Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-02-2012, n. 2100 Contratto

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Svolgimento del processo

L.M.G. convenne in giudizio F. A., davanti al Tribunale di Fermo, esponendo di aver stipulato con costui, il 30 agosto 1993, un contratto di cessione d’azienda e che il convenuto si era reso inadempiente per il mancato pagamento di valori bollati ed altre merci, oltre il prezzo pattuito, e per non essersi prestato al subentro in un contratto di leasing. Chiedeva pertanto la declaratoria di avvenuto trasferimento in capo al convenuto della locazione finanziaria, il rimborso dei canoni pagati dall’ 1 settembre 1993 e il pagamento del residuo corrispettivo, oltre accessori.

Si costituiva il F. negando che il macchinario in oggetto fosse compreso nel ramo d’azienda cedutogli e che fosse stato pattuito un separato corrispettivo per le merci di cui sopra.

Chiedeva inoltre in via riconvenzionale il risarcimento del danno subito per avere l’alienante disdetto le utenze telefoniche ed elettriche, per aver rinunciato al servizio dell’impianto centralizzato di riscaldamento dei locali aziendali, per aver revocato la firma per il prelevamento di valori bollati e per non aver provveduto a prelevare il macchinario condotto in leasing. Il Tribunale, tenuto conto che oggetto del contratto di cessione non era l’intera azienda bensì un ramo della stessa, rigettava le domande attrici e quelle riconvenzionali di parte convenuta compensando le spese processuali.

Proponeva appello la L. deducendo di aver alienato in tutta la sua interezza la propria attività commerciale eccezioni fatta per la sola licenza di vendita di generi di monopolio; rilevava inoltre: che il tenore letterale del contratto indicava come la vendita comprendesse tutte le attrezzature esistenti nel negozio; che il leasing non poteva essere ricollegato all’altro ramo di azienda non ceduto; che la stessa natura della locazione finanziaria imponeva di escluderne la riconducibilità nell’ambito dei contratti a carattere personale per i quali l’art. 2558 c.c., non ammette la successione ope legis; che era evidente la ricomprensione del macchinario in questione nell’ambito della cessione.

Osservava altresì, per quanto riguarda le merci e generi di monopolio residui, che la prova testimoniale aveva rilevato sia l’esistenza di un accordo verbale fra le parti successivo alla vendita del 30 agosto 1993, sia la mancata corresponsione del relativo importo restante.

Il F. chiedeva l’integrale rigetto dell’appello e svolgeva appello incidentale in ordine al rigetto della propria domanda riconvenzionale.

La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello principale e in riforma della sentenza impugnata, condannava F. A. al pagamento a favore di L.M.G. dell’importo di Euro 7.170,54, oltre accessori, a titolo di saldo dovuto per il pagamento di titoli, valori e beni di monopolio.

Respingeva per il resto sia l’appello principale che l’appello incidentale.

Propone ricorso per cassazione L.M.G., con due motivi.

Resiste con controricorso F.A..

Motivi della decisione

Con i due motivi del ricorso, che per la loro stretta connessione devono essere congiuntamente esaminati, parte ricorrente rispettivamente denuncia: 1) "Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 2558, 1362 c.c., e segg., artt. 2795 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3"; 2) "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5".

Sostiene parte ricorrente che la sentenza impugnata ha violato le regole sulla ripartizione dell’onere della prova in quanto ha affermato l’esistenza di un patto contrario partendo da una scrittura privata che non contiene alcun riferimento ad un simile accordo e quindi che il convenuto non ha provato il patto contrario ai sensi dell’art. 2558 c.c.. Si sostiene inoltre che sono stati erroneamente applicati l’art. 1362, e segg., in quanto questi ultimi sono stati impiegati non per spiegare il senso di un accordo, bensì per dimostrarne l’esistenza, aggirando il disposto dell’art. 2729 c.c..

Secondo parte ricorrente l’impugnata sentenza è altresì contraddittoria in quanto da un lato è stato riconosciuto che la locazione finanziaria non aveva un carattere personale, mentre dall’altro lato si è affermato che non aveva una particolare attinenza con l’esercizio della tabaccheria.

I motivi devono essere rigettati in quanto vertono su profili di merito.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità l’interpretazione del contratto, la quale consiste nell’accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, la cui valutazione è censurabile in cassazione soltanto per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche.

Pertanto non può trovare ingresso in cassazione la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito, che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati.

Nel caso di specie l’impugnata sentenza sostiene che la cessione riguarda solo un ramo dell’azienda e non l’intera azienda; che il contratto contiene una analitica descrizione di ciò che faceva parte dell’azienda stessa; che l’apparecchiatura per i biglietti da visita non poteva essere trasferita in quanto, non essendo la titolare dell’impresa proprietaria, era necessario farne esplicita menzione nel contratto ove il cessionario volesse effettivamente usufruirne.

Tale interpretazione, in presenza di una congrua motivazione logico giuridica non è suscettibile di valutazione in sede di legittimità.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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