungo termine del vino.

A prescindere, quindi, dalla ulteriore questione che per "produttori" si intendano sia i produttori di vino che quelli di uva, ritiene il Collegio di condividere l’interpretazione fornita dal primo giudice della disposizione, nel senso di escludere raggruppamenti misti di imprese di trasformazione e di produttori, quale quella costituita dalla ricorrente. D’altra parte, l’aver voluto ammettere ai benefici i raggruppamenti di associazioni di produttori trova la sua ratio giustificatrice nel voler incentivare, in base a valutazioni che rientrano nella discrezionalità delle Istituzioni comunitarie, investimenti da parte di tali soggetti, allo scopo di migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei propri prodotti vitivinicoli.

Anche il secondo motivo va, pertanto, respinto.

La confermata assenza delle condizioni soggettive per poter accedere al contributo assorbe l’ulteriore motivo relativo al perfezionamento del contratto di associazione in partecipazione.

Conclusivamente, l’appello deve essere respinto.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l’effetto, la sentenza di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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