Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-10-2011, n. 5644 Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Su ricorso della L. Pubblicità, il T.a.r. per il Veneto ha annullato, con sentenza n. 2700/2009 in data 30.10.2009, passata in giudicato, l’aggiudicazione in favore di Pubbli città s.p.a. del servizio in concessione di riordino della segnaletica commerciale sul territorio del Comune di Arcugnano al termine di una procedura negoziata con gara ufficiosa, sul rilievo che la valutazione delle offerte, in base ai criteri di valutazione in ordine decrescente stabiliti nella lettera di invito, non sarebbe stata operata mediante l’attribuzione di un peso in relazione a ciascuna voce né attraverso alcuna esternazione delle ragioni che rendevano preferibile una certa offerta rispetto alle altre. Ha quindi ordinato all’amministrazione il rinnovo delle operazioni di gara sulla scorta degli elementi individuati nella lettera di invito.

La Commissione ha ripetuto le operazioni di valutazione preferendo nuovamente l’offerta della Pubbli città.

Avverso la nuova aggiudicazione ha proposto ricorso la L. Pubblicità.

Il T.a.r. ha respinto il gravame giudicando immune da vizi il nuovo giudizio della Commissione.

Propone appello l’interessata sostenendo l’apoditticità della decisione, da cui non si desumerebbero chiaramente le ragioni del rigetto, e riproponendo i motivi di primo grado non adeguatamente esaminati, consistenti nella violazione dell’art. 83, commi 3, 4 e 5 del d. lgs. n. 163/2006, nella violazione dei principi di correttezza, trasparenza ed economicità delle procedure di aggiudicazione, nell’eccesso di potere sotto vari profili sintomatici, nella errata valutazione delle offerte da parte della Commissione alla luce dei criteri stabiliti nella lettera di invito, nella violazione dell’art.3 comma 40 e dell’art.57 comma 6 del d. lgs. n. 163/2006.

Si è costituito il Comune di Arcugnano per resistere al gravame.

Entrambe le parti hanno depositato ampie memorie difensive ed il ricorso, all’udienza del 24 maggio 2011, è stato trattenuto in decisione.

Infondato è il motivo con cui si lamenta l’insufficienza della motivazione della sentenza resa in primo grado.

Dalla decisione, emessa in forma semplificata ai sensi dell’art. 21 decimo comma della legge n. 1034/1971 applicabile ratione temporis, emergono chiaramente, nonostante la sinteticità della motivazione, giustificata dalla notorietà delle questioni già affrontate nel precedente giudizio, le ragioni del rigetto, consistenti nella presenza di un’ampia ed articolata esposizione delle ragioni poste a base della scelta operata dalla commissione in applicazione dei criteri contenuti nella lettera di invito.

Quanto all’erroneità di tali conclusioni alla luce dei motivi sollevati, il Collegio, in primo luogo, giudica inammissibili le censure proposte contro la lettera di invito e la sua successiva integrazione per contrasto con l’art. 83, commi 3, 4 e 5 del d. lgs. n. 163/2006 nonché in ordine alla procedura scelta (procedura negoziata con gara ufficiosa), già sollevate e coperte dal giudicato costituito dalla sentenza del T.a.r. per il Veneto n. 2700/2009 che, annullando le sole operazioni di valutazione in relazione al riscontrato difetto di motivazione, si è limitata ad ordinarne il rinnovo.

Infondato è poi il motivo con cui si lamenta l’inosservanza dei principi di correttezza, trasparenza ed economicità stabiliti dall’art. 2 d. lgs. n. 163/2006 e la sostanziale arbitrarietà della aggiudicazione. Dal verbale del 9.2.2010 si evincono infatti le ragioni, diffusamente esposte in relazione a ciascuno dei criteri in ordine decrescente indicati nella lettera di invito, in base alle quali viene espresso il giudizio della Commissione in favore dell’offerta di Pubbli città.

Occorre quindi soffermarsi sugli altri motivi, riproposti in chiave impugnatoria nel presente giudizio, avverso le nuove valutazioni della Commissione che, per la loro connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente.

Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe lacunosa, contraddittoria e violativa del giudicato in quanto:

– non riporterebbe i contenuti delle offerte;

– introdurrebbe un criterio valutativo non indicato nella lettera di invito (regolarità della prestazione);

– traviserebbe il contenuto dell’offerta della ricorrente, omettendo di considerare la distinzione tra manutenzione ordinaria, da effettuarsi entro 7 giorni dalla segnalazione, e straordinaria, da effettuarsi entro 48 ore dalla segnalazione nonchè l’offerta di quindici nuovi impianti e del bonus;

– traviserebbe l’offerta economica della ricorrente e della controinteressta.

I motivi sono infondati.

In applicazione dei criteri stabiliti, in ordine decrescente, nella lettera di invito, la Commissione ha valutato tutte le offerte pervenute. A riguardo, il Collegio ritiene superflua la mancata riproduzione, a verbale, del loro contenuto dettagliato, in quanto chiaramente evincibile dagli atti di gara e riportato negli elementi rilevanti ai fini della valutazione.

Quanto alle scelte operate, va osservato che per ciascun criterio la Commissione ha valutato le offerte pervenute ed, in particolare:

– in ordine al primo criterio (prestazioni e/o interventi offerti all’amministrazione inerenti l’arredo urbano e la comunicazione sul territorio), l’offerta di L. è stata correttamente riportata e ritenuta peggiore rispetto a quella di Pubbli città per la necessità della previa segnalazione ai fini dell’intervento di manutenzione (offerto invece con regolarità dalla contro interessata) nonché per la maggiore completezza di servizi proposti dall’impresa prescelta;

– in ordine al secondo criterio (qualità del progetto/proposta in ordine alle caratteristiche tecniche e formali degli impianti nonché alla quantità ed ubicazione dei medesimi), la valutazione si è basata sulla diversa tecnica offerta ai fini del posizionamento dei cartelli;

– in ordine al terzo criterio (quantità ed ubicazione degli impianti) la scelta è stata operata sulla base del numero degli impianti e delle prestazioni aggiuntive offerte, tenendo in debita considerazione il bonus offerto da Pubbli città.

Secondo piani principi, le valutazioni della commissione di gara costituiscono espressione di discrezionalità amministrativa e sono insindacabili in sede giurisdizionale salvo le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti ovvero di violazione dei parametri indicati nel bando (Cons. Stato Sez. V, 09112010, n. 7973; Cons. Stato Sez. V, 17092010, n. 6965). Nella specie, le valutazioni della Commissione appaiono coerenti con i criteri indicati nella lettera di invito e non contengono travisamento, ma solo apprezzamento degli aspetti tecnici, sottratto al sindacato del G.A. Sono, pertanto, immuni dai vizi denunciati.

Quanto al prezzo praticato dalla Pubbli città, l’appellante non ha allegato alcun elemento dal quale possa evincersi che esso non sia comprensivo dell’imposta di pubblicità, così come considerato dalla commissione alla luce del tenore dell’offerta ("prezzo praticato agli utenti") sicchè anche questa censura deve dichiararsi infondata.

L’appello va quindi respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l’appellante a rifondere al Comune di Arcugnano le spese di giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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