Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-10-2011, n. 5645

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La G. C. ha impugnato l’aggiudicazione in favore della S. del servizio di ristorazione collettiva dei Comuni di Aviano, Budoia, Montereale Valcellina e Polcenigo per il periodo 13.9.2010 – 30.6.2014, per non avere l’aggiudicataria dichiarato la disponibilità di due centri cottura, diversamente da quanto previsto dal bando.

Quest’ultima si è costituita in giudizio, proponendo altresì ricorso incidentale, volto ad affermare la necessità di esclusione della ricorrente per non aver dichiarato eventuali cause ostative ai sensi dell’art. 38 d. lgs. n. 16372006 nei riguardi dei procuratori speciali e per non avere l’effettiva disponibilità del secondo centro cottura dichiarato.

Il T.a.r. ha respinto il ricorso principale, considerando la dotazione del secondo centro cottura non come requisito tecnico di ammissione alla gara, ma come elemento di valutazione dell’offerta, non influente sull’esito della selezione per la sua entità- inferiore allo scarto tra la prima e la seconda graduata- ed ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

Propone appello la G. sostenendo l’erroneità della sentenza per travisamento dei fatti, erroneità, insufficienza ed erroneità della motivazione ed avanzando domanda di risarcimento del danno.

Si sono costituiti per resistere al gravame il Comune di Aviano e la controinteressata, quest’ultima riproponendo i motivi del ricorso incidentale.

Le parti hanno depositato ampie memorie difensive ed all’udienza del 24 maggio 2011 l’appello è stato trattenuto in decisione.

Va osservato che il disciplinare di gara, nel descrivere l’oggetto dell’appalto in relazione ai diversi comuni fruitori del servizio, fa riferimento sia ad un centro cottura posto a distanza non superiore a trentacinque chilometri sul piano stradale dal Comune di Polcenigo, sia ad una cucina ulteriore per emergenze posizionata a distanza non superiore a venticinque chilometri dal comune di Aviano.

Tuttavia, lo stesso disciplinare riserva una considerazione diversa ai due centri, elencando la cucina di emergenza tra gli elementi del progetto di gestione tecnica, valutabile con un punteggio da 0 a 3 punti ed attinente "direttamente ed esclusivamente alla prestazione oggetto dell’appalto e non alla qualificazione e capacità dei concorrenti" ed indicando la disponibilità del centro cottura, distante non più di trentacinque chilometri dalla sede del Comune di Polcenigo, come requisito tecnico- organizzativo da comprovare entro dieci giorni dalla richiesta dell’amministrazione, secondo il paradigma dell’art.48 d. lgs. n. 163/2006.

Come condivisibilmente giudicato dal T.a.r., in base alla lex specialis solo la dotazione di un centro cottura alla distanza prevista dal Comune di Polcenigo è da considerarsi alla stregua di un requisito tecnicoorganizzativo da dichiarare – e comprovare entro dieci giorni dalla richiesta dell’amministrazione – determinando la sua mancanza l’esclusione dalla gara (Cons. St. Sez. V, 13.12.2010, n. 8739), mentre la dotazione di una seconda "cucina di emergenza" costituisce elemento dell’offerta tecnica suscettibile di valutazione, ove diverso ed ulteriore rispetto al primo.

L’onere dichiarativo del requisito tecnico- organizzativo è stato assolto dalla S. mediante l’attestazione di disponibilità del centro alla distanza prevista dal Comune di Polcenigo, comprovata dalla produzione del contratto con la proprietaria Alpe Adria, che non ha posto limitazioni al suo utilizzo. Non sussistono, quindi, i presupposti per l’invocata esclusione della Sirirt dalla gara.

La circostanza, poi, che il medesimo centro sia stato considerato dalla Commissione di valutazione anche come cucina di emergenza mediante l’attribuzione di due punti, è irrilevante, atteso lo scarto nel punteggio finale tra le due partecipanti (65,32 punti G., 79 punti S.).

Quanto agli effetti della interpretazione del disciplinare operata dall’appellante (nel senso di ritenere requisito di partecipazione la disponibilità di due centri cottura) ai fini della quantificazione dell’offerta economica, il Collegio osserva che non sono stati allegati elementi che possano comprovare la reale incidenza, in termini economici, della disponibilità del secondo centro tale da provocare una disomogeneità tra le offerte. A seguire il ragionamento dell’appellante, occorrerebbe allora considerare anche, in senso contrario, il giudizio della Commissione di valutazione (verbale 9.8.2010) secondo cui la G. non avrebbe dimostrato la disponibilità del primo centro di cottura per tutta la durata dell’appalto. Si tratta, invero, di effetti economici opinabili che necessiterebbero di una obiettiva dimostrazione, nella specie mancante anche di un principio di prova.

L’appello deve essere quindi respinto, così rimanendo assorbita anche la riproposizione delle censure oggetto del ricorso incidentale non esaminato dal primo giudice.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l’appellante a rifondere le spese di giudizio in favore del Comune di Aviano e della S. s.p.a. nella misura di euro 3.000,00 (tremila) per ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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