Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-02-2012, n. 2101 Guardie particolari e istituti di vigilanza privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società Aldo Goglia e Figli convenne la Securpol s.r.l. davanti al Tribunale di Frosinone chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale subiti a seguito di un furto perpetrato da ignoti nell’immobile adibito a deposito di generi alimentari.

Esponeva l’attrice che il contratto di vigilanza stipulato con la convenuta prevedeva che questa avrebbe dovuto, in caso di allarme, intervenire per accertarne le cause dandone tempestivo avviso. Era invece accaduto che i dipendenti della Securpol erano intervenuti a seguito dell’allarme entrato in funzione alle ore 1,35 del (OMISSIS) ma non avevano rilevato alcuna anomalia ed avevano omesso di avvertirla.

Il Tribunale respinse la domanda, sul rilievo che l’obbligo di avvisare il cliente era contrattualmente previsto per l’ipotesi che i vigilanti riscontrassero delle irregolarità, mentre questi avevano riferito che al momento del controllo effettuato, dopo l’allarme, tutto era in ordine.

La Corte d’Appello respingeva l’appello.

Propone ricorso per cassazione la ditta Aldo Goglia & Figli s.n.c. con tre motivi.

Resiste con controricorso la Securpol.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, parte ricorrente denuncia:

"Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia)".

Sostiene in particolare il G. che la Corte d’Appello ha ritenuto "non verificabile" la clausola contrattuale che prevede l’avviso all’abbonato, in quanto il testo del contratto non è stato prodotto. Tale circostanza è contestata però dal ricorrente il quale sostiene che il contratto è stato esibito sin dal giudizio di primo grado.

Il motivo deve essere rigettato.

L’impugnata sentenza ha infatti respinto la domanda attrice non per il mancato deposito del contratto ma perchè, giusta il tenore letterale della clausola, richiamata dallo stesso ricorrente ("…avviso all’utente, nel più breve tempo possibile, delle anomalie riscontrate"), nessuna effrazione è stata rilevata.

In altri termini, poichè dal controllo effettuato dai vigilanti non è stata riscontrata alcuna anomalia, non sussisteva l’obbligo contrattuale di avvisare l’utente.

Con il secondo e terzo motivo, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 2) "Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia). Violazione dell’art. 1218 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) Violazione dell’art. 1176 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)"; 3) "Violazione dell’art. 1223 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)".

Sostiene parte ricorrente che la Corte ha violato la disciplina dell’onere della prova in quanto nel rapporto contrattuale spettava alla ditta Goglia dimostrare soltanto l’inadempimento mentre la prova liberatoria era a carico della Securpol.

Quest’ultima aveva l’obbligo, espressamente previsto nel contratto, di avvisare tempestivamente l’utente in ordine all’esistenza dell’intervenuto allarme e gravava su di essa l’onere della prova che l’inadempimento era stato determinato da impossibilità della prestazione ad essa non imputabile. Pertanto, si afferma, la Securpol deve essere ritenuta responsabile dei danni subiti dalla ditta Goglia per effetto del furto, dato che essa Securpol ha posto in essere un comportamento omissivo gravemente negligente che deve essere collegato con un oggettivo rapporto causale con i danni subiti dall’attuale ricorrente.

Il motivo deve essere rigettato.

In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (Cass., 13 giugno 2006, n. 13674).

Nel caso in esame la clausola contrattuale in cui si prevedeva che la Securpol aveva l’obbligo di avvisare l’utente nel più breve tempo possibile in caso di riscontrate anomalie è stata rispettata in quanto gli addetti alla vigilanza, intervenuti sul luogo, non hanno riscontrato alcun segno indicatore del furto, per cui non è sorta la necessità di dare avviso alla ditta Goglia.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato mentre la peculiarità della fattispecie induce a ritenere che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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