Cass. civ. Sez. III, Sent., 14-02-2012, n. 2093

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 9/1/2006 il Tribunale di Napoli respingeva il gravame interposto dal sig. S.L. nei confronti della pronunzia G. di P. Portici n. 465/2004 di rigetto della domanda di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto l'(OMISSIS), asseritamente per fatto e colpa del conducente dell’autovettura Fiat Uno tg. (OMISSIS), di proprietà della sig. C.A. e condotta dal sig. S.S. con targa prova (OMISSIS) intestata al sig. S.A. ed assicurata con la Multiass Assicurazioni s.p.a. (ora Uni One Assicurazioni s.p.a.).

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il S. L. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Va preliminarmente posto in rilievo che il Collegio ha richiesto una motivazione semplificata.

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia "omessa, insufficiente motivazione … in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c.", in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta l’erroneità della valutazione delle risultanze istruttorie, e in particolare che "su ciascuna delle questioni sollevate per la riforma della sentenza di primo grado, compresa la reiterazione di richieste istruttorie chieste e non ammesse in primo grado, il Giudice ha omesso di motivare".

Con il 2 motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 140, 141, 143, 148, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè "omessa, insufficiente motivazione … in relazione agli artt. 115, 116 c.p.c.", in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta che "alla specificità dei motivi del gravame non è corrisposto l’iter logico-giuridico che ha condotto a rigettare l’appello".

Con il 3 motivo denunzia "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e n. 5)".

Lamenta di avere, diversamente da quanto ritenuto nell’impugnata sentenza, "assolto all’onere probatorio ex art. 2697 c.c., provando i fatti costitutivi a fondamento della sua domanda attraverso l’escussione testimoniale ed i documenti prodotti in atti (documentazione medica e rapporto dei carabinieri di Cercola)".

Con il 4 motivo denunzia "violazione e falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) e n. 5)".

Si duole che, nonostante le emergenze dall’assunta prova testimoniale, il giudice non abbia applicato la regola della presunzione di responsabilità.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366 bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Già sotto l’assorbente profilo dell’autosufficienza, va posto in rilievo come il ricorrente faccia riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito es., alle risultanze istruttorie, alle "richieste istruttorie chieste e non ammesse in primo grado", alle "dichiarazioni rese dai conducenti coinvolti nel sinistro", all’"escussione testimoniale", ai "documenti prodotti in atti (documentazione medica e rapporto dei carabinieri di Cercola)", al "citato rapporto dei Carabinieri" limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti e, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, se siano stati prodotti anche in sede di legittimità (v. Cass., 23/9/2009, n. 20535; Cass., 3/7/2009, n. 15628; Cass., 12/12/2008, n. 29279).

A tale stregua non pone questa Corte nella condizione di effettuare il richiesto controllo (anche in ordine alla tempestività e decisività dei denunziati vizi), da condursi sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 172/1995, n. 1161).

Senza sottacersi, relativamente in particolare al 2 e 3 motivo, che non risultano invero sviluppati nemmeno censure ed argomenti idonei a relativo sostegno con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

Emerge evidente, a tale stregua, come le censure mosse dall’odierno ricorrente in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c. il ricorrente in realtà sollecita, contra ius e cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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