Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-10-2011, n. 5646 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società cooperativa M., collocatasi con punti 82,75 al terzo posto nella gara per l’affidamento da parte del Comune di Pescara del servizio di teleassistenza e telesoccorso, ha impugnato in primo grado l’aggiudicazione in favore della Cooperativa sociale C. 2. O. Onlus, con un punteggio di 86,88, lamentando la mancata attribuzione di venti punti, in luogo dei quindici assegnati, in relazione al numero degli utenti assistiti negli anni 2005/2006 indicato in "più di 5.000". L’art. 7 del capitolato speciale prevedeva, infatti, l’attribuzione di 15 punti per un numero di assistiti da 4001 a 5.000 e di venti punti per un numero di assistiti superiore a 5.000.

Ha proposto ricorso incidentale la controinteressata, assumendo che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare inadeguata ed incompleta l’indicazione degli assistiti, in quanto riferita al dato globale dei servizi di telesoccorso, teleassistenza e telecontrollo, questi ultimi non richiesti, e quindi non valutabile ai fini dell’attribuzione di alcun punteggio.

Il T.a.r. ha accolto il ricorso incidentale e ha considerato di conseguenza da respingere il ricorso principale.

L. M. propone appello per errata interpretazione da parte del T.a.r. dell’art. 7 del capitolato speciale che, lungi dall’imporre una distinzione delle utenze tra diversi servizi, avrebbe ammesso l’indicazione del dato globale nonchè per l’omessa attribuzione di ulteriori cinque punti previsti per lo scaglione superiore ai 5.000 utenti. Invero, illegittimamente la Commissione avrebbe proceduto ad una inammissibile integrazione del bando, esigendo una indicazione numerica degli utenti e considerando insufficiente l’indicazione "più di 5.000".

Si sono costituiti il Comune di Pescara ed il C. 2. O. per resistere al gravame.

Tutte le parti hanno depositato memorie difensive ed all’udienza del 24 maggio 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello è infondato.

L’art. 7 III del bando pubblico e capitolato speciale prevede quale fattore descrittivo del progetto tecnico valutabile il "numero utenti fruitori del servizio di telesoccorso anno 2006 e anno 2005" e stabilisce, per quanto qui interessa, un punteggio di 15 punti per lo scaglione da 4001 a 5000 utenti e di 20 punti per lo scaglione oltre i 5.000 utenti.

L. M., in sede di offerta, ha dichiarato di aver assistito negli anni 2005 e 2006, globalmente, per servizi di telesoccorso- teleassistenza e telecontrollo più di 5.000 utenti.

Ritiene il Collegio che la dichiarazione non risponda alle indicazioni del bando in quanto non rende evidente il numero degli utenti assistiti dal solo servizio di telesoccorso, ossia di gestione mediante un servizio telematico di emergenza, ma considera globalmente anche gli utenti assistiti da telecontrollo, ossia di verifica del buon funzionamento del telesoccorso, non rientrante nelle prestazioni messe a gara e comunque non indicato dall’art. 7.

Correttamente, pertanto, il Tar, in accoglimento del ricorso incidentale, ha considerato non valutabile l’offerta.

In ogni caso, infondato è pure il motivo di appello con cui si sostiene che l’indicazione "oltre 5.000 utenti" avrebbe meritato venti punti in quanto rientrante nel massimo scaglione. Invero, correttamente la Commissione di valutazione ha considerato detta espressione vaga e generica e, pertanto, non valutabile per un numero di utenti superiore a 5.000, in quanto non precisamente indicato, tanto in diretta applicazione dei criteri di valutazione recati dalla lex specialis che non hanno subito alcuna integrazione. La chiara portata dell’art. 7 del bando, priva di qualsiasi elemento di equivocità tale da provocare l’esercizio del potere di soccorso ai sensi dell’art. 46 del d. lgs. n. 163/2006, non consentiva, pertanto, l’attribuzione di un punteggio superiore a quindici.

Conclusivamente, l’appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese in favore del Comune di Pescara e del C. 2. O. che liquida in euro 4.000,00 (quattromila) per ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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